Cons. Stato Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 3984 Assegni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’attuale appellato, ha annullato il provvedimento adottato dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, concernente il recupero di somme indebitamente percepite dal dipendente.

In particolare, la pronuncia del TAR ha affermato l’illegittimità dell’atto, nella parte in cui aveva disposto il recupero delle somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, anziché al netto di tali voci.

L’appello dell’amministrazione contesta la sentenza impugnata. L’appellato resiste al gravame e, con separato atto, ha proposto un autonomo appello avverso i capi della pronuncia sfavorevoli. Detto ricorso, peraltro, è stato dichiarato perento, con decreto non opposto.

2. L’appello è infondato.

Il collegio non ha motivo di discostarsi dal consolidato indirizzo interpretativo in forza del quale il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente deve essere effettuato al netto e non già al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Al riguardo, fra le più recenti pronunce in tal senso, si può fare riferimento alla decisione della Sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1164, secondo la quale la ripetizione dell’indebito nei confronti del dipendente, da parte dell’Amministrazione, non può non avere ad oggetto le somme da quest’ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Ne consegue che la P.A., nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare tale recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

3. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *