Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 28-06-2011, n. 25720

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza in data 19/11/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano del 7/1/2008 che dichiarava O.N., O.I. T.E. e O.S.c., in concorso con altri partecipi, del reato di associazione a delinquere al fine di spaccio di sostanze stupefacenti ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), nonchè di diversi episodi di acquisto, trasporto e detenzione, a fini di spaccio, in concorso con altri, di sostanze stupefacenti e condannati, con la continuazione, alla pena di anni nove di reclusione ciascuna, di cui anni tre estinti per indulto.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore delle imputate e anche O.S., personalmente, deducendo i seguenti motivi:

a) carenza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte ritenuto la responsabilità dei prevenuti in forza di una sentenza del G.U.P. di Trento, in data 11/4/2005, in cui i fatti attribuiti agli imputati erano stati valutati con rito abbreviato, quindi allo stato degli atti, ed essendo emerse nell’attuale giudizio ulteriori circostanze rilevanti, non esaminate dal Tribunale di Trento, non essendo, comunque, la condotta attribuita ai prevenuti idonea a configurare il reato associativo;

b) mancanza, manifesta illogicità della motivazione con riferimento al c.d. linguaggio criptico delle conversazioni intercettate che non rivelano alcun riferimento evidente alla droga e alcun apporto causale delle donne, evidenziando anche l’illogicità della pronuncia con riferimento al vincolo parentale dagli imputati, rafforzativo della partecipazione all’associazione.

O.S. deduceva anche:

a) carenza e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla affermazione di responsabilità quale "palo", nell’episodio relativo al ritrovamento e sequestro dell’eroina, essendo sprovvisto di qualsiasi strumento idoneo, cellulare o radio ricetrasmittente, che gli consentisse di comunicare con altri presunti complici, essendo anche affetto da gravi patologie invalidanti agli arti inferiori che gli impedivano di muoversi agevolmente; b)omessa motivazione su specifici motivi di appello e contraddittorietà della motivazione non essendo lo stesso in grado di vedere, dalla sua posizione, i movimenti sospetti in avvicinamento, nell’ingresso del garage in cui si svolgeva il traffico illecito, mancando prove certe in ordine al coinvolgimento del prevenuto stesso nell’attività delittuosa;

c) carenza di motivazione con riferimento alla configurabilità del reato associativo che postula la stabilità del contributo del singolo partecipante. Con memoria difensiva pervenuta via fax in data 27.5.2011, il difensore delle imputate ribadiva i motivi di ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La Corte di Appello di Trento, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia i plurimi e convergenti elementi di responsabilità dei prevenuti desunti, in particolare, dalla sentenza, irrevocabile, del Tribunale di Trento del 11/4/2007, dalle intercettazioni telefoniche e dal sequestro di un’ingente quantitativo di droga (quattro chili di eroina).

Le sentenze irrevocabili, ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p., possono essere acquisite ai fini di prova del fatto in esse accertate e sono valutate a norma dell’art. 187 c.p.p., e art. 192 c.p., comma 3.

La Corte territoriale non si è limitata, peraltro, ai fini dell’affermazione di responsabilità, agli elementi di prova emersi nella predetta sentenza del Tribunale di Trento, integrandoli con ulteriori elementi, di valenza probatoria non equivoca, che, tutti insieme, hanno indotto, coerentemente e logicamente, i giudici di appello a confermare la responsabilità dei prevenuti, già analiticamente evidenziata nella sentenza del Tribunale.

Con motivazione coerente e logica la Corte di appello ha evidenziato la cripticità del linguaggio utilizzato durante le intercettazioni telefoniche e i ripetuti inviti espliciti rivolti da un interlocutore all’altro a non parlare dal telefono oppure di non esprimersi in termini troppo chiari, che costituiscono ulteriore riscontro alla affermazione della Corte, in quanto tali precauzioni appaiono giustificate, come ben valutato dai giudici di merito, solo ove si abbia qualcosa da nascondere.

Inoltre, a seguito delle intercettazioni telefoniche, si è giunti al sequestro di quattro chili di eroina, a riprova della circostanza che oggetto della conversazioni non erano "piastrelle" "videoregistratori", "tende", ma sostanze stupefacenti.

Le considerazioni della Corte territoriale in ordine all’esistenza del vincolo parentale tra gli imputati, quale rafforzativo della partecipazione all’associazione, oltre ad essere dotato di valenza logica, è stato considerato solo rafforzativo della sussistenza dell’associazione a delinquere, desunta da elementi concreti di valenza probatoria.

La Corte individua anche concreti elementi di responsabilità nei confronti di O.S., sia quale compartecipe del reato fine, sia quale associato nel sodalizio criminale, desumendoli dall’aver accompagnato il figlio, poco più che ventenne, a ritirare una consistente partita di droga, trovandosi, comunque, nelle vicinanze del luogo fissato per il ritiro dello stupefacente, e, rileva la Corte, con vantazione non censurabile in sede di legittimità, in quanto non illogica, anche a voler prescindere dalla sua funzione di "palo", costituisce comunque, con la sola sua presenza un rafforzamento morale della condotta del figlio che trae una maggiore determinazione ad agire, consapevole della presenza del padre, fornito di maggior esperienza e con la possibilità di intervenire in caso di improvvise complicazioni.

Non trattasi, quindi, come sostenuto dal ricorrente, di un atteggiamento meramente passivo, ma di un comportamento agevolativo e rafforzativo delle finalità dell’associazione.

Gli argomenti proposti dai ricorrenti costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Inoltre va osservato che l’omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell’art. 606 c.p.p., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchè incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell’art. 597 c.p.p., comma 1, l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d’appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell’appellante in ordine ai punti (o capi) ex art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell’appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poichè in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado.

(Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv.

194804).

Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto fondata la responsabilità del prevenuto sulla base dei numerosi elementi probatori esistenti, escludendo implicitamente che le deduzioni difensive non esaminate abbiano rilievo ai fini dell’affermazione di responsabilità.

Conclusivamente i ricorsi vanno rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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