Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-02-2011) 27-06-2011, n. Sentenza di non luogo a procedere 25610

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il P.M. presso il Tribunale di Perugia propone ricorso avverso la sentenza del 21 luglio 2010, con cui quel Giudice dell’Udienza Preliminare ai sensi dell’art. 425 c.p.p. aveva dichiarato non doversi procedere, con la formula "perchè il fatto non sussiste", nei confronti di V.G. e C.L., quanto al primo in ordine al reato di falso ideologico, secondo l’ipotesi di accusa da lui commesso nella qualità di responsabile del settore entrate e tributi del Comune di Perugia, con l’attestare falsamente alla dirigente B.G. l’esistenza di crediti invece non esigibili perchè privi di titolo o per altre cause, così inducendo la predetta a certificare, contrariamente al vero, che il suddetto ente territoriale aveva rispettato il patto di stabilità negli anni 2003, 2004 e 2005, nonchè a quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis c.p., secondo l’ipotesi di accusa da lui consumata in concorso con L.P., direttore generale della Spa S.O.R.I.T. – la cui posizione era stata stralciata -, negli anni dal 2003 al 2006, per avere indotto il competente ufficio comunale a pagare, a fronte di prestazioni non eseguite, una serie di fatture emesse dalla suddetta società nell’ambito della convenzione stipulata con il Comune per il miglioramento della riscossione coattiva delle imposte.

Quanto al C.L., gli era ascritto il reato di falso ideologico, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumato nella qualità di direttore generale del Comune di Perugia, per avere redatto il conto consuntivo relativo all’esercizio dell’anno 2005, descrivendo in premessa l’esatto criterio di contabilizzazione delle spese, poi disattendendolo nella stesura del rendiconto, così alterando l’effettivo stato del bilancio del comune. Il GUP ha ritenuto l’insussistenza dei falsi ascritti al V., opinando che per un verso le schede relative non erano state redatte nell’esercizio di poteri certificativi, essendosi limitato l’imputato a compilarle per sottoporle al dirigente competente; per l’altro che esulava il dolo, essendo state redatte le suddette schede in base ai ruoli esattoriali preparati dalla SORIT, che attestavano l’ammontare degli importi non versati dai contribuenti.

Per la truffa, sostiene invece il GUP che le fatture in realtà si riferivano ad attività diverse rispetto a quelle contemplate dalla convenzione, e del resto l’imputato aveva agito in buona fede ritenendo che le retribuzioni relative fossero dovute. Quanto al C., ad avviso del primo giudice la sua condotta era stata corretta, non essendo contestata la veridicità delle somme riportate in contabilità, mentre i criteri di imputazione, che la sentenza impugnata prende in esame dettagliatamente, apparivano sostanzialmente corretti.

Deduce il ricorrente violazione dell’art. 425 c.p.p. e difetto assoluto di motivazione, rimproverando al GUP di aver totalmente disatteso l’obbligo di dar conto dell’esame degli elementi di valutazione addotti a sostegno dell’ipotesi di accusa e delle ragioni che l’avevano indotto ad effettuare una prognosi di inutilità dell’esperimento del vaglio dibattimento, non considerando che la richiesta di rinvio a giudizio era fondata su ben 34 testimonianze ed altrettanti documenti, fra i quali particolare spicco assumevano le censure della Procura della Corte dei Conti, del tutto ignorate in motivazione; detto materiale, ad avviso del ricorrente, lasciava intravedere la possibilità di sviluppi utili in dibattimento, che il GUP aveva del tutto trascurato di considerare.

Deduce anche genericità e contraddittorietà della motivazione, perchè a suo dire articolata su enunciati apodittici non meglio argomentati.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

Il P.M. ricorrente deduce infatti l’omessa vantazione delle fonti di prova acquisite, costituite da cospicua documentazione e da numerose testimonianze, contestando al primo giudice di aver trascurato di dar conto del perchè aveva escluso la possibilità dell’acquisizione, a seguito del vaglio dibattimentale, di ulteriori elementi di giudizio, eventualmente dimostrativi dell’ipotesi di accusa; non si avvede tuttavia della circostanza che la sentenza impugnata non contesta i fatti esposti nei capi di imputazione, nè revoca in dubbio che gli imputati avessero effettivamente posto in essere le condotte materiali loro contestate, ma si limita ad illustrarne l’irrilevanza penale, osservando, quanto al V., che la redazione delle schede illustrative della situazione patrimoniale del Comune, con riferimento all’esposizione di crediti per tributi non corrisposti, era stata effettuata sulla base di quanto aveva riferito l’esattore Spa S.O.R.I.T. in ordine alle poste tributarie riportate a ruolo e non riscosse, e quanto alle fatture pagate alla predetta società, rilevando che le stesse erano state ritenute legittimamente emesse.

Ha osservato poi il GUP che il conto consuntivo relativo all’anno 2005 era stato redatto dal C. correttamente, atteso che le somme riportate erano quelle effettive ed i criteri di imputazione, che la sentenza impugnata ha preso in esame dettagliatamente, erano stati sostanzialmente rispettati.

Ovviamente del tutto irrilevante è la censura con cui il ricorrente stigmatizza la pedissequa puntuale condivisione, da parte del GUP, delle tesi dettagliatamente esposte dal difensore di fiducia in ampia e documentata memoria, atteso che ben può il giudice del merito far proprie la tesi difensive dell’imputato, se le ritiene fondate e pertinenti, salvo che la suddetta condivisione non risulti adeguatamente motivata, e non è il caso di specie, tanto che il P.M. ricorrente non deduce l’erroneità della motivazione in questione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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