Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. Poteri della Cassazione 25723

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 13 luglio 2010, la Corte d’Appello di Firenze, 1A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale l’appellante F.M. era stato dichiarato colpevole di concorso, con persone non identificate, nel delitto di rapina aggravata ( art. 110 c.p. e art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1) della somma di L. ventimilioni in danno della Banca Mercantile Italiana Agenzia di Grassina, fatto commesso il 18.12.1995 e condannato alla pena di otto anni di reclusione e milleottocento Euro di multa. La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di inutilizzabilità dei fotogrammi dell’impianto di videoregistrazione della banca, nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della testimonianza dell’impiegato V., nonostante l’imprecisione delle sue dichiarazioni (perchè rese a distanza di molti anni dai fatti), perchè confortati dagli accertamenti sull’utenza cellulare e, soprattutto, dai fotogrammi estrapolati dal filmato riproducenti l’effige del rapinatore a volto scoperto corrispondente nelle sue sembianze al prevenuto. La pena era stata quantificata in misura adeguata alla gravita del fatto e alla personalità dell’imputato, condannato per altro analogo episodio.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 406, 416 e segg. 507 c.p.p. relativamente all’acquisizione dei fotogrammi estrapolati dalle riprese effettuate dalle telecamere a circuito chiuso della banca, perchè inesistenti nel fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti solo alla fine dell’istruttoria dibattimentale; – erroneità della motivazione, perchè la sentenza del Tribunale si fonda sulla deposizione del teste V.G., che si afferma avere riconosciuto in quello effigiato nella foto n. 1, cioè F., uno dei rapinatori, ma senza tenere conto che lo stesso teste lo aveva indicato come il rapinatore che aveva saltato il bancone e che, riconvocato per chiarimenti, non riconosce l’imputato presente di persona e spiega che in sede di indagini aveva riconosciuto i rapinatori le cui sembianze corrispondevano a quelle delle persone riprodotte nelle foto nn. 5 e 6 (tali S. S. e S.A.). Quanto poi alle celle impegnate dal telefono del F. si sollecita la lettura delle pagine 15 e 16 della trascrizione del 9.5.2007 relative all’escussione del teste Isp. C.; – eccessiva onerosità della pena e mancanza della motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in relazione alle quali nulla è stato detto.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L’esistenza della video registrazione era ignorata anche dal Pubblico Ministero, perchè è pacifico che non ve ne era traccia nel suo fascicolo. La sua acquisizione è stata infatti disposta dal Tribunale solo a seguito della deposizione del teste V., il quale aveva riferito che in sede di indagine gli erano stati mostrati alcuni fotogrammi estrapolati dalla registrazione effettuata dall’impianto a circuito chiuso esistente nella banca. Non vi è stata quindi violazione del diritto di difesa, posto che l’esistenza della video registrazione è risultata, processualmente, per la prima volta in dibattimento e correttamente il Tribunale ne ha disposto l’acquisizione.

2. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, attraverso la critica alla sentenza del Tribunale, non a quella della Corte di appello, in relazione al contenuto degli atti del processo.

Come noto, la formula novellata dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ha introdotto come nuova ipotesi di vizio della motivazione (oltre alla mancanza e alla manifesta illogicità) la contraddittorietà della stessa, risultante non soltanto dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

Il dato normativo lascia inalterata la natura del controllo del giudizio di cassazione, che può essere solo di legittimità. Non si fa carico alla Suprema Corte di formulare un’ulteriore valutazione di merito. Si estende soltanto la congerie dei vizi denunciabili e rilevabili. Il nuovo vizio è quello che attiene sempre alla motivazione ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza l’illogicità o la contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso ma "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". L’espressione adottata ("altri atti del processo") deve essere interpretata non nel senso, limitato, di atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le memorie difensive) ma anche in quello di atti a contenuto probatorio (come i verbali) al fine di rimediare al vizio della motivazione dipendente dalla divaricazione tra le risultanze processuali e la sentenza. La novella normativa introduce così due nuovi vizi definibili come: l) travisamento della prova, che si realizza allorchè nella motivazione della sentenza si introduce un’informazione rilevante che non esiste nel processo; 2) omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione. Attraverso l’indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla corte di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contraddittorietà e completezza) rispetto al processo. Questo ovviamente nel caso di decisione di appello difforme da quella di primo grado. Ed invero in caso di cd. doppia conforme (come nel caso in esame) il limite del devolutimi non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, 22.3-20.4.2006 n. 13994; Cass. Sez. 2. 12- 22.12.2006 n. 42353; Cass. Sez. 2, 21.1-7.2.2007 n. 5223). Il ricorrente, si ribadisce, svolge considerazioni di merito e critica la sentenza di primo grado senza muovere alcun rilievo alle giustificazioni addotte dalla Corte di appello.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perchè genericamente lamenta non essere stata data alcuna giustificazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza tenere conto che la Corte territoriale ha spiegato le ragioni di tale confermato diniego, in ragione sia della gravita dei fatti sia di specifico precedente, per la condanna riportata nel 2002 per rapina commessa nel 2000, passaggio motivazionale non criticato e che quindi resta come valido argomento a sostegno della decisione adottata sul punto.

4. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma, in favore della Cassa delle ammende, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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