Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25760 arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 9.12.2010, il G.I.P. del Tribunale di Ivrea non convalidò l’arresto di B.A., operato nella flagranza del delitto di danneggiamento aggravato.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il giudice avrebbe esorbitato dalla verifica di ragionevolezza dell’operato della polizia giudiziaria, sostituendosi alla stessa nell’apprezzamento dei presupposti oggettivi della facoltà di arresto.

Peraltro il provvedimento non sarebbe motivato in relazione alla ritenuta non gravità del fatto ed alla non pericolosità dell’arrestato.

Con memoria in data 18.5.2011 il difensore segnalava che era passata in giudicato sentenza di applicazione di pena pecuniaria.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali, il giudice della convalida deve operare, rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e personalità dell’arrestato), un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 15296 del 4.4.2006 dep. 3.5.2006 rv 234211).

Nel caso in esame il G.I.P. ha escluso la gravità del fatto sulla base del danno arrecato e "delle concrete modalità dell’azione", qualificata come "reazione impulsiva", senza valutarla nel contesto in cui era avvenuta e cioè il danneggiamento della porta della sala di attesa della Stazione Carabinieri, ove aveva seguiti i militari che lo avevano trovato alla guida di un’autovettura benchè privo di patente.

Illogica appare la motivazione relativa alla esclusione del rilievo dei precedenti, uno dei quali è indicato nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato che implica la violenza o minaccia alle persone o la violenza sulle cose e quindi specificamente attinente il reato nella cui flagranza fu arrestato.

Rispetto a tali considerazioni è irrilevante l’esito del procedimento.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Ivrea.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ivrea.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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