Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-06-2011, n. 25702

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.P. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 3 marzo 2010 della Corte di appello di Palermo (che ha confermato la decisione 12 marzo 2008 del Tribunale di Sciacca di condanna per il reato di peculato), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la decisione dei giudici di merito.

Con sentenza resa il 12 marzo 2008 dal Tribunale di Sciacca dichiarava M.P. colpevole del reato di cui all’art. 314 c.p., perchè, quale appuntato dei Carabinieri presso la Stazione di Menfi, si appropriava della pistola cal. 7,65 marca "Beretta" avente matr. n. 910426 che, venuta in possesso di R.L., dopo la morte dei di lei marito (nonchè legittimo proprietario dell’arma) L.P.R., era stata consegnata nelle mani del M. dalla R., la quale voleva cosi dismettere la pistola, consegnandola ai Carabinieri del luogo di residenza; in Menfi, in epoca antecedente e prossima all’ottobre 1999.

Il Tribunale, con circostanze attenuanti generiche, condannava l’imputato alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 125 del 24.2.2005, irrevocabile il 28.4.2006, rideterminava complessivamente la pena in anni due e mesi sei di reclusione, pena interamente condonata; dichiarava altresì l’imputato interdetto dai pubblici uffici per anni due e revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato deducendo nell’ordine: l’insussistenza del delitto di peculato per il valore irrisorio del bene che ne era oggetto materiale; l’ipotizzabilità nella specie del peculato d’uso; l’eccessività della pena inflitta.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha ribadito il valore del bene e la qualificazione giuridica dei fatti in termini di peculato, ed ha rigettato il gravame in punto di determinazione della sanzione.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo che i giudici di merito non hanno considerato le pessime condizioni meccaniche e di manutenzione dell’arma, per ciò stesso priva di qualunque reale utilità, per la sua assente funzionalità e destinata soltanto alla rottamazione.

Il motivo non è fondato.

I giudici di merito hanno diffusamente argomentato sullo stato dell’arma con una motivazione adeguata, che ha tenuto conto delle dichiarazioni a discarico del teste F. e delle dichiarazioni dell’imputata di reato connesso R.L., dalle quali era da escludere sia l’inefficienza dell’arma sia la sua assenza di valore.

Il motivo va quindi rigettato.

Con un secondo motivo si lamenta la ritenuta sussistenza del delitto di peculato, non essendovi prova dell’ "animus rem sibi habendi" nè della durata della ritenzione del bene, elementi questi affermati in modo congetturale dalla gravata sentenza.

La doglianza per come prospettata non supera la soglia dell’ammissibilità in quanto propone alla Corte di legittimità un giudizio – critico ed alternativo – sulle considerazioni e valutazioni probatorie, formulate dai giudici di merito, le quali risultano peraltro condotte ed ottenute nel rigoroso rispetto delle regole, stabilite in punto di formazione e peso del materiale probatorio d’accusa.

Con un terzo motivo si prospetta erronea determinazione della sanzione, applicata im motivata mente non nei minimi edittali.

Con un quarto motivo si evidenzia mancata risposta alla dedotta intervenuta prescrizione del reato, per la quale si chiede la corrispondente pronuncia di estinzione o l’annullamento con rinvio.

Il quarto motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe la terza doglianza.

Nella specie invero la Corte di appello, nonostante la richiesta di proscioglimento per estinzione del reato da prescrizione, formulata in modo specifico dal difensore, il quale aveva dedotto che l’appropriazione si è verificata in tempo antecedente a quello indicato nella contestazione, nulla ha motivato in proposito, non accertando, nè comunque indicando la data in cui R.L., coniuge del deceduto L.P.R. e legittimo proprietario e detentore dell’arma, ebbe materialmente a consegnare la pistola Beretta all’appuntato M., che se ne appropriò.

La gravata sentenza va quindi annullata limitatamente all’omesso esame del motivo attinente alla prescrizione e rinvia per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omesso esame del motivo attinente alla prescrizione e rinvia per il giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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