CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 2 luglio 2010, n.25150 E’ LEGITTIMA L’ESPULSIONE DI UN PICCOLO SPACCIATORE ANCHE SE SPOSATO CON CITTADINA ITALIANA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 20 novembre 2006 del Tribunale di Milano, appellata, tra l’altro, da M. H. condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa, con la espulsione dal territorio dallo Stato, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 del predetto decreto, per avere, in concorso con A.W., ceduto gr. 0,30 di eroina a terzi (in Milano, il 30 ottobre 2006).

Rilevava tra l’altro la Corte di appello che doveva essere confermato l’ordine di espulsione dal territorio dello Stato dell’imputato; che non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche in considerazione della sua condizione di irregolare; e che il trattamento sanzionatorio era conforme alla entità del fatto.

Ricorre per cassazione di persona l’imputato, deducendo:

1. Illegittimità dell’ordine di espulsione, per violazione dell’art. 19 comma 2, lett. c), del d. lgsl. n. 286 del 1998, in quanto anche egli, al pari del coimputato W. (cui tale misura era stata revocata dalla Corte di appello), era coniugato con cittadina di nazionalità italiana (R. G.) e con essa convivente, come da documentazione allegata al ricorso.

2. Illegittimità del diniego delle attenuanti generiche, non ostandovi la sua condizione di irregolare; e trattamento sanzionatorio eccessivamente rigoroso, essendo la pena stata fissata ben al di sopra dei limiti edittali.

Ad avviso della Corte il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo motivo, premesso che non può essere considerata la documentazione allegata al ricorso, che l’imputato avrebbe dovuto produrre nel corso del giudizio di merito, va rilevato che correttamente è stata disposta l’espulsione dello H. dal territorio dello Stato in forza dell’art. 86 t.u. sugli stupefacenti, misura basata dal giudice di primo grado su un giudizio di attuale pericolosità sociale in considerazione dei numerosi precedenti penali e di polizia e della condizione di straniero irregolare privo di attività lavorativa; considerazioni, queste, su cui l’imputato non ha espresso rilievi.

Non rileva che con riguardo al coimputato tale misura sia stata (erroneamente) revocata sulla base del disposto dell’art. 19 comma 2, lett. c), del d. lgsl. n. 286 del 1998 e in considerazione del fatto che il medesimo risultava coniugato e convivente con persona di nazionalità italiana, dato che la misura dell’espulsione prevista dall’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura speciale, tanto da potere essere disposta anche nei confronti del cittadino comunitario (v. Cass., sez. I, 18 gennaio 2008, Grosso), sicché su essa non interferisce la diversa regolamentazione contenuta nella legge n. 286 del 1998.

Quanto al secondo motivo, va osservato che il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio sono stati correttamente motivati non solo in considerazione della condizione di straniero irregolare privo di regolare lavoro, circostanza comunque valutabile nell’ambito dei parametri di cui all’art. 133 c.p., ma anche in relazione ai numerosi e specifici precedenti penali.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *