DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010, n. 226

Regolamento recante attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 29-12-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della citata legge n. 15 del 2009, e, in particolare, il
disposto dell’articolo 74, comma 3, ai sensi del quale «con uno o
piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
determinati, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge 4
marzo 2009, n. 15, limiti e modalita’ di applicazione delle
disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla
definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in
considerazione della peculiarita’ del relativo ordinamento, che
discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di
entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa
previgente.»;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alla previsione
dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V, del medesimo
decreto legislativo, riservandosi a uno o piu’ successivi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti,
delle modalita’ di applicazione e della data di entrata in vigore
delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del citato decreto
n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nella seduta del 26
agosto 2010;

A d o t t a

il presente decreto:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita’ di
applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle
previsioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.

Art. 2 Disposizioni applicabili 1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo n. 150 del 2009: a) articolo 32; b) articolo 33, con esclusione del riferimento all’articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; c) articolo 34; d) articolo 35, comunque nel rispetto della previsione dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; e) articolo 36; f) articoli 53, 54, 55, 56 e 59, nei termini, nei limiti e con le modalita’ stabiliti dall’articolo 3 del presente decreto; g) articolo 57, comma 1, lettera a), con esclusione del riferimento all’articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 57, comma 1, lettera b) e lettera c), intendendosi la prescrizione di coerenza con le disposizioni legislative vigenti come riferita all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare nel senso che i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori anche collegati alla performance e alle attivita’ particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, nel rispetto della specifica disciplina stabilita, per la Presidenza stessa, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo (nel prosieguo indicato come «decreto attuativo del Titolo II»); h) articoli 58, 60 e 61; i) articolo 62, con esclusione delle parole «almeno tre» e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina stabilita, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, trova applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 1° gennaio 2015; l) articolo 64, nei limiti in cui la disciplina di cui all’articolo 40, commi 3-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e’ richiamata dal presente decreto; m) articolo 65, relativamente ai commi 3 e 5; la disciplina di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione nei limiti, con le modalita’ e con le decorrenze stabiliti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; n) articolo 66; o) articoli dal 67 a 73, fermo restando, in relazione alla previsione dell’articolo 69, che responsabile del procedimento disciplinare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e’ soltanto personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3

Disposizioni in materia di contrattazione
collettiva nazionale

1. L’ARAN, in base alle disposizioni impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, attiva una distinta e autonoma contrattazione
a livello nazionale per il personale, dirigenziale e non, del
comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro determina diritti e
obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonche’ le
materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare,
escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti
all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 165 del
2001 e successive modificazioni, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del predetto
decreto legislativo, nonche’ la materia del conferimento e della
revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle
sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini
della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita’ e
delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva e’
consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
3. Il contratto collettivo disciplina, in coerenza con il settore
privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli
e la durata del medesimo contratto, nonche’ di quello integrativo. La
durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, come comitato di settore, emana l’atto
di indirizzo per la contrattazione nazionale prima di ogni rinnovo
contrattuale. L’ARAN informa costantemente il Presidente del
Consiglio dei Ministri sullo svolgimento delle trattative.
5. L’ipotesi di accordo e’ trasmessa dall’ARAN, corredata dalla
prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro 10 giorni
dalla data di sottoscrizione. Il comitato di settore esprime il
parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e
indiretti a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
6. Il parere e’ espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
7. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, il
giorno successivo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi
contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di
compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La
Corte dei conti certifica l’attendibilita’ dei costi quantificati e
la loro compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e di
bilancio. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla
trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione e’ positiva,
il Presidente dell’ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
8. La Corte dei conti puo’ acquisire elementi istruttori e
valutazioni sul contratto collettivo da parte di tre esperti in
materia di relazioni sindacali e costo del lavoro, individuati dal
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, tramite il
capo del Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito
di un elenco definito di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
9. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le
parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell’ipotesi di accordo. Nella predetta ipotesi, il Presidente
dell’ARAN, d’intesa con il competente comitato di settore, che puo’
dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla riapertura delle
trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In
seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre
la procedura di certificazione prevista dai commi 7 e 8. Nel caso in
cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali, l’ipotesi puo’ essere sottoscritta definitivamente
ferma restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non
positivamente certificate.
10. Il contratto, nonche’ le eventuali interpretazioni autentiche,
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
oltre che sul sito dell’ARAN e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
11. Dal computo dei termini previsti dal presente articolo sono
esclusi i giorni considerati festivi per legge, nonche’ il sabato.
12. La Presidenza del Consiglio dei Ministri attiva un autonomo
livello di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto
dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale della Presidenza
stessa. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita’ dei servizi pubblici,
incentivando l’impegno e la qualita’ della performance ai sensi
dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, come applicato dal decreto attuativo del
Titolo II. A tal fine destina al trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale una quota del trattamento
economico accessorio complessivo comunque denominato, definita dal
decreto attuativo del Titolo II. La contrattazione si svolge sulle
materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale, tra soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono. Il contratto collettivo nazionale definisce
il termine delle sessioni negoziali. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta’ di iniziativa e
decisione.
13. Si applicano gli articoli 40, commi 3-ter, 3-quinquies,
3-sexies, 40-bis, 43, 47-bis e 49 del decreto legislativo 165 del
2001, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 5 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 225

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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