Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-06-2011, nPene accessorie . 25703

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.A., comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta e procuratore speciale delle AA.SS.LL. "NA 2" e WNA 5", ricorre a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 25 gennaio 2010 della Corte di appello di Roma (che, in parziale riforma della sentenza 16 marzo 2007 del Tribunale di Latina, appellata dallo stesso I. e da E.V.R., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi per il delitto sub B, perchè estinto per prescrizione e ha determinato la pena per I. in anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di concussione sub A, limitatamente all’orologio Rolex, in Gaeta il 19 dicembre 1996 ed in data successiva), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la decisione dei giudici di merito.

In punto di dedotta incompetenza per territorio, la Corte di appello ha premesso che dalle risultanze processuali ed in particolare dagli esiti delle intercettazioni telefoniche risulta evidente che le condotte ed i fatti costituivi del reato più grave tra quelli contestati, e cioè la "consegna dell’orologio Rolex non preceduta da promessa", ebbero luogo nel territorio di Gaeta sede dell’ufficio del ricorrente I., nonchè dell’attività navale della Società "Cantieri navali del golfo di Gaeta".

I giudici di merito inoltre hanno negato valore alla tesi difensiva dello spontaneo donativo natalizio, da parte dell’imprenditore C.V., facendo riferimento a) alle dichiarazioni del figlio dell’imprenditore; b) ai riscontri in proposito offerti dalla intercettazione ambientale nell’ufficio dell’ I. in data 19 dicembre 1996 della conversazione tra l’imputato ed il suo secondo P.F. in ordine alla concessione all’impresa appaltatrice di una anticipazione del 10%; c) alla "soddisfazione" manifestata dall’ I. alla constatazione che il C. aveva "cominciato a capire l’antifona"; d) all’ulteriore decisivo riscontro dato dalla intercettazione telefonica 20 dicembre 1996.

La corte distrettuale ha ravvisato la sussistenza di gravi, precisi, univoci e concordanti indizi di reità dell’imputato per il delitto sub A), anche e soprattutto considerando i contenuti di altra intercettazione (telefonica n. 3264 del 20.12.1996, tra I. ed il coimputato E.V.R., interlocutori identificati con certezza, senza contestazioni) da cui risulta che, in immediata successione con la consegna dell’orologio Rolex, l’ I. sollecitò l’ E. ad adoperarsi presso i competenti organi regionali onde accelerare il pagamento di uno degli anticipi richiesti ad una delle ASL committenti; anticipo che l’ I. indicava come "incoraggiamento" nei confronti della ditta, evidentemente a proseguire sulla via di corrispondere largizioni forzate ed indebite (con riferimento alle illecite "aspettative" di cui sub capo B), e che in effetti pervenne con sollecitudine (nel dicembre 1996, come documentato in atti.

In conclusione per la gravata sentenza i dati processuali dimostrano che, per quanto riguarda la vicenda al capo A), I. consapevolmente e volontariamente, con abuso della qualità e dei poteri di pubblico ufficiale, ha posto in essere una situazione tale da avere cagionato la indebita dazione in questione, inducendo la vittima al timore di subire, unitamente alla propria società, gravi danni economici, laddove non avesse aderito alle chiare pretese di indebiti compensi, in tal modo incorrendo nell’ostilità di chi ostentava poteri e volontà di favorire od ostacolare un regolare svolgimento dell’ iter esecutivo del contratto de quo.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo della competenza territoriale, competente essendo il Tribunale di Napoli e non quello di Latina-Gaeta, considerato che la dazione dell’orologio è un post factum ininfluente sul già avvenuto perfezionamento del reato, che si consuma con la semplice promessa la cui collocazione temporale e locativa è in atti sconosciuta.

Il motivo non ha fondamento considerato che i giudici di merito, con adeguato e ragionevole giudizio in ordine alla scansione degli eventi, hanno accertato che la dazione del Rolex non fu preceduta da promessa e che, comunque, tutte le condotte hanno avuto sviluppo ed estrinsecazione nel territorio di Gaeta, sede dell’ufficio del ricorrente I., nonchè dell’attività navale della "Società Cantieri navali del golfo di Gaeta".

Il motivo va quindi rigettato.

Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, affermato sulla base di un insufficiente compendio indiziario.

Con un terzo motivo si prospetta ancora vizio di motivazione per violazione dell’art. 192 cod. proc. pen..

