Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 3990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, per l’annullamento del provvedimento adottato dalla Azienda ULSS n. 16 di Padova, concernente l’affidamento della fornitura di alcoli etilici.

La parte ricorrente ripropone le censure disattese dal TAR, mentre le altre parti resistono al gravame.

La controinteressata D. propone anche un appello incidentale.

2. L’infondatezza dell’appello principale rende superfluo l’esame delle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate con l’appello incidentale.

La società B., odierna appellante e ricorrente in primo grado, ha partecipato alla gara, bandita dalla Azienda ULSS n. 16 di Padova, per l’affidamento della fornitura di alcoli etilici, destinati "ad uso di laboratorio e ospedaliero per l’Area Vasta di Padova". L’appellante, in relazione ai lotti n. 2 e n. 3 si è classificata al primo posto, quale aggiudicataria provvisoria. Successivamente, però, in seguito al reclamo di altra concorrente (la società D., odierna controinteressata e appellante incidentale) l’appellante era esclusa dalla gara, perché, a dire della commissione di gara, i prodotti indicati nell’offerta formulata "non rispondono a quanto richiesto dal capitolato per quanto riguarda la presenza di minime quantità di altro alcol’.

3. In punto di fatto, è opportuno evidenziare che il capitolato tecnico, all’articolo 1, contiene la descrizione dell’oggetto della fornitura:

"Miscela di alcool etilico 70% (denaturato o non denaturato) in confezionamento da 1 litro e da 5 litri" (lotto 2);

"Miscela di alcool etilico 95° (circa) denaturato in confezionamento da 5 litri (lotto 3)".

L’art. 2 descrive in termini più analitici le "caratteristiche tecniche e qualitative del sistema diagnostico":

"miscela alcoolica di alcool etilico a 70° con o senza denaturante, priva di acido acetico e con la minima quantità di alcol metilico o altro alcool." (lotto 2);

"miscela alcolica di alcool etilico a 95° con o senza denaturante, priva di acido acetico e con la minima quantità di alcool metilico o altro alcool’ (lotto 3).

4. L’offerta presentata dall’appellante risulta così formulata (nota della Commissione di gara del 17 maggio 2010):

– "miscela di alcooli, il cui grado alcolico totale è 70%, ma costituito da etanolo per il 40% ed alcool propilico per il 30% ed acqua per il 30%" (lotto 2);

– "prodotto composto da etanolo 66,5% e isopropanolo 28,5% ed acqua 5%" (lotto 3).

5. Dai dati oggettivi della gara emerge con chiarezza, quindi, la difformità dei prodotti offerti rispetto alle specifiche tecniche indicate nell’allegato al bando.

Non rileva la circostanza che, in concreto, come attestato dalla Commissione di gara, i prodotti offerti dall’appellante fossero astrattamente idonei a realizzare le funzioni cui è destinata alla fornitura.

Resta ferma, infatti, la divergenza tra l’offerta e le prescrizioni della lex specialis di gara.

Al riguardo, è sufficiente osservare che il riferimento alla "minima quantità di alcool metilico o altro alcool’ concerne il limite delle componenti di alcoli che possono aggiungersi all’alcool etilico, il quale deve essere comunque presente nelle percentuali di 70 e 90, indicate nel capitolato.

6. In ogni caso, anche a volere seguire il ragionamento sviluppato dall’appellante, secondo cui l’utilizzo degli altri alcooli, diversi dall’etilico, sarebbe consentito pure per raggiungere le percentuali prescritte di 70 e 90, resterebbe ferma l’esattezza della conclusione cui è pervenuta la commissione di gara: non può considerarsi di "minima quantità" una percentuale di alcooli diversi dall’etilico pari, rispettivamente, al 30% e al 28,5% della complessiva miscela.

7. In questa prospettiva, quindi, sono destitutite di fondamento le ulteriori censure relative alla asserita disparità di trattamento. Infatti, l’amministrazione ha puntualmente e correttamente applicato le regole fissate dal bando e dagli atti allegati.

8. Non sussiste nemmeno la dedotta illegittimità della lex specialis di gara. Per un verso, infatti, le prescrizioni tecniche in oggetto risultano ragionevoli e non determinano alcuna ingiustificata disparità di carattere soggettivo.

9. Per altro verso, poi, il capitolato speciale non risulta affetto dalla lamentata ambiguità e incertezza applicativa.

Se è vero che non è indicato in modo preciso il limite della "minima quantità", è difficilmente contestabile che le miscele proposte dall’appellante, nella parte in cui prevedono percentuali di alcooli diversi dall’etilico pari al 30% e al 28,5% eccedono di gran lunga ogni possibile ipotesi di "minima quantità"; tanto da rendere oziosa ogni discussione in proposito.

10. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello.

Condanna l’appellante a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, liquidandole in euro 4.000 (quattromila) in favore di ciascuna di esse, più gli accessori di legge e le spese successive che occorrano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *