Cons. Stato Sez. VI, Sent., 04-07-2011, n. 3954 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza appellata, il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli- ha accolto il ricorso di primo grado n. 2777 del 2005 ed i tre ricorsi per motivi aggiunti proposti dall’odierno appellato, disponendo che il medesimo fosse ammesso alla partecipazione alla Scuola di specializzazione in cardiologia in qualità di soprannumerario.

Il TAR ha all’uopo rammentato che, con l’ordinanza cautelare n. 1323 del 2005, l’interessato era stato ammesso a partecipare alle prove concorsuali per l’ammissione alla predetta scuola, e che in materia doveva applicarsi il principio per cui il personale medico – cui fa riferimento l’art. 35, comma 4, del d.lg. n. 368 del 1999 – non si identificava unicamente nel "personale di ruolo, o con contratto a tempo indeterminato, presso strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale", bensì anche con i medici dipendenti da strutture private accreditate.

Espletate le prove di concorso, l’interessato si era classificato in posizione non utile ed aveva chiesto di essere ammesso alla frequentazione in posizione soprannumeraria: ad avviso del TAR, anche tale petitum doveva essere accolto, in coerenza con il principio di diritto in precedenza affermato.

2. La sentenza è stata appellata dalle amministrazioni rimaste soccombenti, le quali hanno dedotto che il TAR non ha colto la circostanza che l’appellato – avendo partecipato alla prova selettiva in virtù dell’ordinanza cautelare – si è poi classificato in posizione non utile.

Egli infatti si è collocato al posto n. 22 della graduatoria ed al quarto posto come soprannumero (su undici idonei appartenenti alla stessa categoria).

Inoltre, le amministrazioni appellanti hanno osservato che l’appellato non aveva presentato, nel termine fissato dall’art. 3, lett. a), del bando (10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria) la documentazione richiesta a pena di esclusione dalla possibilità di frequentare la Scuola in qualità di soprannumerario (e cioè un atto formale prodotto dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di appartenenza, da cui risultasse che l’aspirante era stato assegnato ad una unità operativa e aveva svolto un’attività corrispondente alla specializzazione scelta a tempo pieno, ove potere sviluppare, interamente, il percorso formativo pratico previsto dall’ordinamento).

Tale documentazione era diversa (ed aggiuntiva) rispetto a quella prevista dall’art. 10 del bando: l’omessa produzione della medesima avrebbe pertanto legittimato la esclusione dell’interessato.

Sotto altro profilo, il Ministero appellante aveva disposto l’ammissione in qualità di soprannumerario per una sola unità: poiché l’appellato si è classificato al quarto posto degli idonei e, pertanto, egli non avrebbe avuto comunque titolo per essere ammesso alla sua frequentazione.

L’appellato ha depositato una memoria di replica e successivamente note difensive, facendo presente di avere frequentato la scuola di specializzazione e di avere conseguito il diploma di specializzazione in cardiologia: l’appello sarebbe inammissibile e comunque infondato, sulla base dei principi espressi dal Consiglio di Stato con la decisione n. 125 del 2010.

3. Nella camera di consiglio del 14 marzo 2006, fissata per la delibazione sulla domanda di sospensione dell’esecutività dell’appellata sentenza, l’istanza incidentale delle Amministrazioni appellanti è stata respinta con ordinanza n. 1330/2006, alla stregua della considerazione per cui "allo stato, in base ad una sommaria delibazione, tipica della fase cautelare, l’appellato L. C. risulta essere già impegnato nella frequenza alla Scuola di specializzazione in questione, per cui l’interruzione di detta frequenza comporterebbe per l’interessato un pregiudizio grave e irreparabile".

4. Alla pubblica udienza del giorno 1° febbraio 2011 la Sezione, ha emesso l’ordinanza collegiale n. 1162/2011, con la quale ha disposto che l’Università degli Studi di Napoli depositasse presso la Segreteria della Sezione una complessiva relazione che preliminarmente chiarisse se essa ed il Ministero – alla luce della circostanza che l’appellato ha conseguito il diploma di specializzazione in cardiologia – avessero ancora interesse alla definizione dell’appello ed altresì trasmettesse copia del provvedimento di ammissione dell’interessato alla frequentazione della scuola di specializzazione; del diploma di specializzazione rilasciatogli al termine del corso; del provvedimento del Ministero con il quale si era disposta l’ammissione alla Scuola in qualità di soprannumerario per una sola unità; del verbale che ha constatato la mancata produzione documentale di cui al bando; di documentati chiarimenti in ordine alla asserita diversità tra la documentazione prescritta si sensi dell’art. 3, lett. a), del bando di gara e quella di cui al successivo art.10 e di ogni altro atto, chiarimento o documento ritenuto utile ai fini della ricostruzione della vicenda rinviando la trattazione della causa alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.

5. L’amministrazione ha depositato la richiesta relazione in data 24 aprile 2011, facendo presente comunque di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, in quanto l’appellato dott. C. aveva conseguito la specializzazione.

Alla odierna pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Nel corso del giudizio, l’Università degli Studi di Napoli ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del secondo grado del giudizio.

Il Collegio prende atto di tale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevante anche per la posizione del Ministero appellante (che nell’atto di appello ha sostenuto la posizione dell’Università), e dichiara improcedibile l’appello.

Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1335 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese processuali del secondo grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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