Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-07-2011, n. 3965 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con il provvedimento del 24 giugno 2005, il Prefetto della provincia di Bari disponeva nei confronti del sig. S. C. la revoca della patente di guida in quanto sottoposto, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla misura della sorveglianza speciale per la durata di tre anni, con perdita quindi dei requisiti morali richiesti dall’art. 120 del codice della strada per il rilascio del titolo abilitativo.

Avverso il provvedimento di revoca il signor C. proponeva ricorso avanti al T.A.R. per la Puglia, assumendone l’illegittimità perché applicativo di disposizioni di legge dichiarate in contrasto con la Costituzione.

Con la sentenza n. 1321 del 2006 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Contro tale decisione i sig. C. ha proposto atto di appello ed ha dedotto:

– che con la sentenza n. 251 del 2001 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b, nella parte in cui prevedono con carattere di automatismo la revoca della patente nei confronti dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 1956, sul rilievo che la legge di delega n. 190 del 1991 per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale non consentiva, nella materia, innovazioni in senso peggiorativo del sistema legislativo previgente;

– che il provvedimento prefettizio doveva, in ogni caso, essere corredato da puntuale motivazione sulle ragioni di ordine e di sicurezza pubblica che avevano indotto alla revoca dell’atto abilitativo alla guida.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con una memoria formale.

All’udienza del 17 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’appello è da respingere.

2.1). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 17 luglio 2001, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 (nuovo codice della strada) nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, come sostituita della legge n. 327 del 1988, nonché dalla legge n. 574 del 1965.

La Corte Costituzionale è pervenuta a detta conclusione sul rilievo che "come per le misure di sicurezza anche per quanto concerne le misure di prevenzione, quali disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, nel sistema del codice della strada preesistente la sottoposizione a una di esse costituiva ragione di revoca del titolo di abilitazione alla guida solo in quanto la misura fosse in corso di applicazione (cfr. art. 92, tredicesimo comma, in combinato disposto con l’art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 15 giugno 1959, n. 393), secondo una valutazione del legislatore circa l’opportunità che soggetti sottoposti a misure preventive, colpiti quindi da un giudizio di pericolosità sociale, fossero privati della disponibilità della patente di guida. La norma del nuovo codice prevede però, in aggiunta a tale ipotesi, quale motivo di revoca della patente, anche quella della pregressa sottoposizione a una misura di prevenzione, senza che in nessuna parte della legge di delegazione si possa individuare un principio o criterio direttivo idoneo a giustificare l’innovazione in tal modo disposta, avente evidente carattere di maggior rigore rispetto alla legislazione preesistente".

L’art. 2, comma 1, della legge di delega n. 190 del 1991 abilitava, infatti, il Governo al mero riesame della disciplina delle revoca della patente di guida – anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misura di prevenzione – con la conseguenza che l’innovazione normativa restava priva di idonea base nella legge di delegazione, con effetto di illegittimità costituzionale, nei limiti innanzi riferiti, per violazione dell’art. 76 della Costituzione.

Nella specie il provvedimento di revoca è stato adottato in data 24 giugno 2005, con richiamo alla misura di sorveglianza speciale disposta nei confronti del sig. C. con decreto n. 222/05 del 30 marzo 2005 e, quindi, in costanza del provvedimento di prevenzione.

In tale ipotesi l’art. 120, comma primo, del codice della strada, nel testo risultante dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità, rende dovuto il provvedimento di ritiro, che non deve essere corredato da specifica motivazione, oltre l’indicazione dei presupposti del provvedere e delle norme applicate, sussistendo "in re ipsa" le ragioni di interesse pubblico perseguite, che si identificano nell’opportunità, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di inibire la guida di veicoli da parte di chi sia stato colpito dalla misura limitativa della libertà personale.

Non è conferente il richiamo del ricorrente alla sentenza della Corte Costituzionale e n. 251 del 2001, poiché questa ha dichiarato incostituzionale l’art. 120, comma 1, del codice della strada nella sola parte in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che "sono stati sottoposti" a misura di prevenzione, e quindi non più in corso di efficacia, e non anche nella parte in cui prevede la revoca nei confronti di coloro che "sono sottoposti" a misura di prevenzione in corso di efficacia, con ogni effetto sulla perdita nell’attualità dei requisiti morali che costituiscono condizione per il possesso del titolo abilitativo alla guida di autoveicoli (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7015).

3) L’appello va quindi respinto.

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e, stante la costituzione solo formale dall’Amministrazione, si liquidano in complessivi euro 300,00 (trecento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 5829 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in motivazione in euro 300,00 (trecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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