Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-11-2011, n. 23871 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 15 aprile 2002, C.V. e la scarl.

Latteria Agricola san Pietro proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Mantova- sez. dist. di Castiglione delle Stiviere avverso il decreto n. 4580 del 13 marzo 2002, con il quale la Regione Lombardia aveva ingiunto loro il pagamento, in solido, della sanzione di Euro 20.000,00 per la violazione dell’obbligo di cui alla della L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, in relazione alla campagna lattiero- casearia 1997-1998, ovvero per non aver operato la trattenuta, a titolo di garanzia del pagamento dell’eventuale prelievo supplementare dovuto sul prezzo del latte conferito dai soci produttori, senza essere peraltro nemmeno in possesso di idonea garanzia ai del D.M. 25 ottobre 1995 nei confronti dei soci produttori che avevano consegnato latte oltre il proprio quantitativo di riferimento individuale. Nella costituzione della convenuta Regione Lombardia, il Tribunale adito, con sentenza n. 114 del 2004 (depositata il 16 dicembre 2004), accoglieva l’opposizione con il conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato, compensando le spese del giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale rilevava il difetto di legittimazione passiva del C. rispetto alla contestata violazione poichè lo stesso non era il legale rappresentante della suddetta Latteria Agricola San Pietro al momento della chiusura dell’annata 1997-1998 e, di conseguenza, dovendosi considerare estinta nei suoi confronti l’obbligazione sanzionatorie, si sarebbe dovuta ritenere estinta anche l’obbligazione di pagamento gravante sulla stessa società ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3.

Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Lombardia basato su un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso entrambi gli intimati s.c.a.r.l.

Latteria Agricola San Pietro e C.V..

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo proposto la Regione Lombardia ha dedotto la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 nella parte in cui, con la sentenza impugnata, si era fatta scaturire l’illegittimità della sanzione notificata alla persona giuridica dalla illegittimità della sanzione notificata alla persona fisica, in base all’accoglimento del primo motivo contenuto nel ricorso di primo grado (difetto di legittimazione passiva del C. V.). In altri termini, l’ente ricorrente ha prospettato la supposta violazione dell’indicata norma censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che, in difetto di una valida contestazione dell’infrazione amministrativa alla persona fisica "vera autrice" dell’illecito, dovesse considerarsi caducata, in via derivata, anche l’azione sanzionatoria promossa dalla Pubblica Amministrazione contro la persona giuridica, responsabile a titolo solidale.

2. Rileva il collegio che il motivo, così come complessivamente svolto, è infondato, ritenendosi che il Tribunale lombardo non sia incorso nella dedotta violazione di legge.

In punto di fatto (senza che la relativa ricostruzione abbia formato oggetto di specifica censura da parte dell’ente ricorrente per vizio motivazionale) è emerso, nella specie, che la violazione contestata alla s.c.a.r.l. Latteria Agricola san Pietro e al suo legale rappresentante in proprio era consistita nella condotta, avente natura obbligatoria (caratteristica, peraltro, successivamente smentita dalla sentenza di questa Corte a Sezioni unite n. 26434 del 2006, che ne ha ritenuto la mera facoltatività), dell’omessa trattenuta sul prezzo del latte conferito dai soci o nella mancata acquisizione di garanzie alternative ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995 in relazione alla campagna lattiera 1997/1998, allorquando la carica di legale rappresentante della menzionata società non era ricoperta dal C.V. (bensì da Ca.Si.), che l’aveva rilevata solo successivamente nel 2001. Conseguentemente, nella sentenza impugnata, si sostiene che, essendosi provveduto illegittimamente alla contestazione e alla notificazione del verbale di accertamento, relativo alla suddetta violazione, nei confronti del C.V. quale autore materiale della stessa, l’obbligazione sanzionatoria nei suoi riguardi si sarebbe dovuta considerare estinta, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6. Pertanto, in virtù della produzione di tale effetto estintivo in favore del supposto autore materiale della violazione, la Regione Lombardia non avrebbe potuto pretendere il pagamento della sanzione da parte della persona giuridica, responsabile solo in via solidale ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3.

L’ente ricorrente ha inteso confutare la riportata affermazione in diritto richiamando la sentenza di questa Corte n. 18389 del 2003, la quale, però, non si prospetta conferente in quanto riguardante la diversa questione della possibilità di far valere la responsabilità solidale dell’ente indipendentemente dall’identificazione, nel testo dell’ordinanza-ingiunzione, dell’autore materiale dell’illecito. Nel caso concreto, invece, è rimasto univocamente accertato in fatto che la notificazione del verbale di accertamento inerente la richiamata violazione è stata eseguita sia nei confronti della s.c.a.r.l.

Latteria Agricola san Pietro che del C.V., sul presupposto, tuttavia erroneo, che quest’ultimo fosse il legale rappresentante della stessa società cooperativa ed autore materiale dell’assunto illecito amministrativo al momento dell’accertamento (circostanza, questa, del resto, ammessa dalla stessa regione Lombardia). Sulla scorta di tali emergenze il Tribunale di Mantova- sez. dist di Castiglione delle Stiviere ha, perciò, correttamente ritenuto che, essendo rimasto accertato che non si era provveduto alla rituale e tempestiva notificazione del verbale di accertamento nei confronti dell’effettivo autore materiale della violazione (quale legale rappresentante della suddetta società all’epoca della commissione dell’infrazione amministrativa), con la conseguente estinzione nei suoi riguardi dell’inerente obbligazione di pagamento della sanzione (L. n. 689 del 1981, ex art. 14, u.c.), il relativo effetto estintivo si era venuto a propagare anche in favore della medesima società chiamata a rispondere solo in via solidale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, in virtù del rapporto di accessorietà e dipendenza della sua posizione rispetto a quella dell’autore materiale e principale della violazione, nei cui confronti la persona giuridica non avrebbe potuto esercitare il diritto di regresso previsto dallo stesso art. 6, al comma 4, una volta estintasi l’obbligazione sanzionatoria a suo vantaggio (nella specie riconducibile alla mancata rituale notifica del verbale di accertamento: cfr., ad es., Cass. n. 5400 del 2006). Del resto anche la più recente giurisprudenza di questa Corte ha statuito che, in tema di sanzioni amministrative, dall’estinzione dell’obbligazione dell’autore materiale dell’infrazione deriva l’esclusione anche dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale (v. Cass. n. 26387 del 2008). In altri termini, dovendosi riconoscere un carattere principale all’obbligazione incombente su colui che ha, in concreto, commesso la violazione amministrativa, ne consegue che bisogna escludere la sopravvivenza dell’obbligazione solidale all’evento estintivo dell’obbigazione principale; da ciò deriva che la mancata notificazione o contestazione della violazione (e, quindi, l’estinzione della relativa obbligazione sanzionatoria) nei confronti dell’obbligato in via principale deve ritenersi preclusiva dell’accertamento dell’illecito amministrativo e della conseguente adozione della relativa ingiunzione di pagamento anche ai fini dell’applicabilità della sanzione nei confronti degli eventuali responsabili in via solidale (come nel caso delle persone giuridiche, in relazione al disposto della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3).

Essendosi la sentenza impugnata conformata al riportato principio di diritto, deve pervenirsi al rigetto del ricorso proposto dalla Regione Lombardia.

3. In virtù della peculiare natura delle questioni giuridiche trattate si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese relative alla presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *