Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 28-06-2011, n. 25756 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 29/12/2010, il Tribunale di Bari respingeva l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies relativo a:

1) un fabbricato sito in (OMISSIS) con annesso terreno, intestato a P.C.;

2) una casa al piano terra sita in (OMISSIS), intestata ai coniugi P.C. e G.F.;

3) un intero compendio aziendale della ditta individuale P. C.;

4) un c/c bancario, n. (OMISSIS) acceso presso il Banco di Napoli, filiale di (OMISSIS), intestato a P.C.;

5) un c/c bancario, n. (OMISSIS) acceso presso il Banco di Napoli, filiale di (OMISSIS), intestato a P.C. e G. F..

Tale decreto era stato emesso dal Gip di Bari in data 6/11/2010 nell’ambito di un procedimento a carico di P.C., indagato per il reato di associazione a delinquere e riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Il Tribunale riteneva sussistente il fumus commissi delicti sulla base della misura cautelare personale applicata a P.C., in quanto il Tribunale per il riesame, disponendo la sostituzione della misura custodiale massima con quella degli arresti domiciliari, aveva confermato la sussistenza del quadro di gravità indiziaria per il reato di cui all’art. 648 bis c.p..

Quanto all’origine delle somme impiegate per l’acquisto dell’immobile sito in (OMISSIS) e di quello sito in (OMISSIS), il Tribunale riteneva che l’accensione di mutui bancari o di altre forme di finanziamento non era idonea a giustificare l’origine lecita dell’acquisto in quanto i ratei di mutuo apparivano sproporzionati rispetto ai redditi leciti denunziati dal C. e dalla moglie.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi gli interessati per mezzo del difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deducono violazione di legge e vizio della motivazione.

Al riguardo si dolgono che il Tribunale abbia fornito una motivazione apparente in ordine al requisito del fumus commissi delicti, limitandosi a richiamare per relationem l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di P.C..

Si dolgono, inoltre che il Tribunale abbia addossato al soggetto indagato un onere probatorio improprio, obbligandolo a giustificare non solo l’acquisto dei beni ma anche le forme di finanziamento ricevute e le relative modalità di pagamento.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710.).

Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che: "Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice." (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009 ) Rv.

245093).

Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non è nè del tutto mancante, nè apparente.

Al contrario la motivazione del provvedimento impugnato consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per il riesame per pervenire alle conclusioni assunte e prende in considerazione i principali argomenti sollevati dalla difesa per giustificare l’acquisto dei beni, legittimamente disattendendoli.

Quanto ai presupposti per l’emissione del provvedimento cautelare reale, è manifestamente infondata l’eccezione di carenza del requisito del fumus.

Il richiamo effettuato al provvedimento cautelare personale emesso a carico del P. per il reato di cui all’art. 648 bis c.p. costituisce controllo dell’astratta configurabilità, nel caso concreto, del fatto reato attribuito all’indagato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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