Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-02-2011) 27-06-2011, n. Bancarotta fraudolenta 25607

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G. e suo figlio P.F. propongono ricorso, con unico atto di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 18 dicembre 2009, che ha confermato la condanna pronunciata a loro carico in primo grado per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, secondo l’ipotesi di accusa consumati in concorso tra loro, rivestendo il P. G. la qualità di titolare dell’omonima impresa esercente l’attività di trasporto di calcestruzzo, dichiarata fallita il (OMISSIS).

Deducono i ricorrenti:

1) difetto e contraddittorietà della motivazione, che non darebbe conto in alcun modo della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, essendo stata affermata la penale responsabilità sulla base di una sorta di presunzione di responsabilità, fondata sul mero dato fattuale della dichiarazione di fallimento; 2) inadeguata vantazione dei fatti.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la sentenza impugnata ha dato specifica contezza delle ragioni dimostrative della sussistenza del dolo generico, che caratterizza l’aspetto psicologico del reato di bancarotta fraudolenta, e consiste nella consapevolezza di dare al patrimonio dell’azienda destinazione diversa da quella sua naturale, e ciò deve dirsi anche in relazione alla bancarotta documentale, la cui sussistenza la sentenza impugnata illustra con riferimento alle attività distrattive specificamente indicate nel capo di imputazione, di modo che l’assenza di documentazione contabile era finalizzata ad occultare le suddette attività illecite. Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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