Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25730

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20.3.2007, il Tribunale di Udine dichiarò G.G. responsabile dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di anni 2 giorni 20 di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Trieste, con sentenza in data 20.4.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge in relazione all’erronea qualificazione come rapina impropria consumata anzichè tentata. Secondo un orientamento giurisprudenziale condiviso dal ricorrente, anche in presenza di avvenuta sottrazione, ma quando il successivo uso della violenza o minaccia non consegua l’essersi assicurato il possesso o l’impunità si sarebbe in presenza di tentativo.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, aspecifico e relativo a motivo non dedotto in appello.

Nel caso in esame l’uso di minaccia e violenza (speronamento con la bicicletta) è stato ritenuto dai giudici di merito antecedente all’impossessamento della bicicletta, sicchè si è in presenza di rapina propria e non impropria.

Pertanto la questione proposta nel ricorso è da un lato manifestamente infondata e dall’altro aspecifica, in quanto non ha alcuna attinenza con la motivazione della sentenza impugnata.

Inoltre tale questione non è stata dedotta nei motivi di appello, ove si chiedeva la qualificazione del fatto in furto.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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