Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-06-2011, n. 25706 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E.M. ricorre, a mezzo del suo difensore, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la decisione del Tribunale del riesame.

Il Tribunale del riesame, nel rigettare l’atto di appello, avverso l’ordinanza emessa in data 20.01.2011 dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di E.M., ha disposto, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter che, a cura della Cancelleria, copia dell’ordinanza sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario presso il quale l’imputato si trova in atto ristretto, affinchè provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del medesimo articolo, stabilendo altresì che copia integrale della stessa ordinanza sia del pari trasmessa (unitamente alla relazione peritale) alla Direzione Sanitaria della Casa Circondariale, presso la quale l’imputato si trova in atto ristretto, affinchè tenga conto delle indicazioni terapeutiche illustrate nella relazione peritale stessa.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendosi in particolare che nella specie vi è stata violazione del diritto alla salute dell’ E., nei termini tutelati dall’art. 32 Cost., tenuto conto che le indicazioni terapeutiche e di cura, indicate dal perito, per il "disturbo di personalità border line di medio grado con tratti schizoidi e tratti antisociali", non sarebbero state rispettate.

Si evidenzia ancora contraddittorietà della relazione del perito nella parte in cui ad un tempo afferma sia l’inefficacia delle cure sia la condizione di non gravita dello stato di salute dell’ E..

Secondo il ricorrente, la diversa realtà, spiegata dal consulente tecnico di parte dr. P., di un aggravamento delle condizioni di salute dell’ E., imponeva invece l’adozione di una misura meno afflittiva ed una diversa e non contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, attesa l’incompatibilità del verificato stato di salute con il regime penitenziario.

Il motivo, per come formulato e sviluppato, non merita accoglimento, considerato che il Tribunale del riesame, nell’aderire alla articolata conclusione del perito d’ufficio, ha puntualmente e criticamente contestato la diversa valutazione del consulente tecnico di parte.

Per consolidata giurisprudenza, l’apprezzamento della gravità delle condizioni di salute del detenuto e il conseguente giudizio di incompatibilità col regime carcerario esigono infatti una doppia convergente indagine, la quale: da un lato, impone un accertamento in astratto della realtà di disagio fisio-psichico del detenuto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge; e, dall’altro esige la verifica in concreto delle effettive potenzialità del sistema penitenziario di somministrare, nei suoi circuiti, le terapie di cui il detenuto necessita (cfr. ex plurimis: Cass. pen. sez. 6, 34433/2010 Rv. 248166).

Nella specie quindi bene è stata affermata e giustificata la permanenza nel sistema penitenziario dell’ E. il quale risulta portatore di una sindrome da "disturbo di personalità border line di medio grado con tratti schizoidi e tratti antisociali", disturbo di personalità non psicotico.

Disturbo quindi suscettibile, all’evidenza, ed in relazione alla dettagliata e motivata relazione del perito d’ufficio, di un intervento terapeutico e di una mirata risposta sanitaria e farmacologia, agevolmente apprestabile in ambiti penitenziari, e nel rispetto del protocollo prognostico indicato nella relazione, la quale opera come ulteriore garanzia di una funzionale ed adeguata risposta – all’interno del sistema – del disagio psico-fisico lamentato dal ricorrente.

Il ricorso pertanto risulta palesemente infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille). Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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