Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25732

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 29/1/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo, in data 21/12/2007, appellata da B.G., dichiarato colpevole del reato di truffa per aver redatto un modulo di constatazione amichevole di incidente-denuncia di sinistro nel quale veniva descritto un incidente stradale in realtà mai verificatosi e condannato alla pena di mesi sette di reclusione e Euro 250 di multa oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile B.F. da liquidarsi in separata sede. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dedotta nullità del decreto di citazione in giudizio ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, e art. 185 c.p.p., comma 1, non avendo l’addetto postale preposto alla consegna, stante la temporanea assenza del destinatario, dato avviso allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’avvertenza che la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito;

b) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità del reato ascritto al ricorrente, con riferimento alla ritenuta tardività della querela;

c) intervenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

1) E’ fondato ed è assorbente degli altri il motivo di ricorso relativo alla asserita intervenuta prescrizione del reato.

In primo luogo, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa con sentenza del Tribunale in data 21.12.2007, si applicano – ex L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione e si deve far riferimento alla pena massima di sette anni e sei mesi (anni sei + anni uno, mesi sei per aumento di un quarto per le cause interattive). Stante la natura istantanea del reato di truffa la consumazione si verifica nel momento in cui si realizza il profitto in favore del soggetto attivo e il pregiudizio economico per la parte offesa.

Nella specie il termine iniziale di prescrizione va individuato nel maggio 2003, data di effettivo aumento della rata di premio alla parte offesa per effetto del sinistro e, anche considerando il termine di sospensione di 78 gg (dal 5.7.2007 al 21.9.2007) il termine di prescrizione risulta decorso alla data odierna non essendo il ricorso inammissibile.

Il ricorso per cassazione astrattamente accoglibile o la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, come nella specie, non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicchè non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione. (Sez. 6, Sentenza n. 35391 del 11/07/2003 Ud. (dep. 10/09/2003).

Pertanto, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., in forza delle corrette e condivise decisioni del giudice di merito in punto responsabilità dei prevenuti per il reato di cui all’art. 640 c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato di cui sopra estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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