Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-07-2011, n. 492 Elezioni amministrative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La presente controversia concerne le elezioni del 15 e 16 giugno 2008, indette per il rinnovo del consiglio provinciale di Palermo,

Nel corso del procedimento preparatorio alcuni uffici elettorali circoscrizionali (in seguito meglio specificati) non hanno ammesso la lista "L’Aquilone – Lista del Presidente", in quanto non corredata dalla sottoscrizione di almeno 300 elettori come richiesto dall’art. 11, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1969.

Dopo aver inutilmente esperito la procedura di reclamo il signor Pa.Sa., candidato nella predetta lista, ha impugnato gli atti di esclusione avanti al T.A.R. Palermo, chiedendone l’annullamento con ammissione della lista alla consultazione elettorale provinciale nei collegi di Cefalù, Bagheria, Partinico – Monreale, Palermo 1, Palermo 2, Palermo 3, Palermo 4 e Palermo 5.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto che la lista "L’Aquilone – Lista del Presidente" avendo riportato 4 seggi nelle elezioni regionali del 2006 poteva essere presentata senza alcuna sottoscrizione ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 35/1997.

Con sentenza n. 1301/2008 l’adito Tribunale ha respinto il ricorso.

Questo Consiglio, adito in appello dal soccombente, con decisione n. 1208/2009, ha annullato detta sentenza con rinvio ai fini dell’integrazione del contraddittorio "nei confronti di ciascuno dei consiglieri eletti con il relativo atto di proclamazione, e di quelli eventualmente subentrati ed attualmente in carica".

Conseguentemente il Tribunale con ordinanza n. 76/2010 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel senso suindicato, autorizzando l’effettuazione della notifica del ricorso per pubblici proclami.

Quindi con la sentenza n. 8150/2010 meglio in epigrafe indicata il T.A.R. Palermo ha nuovamente respinto il gravame.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal signor Pa. il quale ne ha chiesto l’integrale riforma deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione in relazione ai principi di imparzialità e di massima partecipazione alla competizione elettorale, nonché in relazione al dedotto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 35/1997, anche in relazione agli artt. 1 e 4 della legge costituzionale n. 1/1972.

3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 4 della legge costituzionale n. 1/1972 anche in relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R. n. 35/1997.

Si sono costituiti in resistenza, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale, gli Uffici elettorali sopra indicati nonché l’Assemblea regionale siciliana.

Si è costituita la Provincia regionale di Palermo, instando per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza gravata.

Si sono altresì costituiti i consiglieri eletti Gi.Av. e Ro.Se., anch’essi domandando la reiezione dell’avverso gravame.

Con ordinanza n. 17/2011 questo Consiglio, su eccezione delle parti appellate, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti consiglieri provinciali eletti o subentrati, autorizzando l’appellante a provvedervi mediante pubblici proclami.

Le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 2011 l’appello – avendo il signor Pa. regolarmente provveduto all’incombente demandatogli – è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con integrale conferma della gravata sentenza.

Al fine di chiarire i contorni della controversia all’esame giova preliminarmente precisare in fatto che la lista "L’Aquilone – Lista del Presidente", espressione dell’omonima Associazione politico – culturale, ha riportato nelle elezioni regionali del 2006 quattro Deputati i quali non hanno costituito Gruppo autonomo e sono invece confluiti nel Gruppo U.d.C.

La lista non ha invece conseguito alcun seggio nelle elezioni regionali del 13-14 aprile 2008.

L’Assemblea regionale formatasi sulla base di queste ultime elezioni si è riunita per la prima volta il 22 maggio 2008, mentre il termine per la presentazione delle liste alla elezione provinciale di Palermo scadeva il 21 maggio 2008.

In diritto conviene altresì evidenziare che ai sensi dell’art. 11 comma 1 della legge regionale n. 14 del 1969 e s.m. le liste alle elezioni provinciali devono a pena di inammissibilità essere presentate da almeno 300 elettori ma tale formalità trova deroga nei casi previsti dall’art. 3 comma 4 della legge regionale n. 26 del 1993 come sostituito dall’art. 5 comma 1 della legge regionale n. 35 del 1997.

Il predetto comma 4 così dispone:

"4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i Partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del Partiti o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata".

In tale contesto l’appellante sostiene con il secondo motivo che le elezioni regionali alle quali doveva farsi riferimento ai fini dell’esenzione erano quelle del 2006, in quanto la nuova Assemblea regionale formata sulla base delle elezioni del 2008 non si era ancora riunita alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature alle elezioni provinciali.

Per conseguenza i Deputati neoeletti non avevano ancora potuto nè prestare giuramento nè costituirsi in Gruppi, risultando invece prorogati sino alla data di insediamento del nuovo Organo i Gruppi in precedenza costituiti.

Con il terzo motivo l’appellante deduce che i quattro Deputati eletti per la lista l’Aquilone nelle elezioni regionali del 2006 non hanno richiesto di costituire un autonomo Gruppo parlamentare per deliberata scelta politica, avendo essi preferito confluire nel Gruppo U.d.C.

