Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25726 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.10.2008, il Tribunale di Castrovillari dichiarò M.D. responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata e – concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante – lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Wurtz S.r.l..

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza in data 20.10.2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, confermò le statuizioni civili e condannò l’imputato alla rifusione delle ulteriori spese processuali a favore della parte civile.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello relativo all’incompetenza per territorio, tempestivamente eccepita; pur essendo il reato prescritto la nullità è eccepibile in quanto vi è pronunzia in ordine al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile; il Tribunale aveva ritenuto che l’appropriazione fosse coincisa con gli incassi, poichè l’imputato non aveva il compito di incassare le somme; la Corte territoriale ha giudicato irrilevante che M. potesse o meno ricevere le somme dai clienti ed erroneamente ha ritenuto che il reato si fosse consumato nel luogo in cui l’imputato ha incassato le somme dai clienti della Wurth S.r.l.; il delitto di appropriazione indebita si consuma nel luogo di interversione del possesso ed essendo questo ignoto (il territorio in cui l’imputato operava rientrava nei circondari di Castrovillari, Rossano e Cosenza; inoltre è stata trascurata la contestata appropriazione di merce) sarebbe stato competente, ai sensi dell’art. 9 cod. proc. pen. il Tribunale di Rossano nel cui circondario rientra il Comune di Cortigiano, luogo di residenza dell’imputato; se invece si dovesse aver riguardo al luogo in cui la persona offesa ha avuto notizia dell’appropriazione, che si realizzerebbe con la resa del conto, sarebbe competente il Tribunale di Bolzano, luogo ove ha sede la Wurth S.r.l.; la motivazione sarebbe circolare e conterrebbe una petizione di principio; 2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza fa riferimento agli atti di causa ma non indica quali; l’unica documentazione è la dichiarazione rilasciata dall’imputato al momento delle dimissioni e le fatture che provano il suo credito; i testi hanno escluso di aver versato somme a M.; è stata escluso che vi fosse un credito liquido ed esigibile dell’imputato solo sulla base delle dichiarazioni di C., legale rappresentante della Wurth S.r.l.; costui peraltro ha riferito di un debito verso l’imputato di Euro 7.735,38; era pertanto possibile la compensazione e mancherebbe perciò il dolo specifico; in ogni caso non sarebbe stata data risposta alle specifiche doglianze svolte nei motivi di appello.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto che " M., indebitamente incassava per trattenere somme di denaro destinate alla Wurth sin dal 2001, e che tale atto, così come l’ultimo di detta appropriazione avveniva in Castrovillari (v. ricevute del 14 giugno 2001 e del 19.3.2001 della System Clima di Castrovillari)". (V. p. 2 sentenza impugnata).

Pertanto il momento consumativo del reato è stato ravvisato nell’indebitamente incassare per trattenere, facendo coincidere la ricezione del denaro con l’interversione del possesso e perciò individuando nel luogo della indebita ricezione del denaro il momento consumativo.

Tale valutazione è conforme all’orientamento di questa Corte secondo il quale il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell’immutazione del mero possesso in dominio. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35267 del 13.6.2007 dep. 21.9.2007 rv 237850).

Il secondo motivo di ricorso svolge censure di merito ed è generico.

Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e) di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutimi non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.

D’altro canto è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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