Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25740

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24 maggio 2010, la Corte d’Appello di Roma, 2A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale l’appellante G.M. era stato dichiarato colpevole dei delitti di sostituzione di persona ( art. 494 c.p.), truffa aggravata ( art. 640 c.p. e art. 62 c.p., n. 2) e utilizzazione indebita di carta di credito da lui ottenuta dalla Compass spa con le false generalità del fratello G.S., in (OMISSIS). La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle ammissioni dell’imputato e delle testimonianze di G.S., U. R. e D.C.A.G., essendo indubbio che egli si presentò agli uffici della Compass come G.S., fornì gli estremi del conto corrente di quest’ultimo per l’addebito mentre indicò il suo indirizzo per ricevere le comunicazioni, in modo da lasciare il fratello all’oscuro di tale iniziativa, che non l’aveva autorizzata. Tale condotta e" dimostrativa della sua malafede e quindi del dolo del contestato delitto di truffa e dell’indebito utilizzo della carta di credito, delitto quest’ultimo che concorre con quello di truffa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione dell’art. 517 c.p.p. perchè rispetto alla contestazione, che addebitava all’imputato di avere ritirato le raccomandate postali contenenti la carta di credito emessa dalla Compass e quindi la successiva comunicazione della cessione del credito dalla Compass alla Cofactor spa, in sentenza (in difetto assoluto di prova di tale condotta non esistendo agli atti traccia delle dette raccomandate) afferma la penale responsabilità per diversa condotta consistita nell’essersi l’imputato sostituito al fratello S. per ottenere da Compass Spa l’apertura di un credito di Euro 1.600,00 e il rilascio della carta di credito, condotta mai contestata per il delitto di cui all’art. 494 c.p.;

– mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza del reato di sostituzione di persona, perchè la Corte di appello trascura di considerare che la sentenza di primo grado aveva omesso di tener conto della lacuna probatoria costituita dall’inesistenza in atti della prova dell’invio di lettere raccomandate e quindi non risponde alle doglianze difensive che avevano rilevato come l’imputato, essendo convivente con il fratello, ben poteva ritirare la corrispondenza a quest’ultimo inviata;

– omessa motivazione in punto di dolo del reato di truffa, per non esser stata data risposta ai rilievi difensivi con i quali si era rappresentato che egli provvedeva a versare mensilmente sul conto intestato al fratello somme eccedenti quelle destinate al pagamento del mutuo sicchè confidava di poter sostenere l’onere delle rate di rimborso del piccolo finanziamento ottenuto; – erronea applicazione dell’art. 15 c.p. in relazione al ritenuto concorso formale fra il reato di truffa e quello di uso indebito di carta di credito, perchè nel caso in esame la condotta fraudolenta è intesa ad ottenere indebitamente la disponibilità della carta e la possibilità di utilizzazione della stessa, sicchè il reato di truffa deve ritenersi assorbito con eliminazione della relativa pena. Infine, per il calcolo dei termini prescrizionali, si osserva che il reato deve ritenersi consumato nel momento in cui l’imputato ottenne la disponibilità della somma finanziata e della carta e comunque alla data del suo ultimo utilizzo ((OMISSIS)).

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Premesso che è canone ermenutico consolidato, condiviso dal collegio, quello secondo il quale "il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio" (Cass. Sez. 6, 5.11.2009-10.3.2010 n. 9470) e che lo stesso ricorrente riconosce che il raggiro contestato nel delitto di truffa si è compendiato nella circostanza di essersi l’imputato sostituito al fratello nell’espletamento delle formalità necessarie per ottenere la carta di credito a suo nome, rimane tuttavia sfornita di risposta da parte della Corte territoriale la critica difensiva che attiene alla mancanza di prova della ricezione, in sostituzione del fratello, delle lettere raccomandate con le quali, in tesi accusatoria compendiata nel capo di imputazione, sarebbero state inviate la carta di credito e la comunicazione della Compass spa, del 28.6.2004 con la quale si informava il cliente della cessione del credito alla Cofactor spa.

La sentenza, per tale capo, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che, nella piena libertà di valutazione propria del giudice di merito, colmi il rilevato vuoto motivazionale.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il dolo è stato correttamente desunto dai giudici di merito sulla base della condotta decettiva posta in essere attraverso la sostituzione di persona, allorchè l’imputato si è presentato negli uffici della Compass facendo uso delle generalità del fratello, di suo documento di identità, del suo tesserino di codice fiscale ed indicando il conto corrente bancario di G.S. per ottenere l’apertura di credito.

3. Il terzo motivo di credito è infondato, perchè la contestata condotta truffaldina ha ad oggetto non l’utilizzo della carta di credito (utilizzo che invece costituisce la condotta del delitto di cui al D.L. n. 143l del 1991, art. 12 contestato al capo F), ma il rilascio della carta di credito mediante la falsa attribuzione delle generalità del fratello S..

4. La richiesta subordinata di annullamento senza rinvio per prescrizione non merita accoglimento. I fatti risalgono al (OMISSIS) (per la condotta truffaldina e per la sostituzione di persona relativa alla ricezione della raccomandata contenente la carta di credito) e al (OMISSIS) (ultimo utilizzo contestato della carta di credito). Ma si deve tener conto dei periodi di sospensione conseguenti ai rinvii determinati da richiesta difensiva per impedimento del difensore (dall’11.7.2006 al 2.2.2007) e dell’imputato (dal 5.2.al 18.9.2008, per 60 gg.; dal 18.9.2008 al 16.1.2009, per ulteriori 60 gg) per complessivi 11 mesi e 9 gg..

A norma dell’art. 624 c.p., comma 2 va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza per l’affermazione della penale responsabilità in ordine ai delitti di truffa ed utilizzo indebito della carta di credito di cui ai capi d) ed f).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 494 c.p. (capo B) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale di G.M. in ordine ai residui reati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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