Tale scelta di una confluenza in un Gruppo più ampio non può però, ragionevolmente, comportare che il trattamento di una forza politica ben differenziata ed identificabile all’interno dell’Assemblea risulti deteriore rispetto a quello riservato per prassi alle formazioni politiche minori (anche costituite di un solo Deputato) che scelgano di confluire nel Gruppo misto.

I mezzi, che vanno unitariamente scrutinati attesa la reciproca interconnessione, non possono trovare accoglimento.

Come è noto, nei procedimenti elettorali di ogni livello è di norma richiesto – al fine di selezionare la serietà della candidatura – che ogni lista politica ammessa alla competizione sia supportata da un certo numero di firme di elettori, variabile a seconda del tipo di elezione e dell’ampiezza della circoscrizione elettorale nella quale la lista stessa viene presentata.

Data la finalità della previsione, essa trova nel vigente ordinamento comprensibile deroga nel caso delle formazioni politiche già rappresentate nell’Organo da eleggere, le quali sono appunto esentate dall’obbligo di raccogliere le suddette firme per comprovare la propria legittimazione.

Per quanto riguarda le sottoscrizioni per la presentazione delle liste alle elezioni politiche nazionali, il T.U. delle elezioni per la Camera dei Deputati esenta ad esempio dalla raccolta i Partiti o le formazioni politiche costituiti in Gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio dell’ultima legislatura, i Partiti o le formazioni politiche che dichiarano il collegamento con almeno due tra i Partiti o le formazioni politiche con le suddette caratteristiche e i Partiti o le formazioni politiche rappresentativi di minoranze linguistiche con almeno un seggio conseguito alle ultime elezioni.

Limitatamente alle elezioni politiche del 2008, il decreto-legge n. 24 del 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 2008) ha poi esentato dal deposito delle sottoscrizioni anche le liste rappresentative di Partiti già presenti nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo con almeno due componenti.

Nella Regione Siciliana, per quanto concerne le elezioni provinciali, la legge come si è visto sopra fa riferimento ai risultati conseguiti dalle varie Forze politiche nelle precedenti elezioni regionali, correlando la deroga all’obbligo di raccolta al verificarsi di due diverse ipotesi.

La prima di esse riguarda in via generale i Partiti che nella precedente elezione regionale hanno conseguito almeno un seggio, il che ne comprova – secondo la discrezionale valutazione del Legislatore – una adeguata rappresentatività.

La seconda ipotesi riguarda invece i Partiti costituiti in Gruppi parlamentari in seno all’Assemblea.

Dal momento che (come meglio si vedrà) ogni Gruppo in seno all’A.R.S. deve essere di norma costituito da almeno 5 Deputati questa previsione si attaglia ai Gruppi formatisi nel corso della Legislatura per scissione di un Gruppo maggiore o per confluenza di Deputati originariamente eletti in liste di Partiti diversi: interpretata diversamente questa parte della norma di riferimento non avrebbe senso, poichè per definizione ogni Gruppo/Partito ha conseguito nelle elezioni ben più che un seggio.

Quindi le due condizioni per fruire della deroga sono sostanzialmente disgiuntive o alternative, come rivela l’uso da parte del Legislatore della congiunzione disgiuntiva "o". Ciò premesso, e venendo al punto nodale, a giudizio di questo Collegio nel caso che ne occupa le condizioni per l’applicazione delle deroghe andavano effettivamente verificate, per ragioni sistematiche, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste provinciali e dunque in concreto alla data del 21 maggio 2008.

Rispetto a tale data "l’ultima elezione regionale" cui la legge n. 35 del 1997 si riferisce va sicuramente individuata in quella svoltasi il 13-14 aprile 2008, in primo luogo perchè non sembra ragionevole dequotare la pregnanza della avvenuta espressione del corpo elettorale, considerando una consultazione popolare di tale rilievo fondante come non avvenuta.

Quindi, l’ultima elezione regionale è quella effettivamente svoltasi prima della presentazione delle liste provinciali e non quella del 2006, risultando irrilevante che al 21 maggio 2008 gli eletti del 2006 fossero ancora in carica in regime di prorogatio.

Infatti nel nostro ordinamento gli eletti conseguono il relativo status per effetto della proclamazione come si evince icasticamente ad esempio dall’art. 1 del regolamento del Senato della Repubblica (secondo cui " I Senatori acquistano le prerogative della carica e tutti i diritti inerenti alle loro funzioni, per il solo fatto della elezione o della nomina, dal momento della proclamazione se eletti, o dalla comunicazione della nomina se nominati") ed indirettamente dall’art. 2 dello Statuto della Regione Siciliana che fa decorrere il quinquennio della Legislatura proprio dalla data delle elezioni e non ad es. dalla data di prima riunione dell’Assemblea.

