Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-02-2011) 27-06-2011, n. 25609

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte offesa B.L. ed il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza hanno proposto appello – qualificato come ricorso e rimesso a questa Corte – avverso la sentenza del giudice di pace di Bella che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.M. in ordine al reato di lesioni volontarie in danno del B.da lui colpito con schiaffi, pizzichi ed un pugno al volto, cagionandogli lesioni attestate con certificato medico.

Il primo giudice aveva ritenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, l’estinzione del reato per l’avvenuta riparazione del danno, ancorchè l’offerta risarcitoria fosse stata effettuata in dibattimento. Deducono i ricorrenti l’erroneità della sentenza, atteso che la riparazione ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 non poteva essere più fatta a dibattimento iniziato, ed inoltre la somma offerta, che il giudice di pace aveva ritenuto congrua senza motivazione di sorta, era palesemente inadeguata. I ricorsi sono fondati per tutti i motivi dedotti.

In particolare, nel procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice di riconoscere l’idoneità della riparazione, quale causa d’estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, tra i quali vi è quello dell’anteriorità della riparazione rispetto all’udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all’imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie e che è preordinato ad assicurare la spontaneità della condotta riparatrice e ad escludere che essa sia il risultato di contingenti calcoli processuali successivi all’espletamento dell’istruttoria dibattimentale (Sez. 5, n. 41297 del 26 settembre 2008- Rv 241600;

Sez. 4, n. 12856 del 19 marzo 2010- Rv 247032).

Nel caso di specie la proposta risarcitoria era palesemente tardiva e perciò inammissibile.

La fondatezza del suddetto motivo di ricorso assorbe ogni altra questione, ma valga comunque la pena chiarire che il giudice di pace comunque avrebbe dovuto dar conto delle valutazioni fatte per ritenere come idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione la somma offerta, e la motivazione sul punto doveva essere oltremodo attenta, in considerazione della manifesta incongruità della proposta riparatoria rispetto alle prescrizioni di legge, come ha esattamente rilevato il Pubblico Ministero ricorrente.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Bella per nuovo giudizio, cui diverso magistrato provvederà senza tener conto della tardiva condotta riparatoria.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Bella.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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