Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 3998 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, il sig. T. N., cittadino del Bangladesh, impugnava il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Brescia rigettava l’istanza di A. P. diretta ad ottenere la legalizzazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, e ciò in applicazione dell’art. 1 d.l. 9 settembre 2002, n.195, convertito in legge 9 ottobre 2002, n.222.

2. Con sentenza n. 4981 del 2010 il TAR ha respinto il ricorso "per la mancanza del requisito fondamentale della sussistenza di un reale rapporto di lavoro da regolarizzare".

3. Il sig. T. ha interposto appello adducendo la erroneità della decisione per non aver tenuto conto, ai sensi dell’art. 5, 5° comma, d.lgs.n.286/1998, degli elementi sopravvenuti, costituiti dall’aver svolto costantemente una regolare attività lavorativa, e dal fatto di soggiornare da ben undici anni nel territorio dello Stato.

4. L’appello è infondato.

Al riguardo giova osservare che secondo una giurisprudenza consolidata, confermata anche dalla Adunanza Plenaria (cfr. dec. Ad. Pl. n.4/2006), condizione imprescindibile per la legalizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.1 d.l. n.195 del 2002 (convertito in legge n.222 del 2002) è che il lavoratore extracomunitario abbia svolto attività lavorativa (in posizione irregolare) nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto.

La mancanza dell’anzidetto requisito, di cui ha dato atto la sentenza di primo grado, e che peraltro non costituisce oggetto di contestazione nel presente giudizio, rende dunque pienamente legittimo l’impugnato diniego di regolarizzazione, né in contrario giova richiamarsi all’art.5, comma 5, d.lgs. citato, giacchè gli " elementi sopravvenuti" invocati dal ricorrente risultano del tutto irrilevanti ai fini di integrazione del necessario presupposto della sanatoria di cui alla legge n. 202/2002: che, giova ribadire, è costituito dalla documentata prestazione di una attività lavorativa nel trimestre indicato dal legislatore.

Trattandosi, invero, di sanatoria, ossia di un beneficio concesso da norma eccezionale applicabile una tantum, i suoi requisiti debbono essere verificati rigorosamente e dovevano essere posseduti alla scadenza indicata dalla norma. Fatti diversi e/o successivi verranno in considerazione, semmai, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno nelle forme ordinarie, se ne verrà fatta richiesta.

5. Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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