A diverse conclusioni non può pervenirsi considerando che come segnalato dall’appellante i Deputati regionali – ai sensi dell’art. 5 dello Statuto – prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, devono prestare giuramento in Assemblea: il prestato giuramento infatti è evidentemente condizione per l’esercizio del munus e non per il conseguimento dello status elettivo.

Applicando queste coordinate al caso all’esame deve quindi concludersi che l’Associazione politico-culturale cui aderisce il signor Pa., non avendo riportato alcun eletto nelle elezioni regionali dell’aprile 2008, non rientrava nella prima ipotesi di deroga e cioè nel novero dei Partiti o Gruppi politici che in quella tornata elettorale avevano ottenuto almeno un seggio.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi di deroga, occorre coerentemente mantenere il riferimento alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste provinciali, data alla quale – come si è visto – la nuova Assemblea non si era ancora riunita.

Viene quindi in rilievo l’art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1972 il quale ha previsto che fino a quando non si riunisce la nuova Assemblea regionale sono prorogati i poteri della precedente.

Tale previsione mutua evidentemente quanto stabilito per il Parlamento nazionale dall’ultimo comma dell’art. 61 della Costituzione e risponde dunque all’intento di mantenere il controllo dell’Organo elettivo, sia pure in forma attenuata, sull’operato dell’Esecutivo, fintanto che a seguito delle nuove elezioni non risulti ripristinata nella sua pienezza la normale dialettica istituzionale.

La norma in questione, sulla base della sua portata letterale e facendo comunque riferimento alla prassi costituzionale appunto vigente presso il Parlamento, deve interpretarsi – come chiarito nella nota del Segretario generale dell’A.R.S. depositata dall’appellante – nel senso che la prorogatio dell’Assemblea perdura sino al giorno precedente la seduta inaugurale della nuova legislatura, con la conseguenza che i Gruppi parlamentari da considerare ai fini in controversia erano appunto quelli della precedente legislatura 2006/2008, prorogati.

In quella Legislatura i quattro Deputati eletti nella lista "L’Aquilone – Lista del Presidente" non costituirono un autonomo Gruppo parlamentare e sono invece confluiti in altro Gruppo.

Che ciò sia avvenuto per scelta politica o per mancata autorizzazione (alla costituzione di Gruppo in deroga al numero minimo di 5 componenti) da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’A.R.S. non ha alcun rilievo ai fini in controversia, poichè la legge correla la esenzione del Movimento politico dalla raccolta delle firme al dato obiettivo della pregressa costituzione del Gruppo, nella specie obiettivamente non verificatasi.

Nè a conclusioni diverse si sarebbe pervenuti se i predetti quattro Deputati (anzichè confluire nel Gruppo U.d.C.) avessero aderito al Gruppo misto: la giurisprudenza richiamata dall’appellante, infatti, deve interpretarsi nel senso che il Partito i cui eletti non abbiano potuto costituire Gruppo autonomo e siano perciò transitati nel Misto si avvale della deroga in base all’altra ipotesi (conseguimento di almeno un seggio alle ultime elezioni) che opera come si è visto autonomamente.

Il che appare del tutto coerente con la ricostruzione sistematica qui valorizzata, in base alla quale il Partito o il Movimento che abbia conseguito un seggio alle ultime elezioni consegue la deroga indipendetemente dal fatto che nel corso della Legislatura abbia o meno potuto costituire un autonomo Gruppo parlamentare.

I mezzi ora esaminati vanno dunque disattesi.

Con il primo motivo l’appellante lamenta la contraddittorietà e la disparità del trattamento riservato alla Lista dai differenti uffici elettorali, alcuni dei quali l’hanno ammessa senza difficoltà alla competizione mentre altri l’hanno irrimediabilmente esclusa.

E ciò quando invece, a fronte di una normativa di non agevole interpretazione, sarebbe stato del tutto logico ammettere la Lista in tutti i Collegi circoscrizionali al fine di non alterare la libera espressione del voto popolare.

Questo mezzo non può trovare accoglimento, indipendentemente dal fatto che – come si è visto sopra – l’esclusione della Lista non corredata dalle prescritte sottoscrizioni sia stata legittimamente deliberata.

Come evidenziato dal T.A.R., infatti, la legge regionale istituisce – all’interno dell’unitario procedimento elettorale – diversi uffici elettorali circoscrizionali, sedenti presso il Tribunale del comune capoluogo del Collegio, ciascuno dei quali è definitivamente competente ad adottare in via autonoma i provvedimenti di ammissione delle liste concorrenti nel Collegio stesso.

Trattandosi quindi di provvedimenti distinti, ed adottati da Organi diversi, sul piano formale non può ipotizzarsi alcun vizio di contraddittorietà o disparità di trattamento.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

La complessità delle questioni trattate e la particolarità del quadro fattuale di riferimento inducono il Collegio a compensare tra tutte le parti costituite spese e onorari di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Le spese e gli onorari di questo grado del giudizio sono compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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