Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25724

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 9 luglio 2010, la Corte d’Appello di Firenze, 1A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Siena, con la quale l’appellante S.R. era stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti al capo A (furto aggravato di ciclomotore ai danni di P.A.; rapina impropria di autovettura in danno di G.R.); era stato assolto dai residui reati di calunnia e tentata estorsione ed era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di due anni due mesi di reclusione e quattrocento euro di multa.

La Corte territoriale riteneva infondato l’unico motivo di appello con il quale si instava per la derubricazione del delitto di rapina Impropria nel delitto di furto, al rilievo che l’imputato consapevolmente, dopo essersi impossessato del veicolo del G., aveva trascinato quest’ultimo, che si era aggrappato al finestrino nel tentativo di indurre il conducente a fermarsi, per alcuni metri. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata applicazione degli artt. 624 e 625 c.p. perchè è stata la persona offesa ex post ad aggrapparsi all’autovettura senza che nessuna manovra tesa ad impedire tale condotta sia stata posta in essere dall’imputato; – omessa motivazione sul punto relativo all’idoneo utilizzo della violenza da parte dell’agente per assicurarsi il provento del furto, ulteriore rispetto all’energia dinamica normalmente utilizzata per la fuga.

Motivi della decisione

I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perchè entrambi criticano la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza di condotta violenza ai danni del proprietario del veicolo, sono infondati.

Va invero ribadito che "ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, la violenza deve essere esercitata nei confronti della persona e deve tendere ad impedire al derubato di ritornare in possesso della cosa sottrattagli ovvero a procurare l’impunità all’agente. La violenza consiste nell’estrinsecazione di energia fisica che arrechi pregiudizio alla persona e può essere esercitata con qualsiasi strumento, e quindi, anche con un mezzo meccanico, quale la automobile, non destinato per sua natura all’offesa. Nel caso di fuga, bisogna verificare, quindi, se non sono stati travalicati i limiti normali di uso dell’autoveicolo ovvero se sono state attuate manovre dirette ad ostacolare l’attività di persone con incombente minaccia alla loro incolumità" (fattispecie di violenza al derubato che nel tentativo di ostacolare la fuga dell’autore del furto del veicolo si era i aggrappato allo sportello per togliere le chiavi dal cruscotto ed era perciò caduto sul selciato in seguito alla brusca partenza del ladro; Cass. Sez. 2, 27.11.1989-3.4.1990 n. 4761)".

Nel caso in esame i giudici di merito hanno compiutamente giustificato il convincimento della piena consapevolezza da parte dell’imputato di servirsi del mezzo alla cui guida si era posto per usare violenza ai danni della persona offesa, che stava tentando di tornare in possesso dell’autovettura.

Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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