Con un quarto motivo si evidenzia erronea qualificazione del fatto, da inquadrarsi invece in un’ipotesi di corruzione impropria susseguente, reato ormai estinto per prescrizione. La richiesta di anticipo venne infatti avanzata dal C. il 2 dicembre 1996 ed inoltrata dall’ I. alle aa.ss.ll. interessate il 6 dicembre 1996.

La consegna del Rolex va collocata il giorno 19 dicembre 1996.

Con un quinto motivo si sostiene mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in punto di riconoscimento della sussistenza della prova del delitto di tentata concussione di cui al capo B. Le censure prospettate nei motivi secondo, terzo, quarto e quinto, per come formulate, sono per vari profili inammissibili, oppure infondate, nella parte in cui non considerano compiutamente l’ampia e precisa argomentazione offerta sul punto della corte distrettuale, la quale ha fornito adeguata e ragionevole spiegazione della pronuncia di responsabilità e degli elementi utilizzati per il manifestato convincimento di reità, elementi tutti che, per come sono stati opportunamente valorizzati, ed analiticamente esposti, danno risposta adeguata alle non condivisibili doglianze del gravame.

Quanto all’esito di inammissibilità, va in proposito subito chiarito che la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), da ciò consegue che non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Cass. pen. sez. 6, 7336/2004 Rv. 229159).

In ogni caso, laddove, come nella specie, sia dedotta in cassazione la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, non può essere delibata in sede di legittimità una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, allorquando – come realizzato nella specie – la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione abbia una chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza e dei principi che presidiano la valutazione dei dati processuali con riferimento alle concrete risultanze del quadro probatorio (Cass. pen. sez. 1, 9148/1999 Rv.

214014).

Tanto premesso le articolate ed insistite doglianze del gravame in punto di ricostruzione della scansione dei fatti, anche in funzione di una diversa loro qualificazione (4^ motivo), sono sostanzialmente inammissibili.

Si tratta infatti di una sequela, per quanto ordinata e coerente, di critiche alla decisione della Corte d’appello, le quali, in sostanza, attraverso una forte ed abile censura a singoli punti ed affermazioni dell’atto impugnato, tentano di screditare le considerazioni e le valutazioni probatorie, formulate dai giudici di merito, le quali risultano peraltro condotte ed ottenute, non solo nel rigoroso rispetto delle regole, stabilite in punto di formazione e peso del materiale probatorio d’accusa, ma soprattutto con una globale e complessiva disamina di tutti i singoli apporti probatori che sono stati tra loro correlati, con un conseguente esito di incensurabile sinergia, in punto di affermazione di colpevolezza.

La giustificazione offerta dalla corte distrettuale, in perfetta conformità con le statuizioni ed argomentazioni del giudice di primo grado, risulta infatti sui punti lamentati priva di incoerenze o salti logici, "apprezzabili ed idonei ad invalidare il costrutto delle argomentazioni di responsabilità", tali non potendosi considerare le diverse conclusioni e considerazioni più volte prospettate nel ricorso le quali finiscono con delineare una diversa e più favorevole interpretazione dei dati probatori, notoriamente non praticabile in sede di legittimità e tanto meno con esiti di annullamento della pronuncia gravata.

Con un sesto motivo si illustra violazione di legge con riferimento al reato di cui all’art. 323 cod. pen. con riferimento al capo sub D. La doglianza non ha fondamento a fronte della declaratoria di estinzione del reato.

I fatti come accertati ben potevano essere sussunti nella diversa e più grave fattispecie del peculato, reato più grave di quello ritenuto in concreto dal primo giudice peraltro con conseguente difetto di interesse ad una diversa e deteriore qualificazione del delitto dichiarato prescritto.

Con un settimo motivo si eccepisce l’erronea statuizione di dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che, per la pena determinata, inferiore ai 3 anni doveva essere di durata temporanea.

Il motivo è fondato, essendo la pena inflitta inferiore agli anni 3 di reclusione.

La gravata sentenza va pertanto sul punto annullata senza rinvio, in ordine alla durata della interdizione dai pubblici uffici, che va, per l’effetto, determinata in anni due e mesi otto, rispetto alla erronea statuizione di dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Rigetta nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della interdizione dai pubblici uffici, che determina in anni due e mesi otto; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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