T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 1239 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Espone la ricorrente, M., di avere partecipato alla gara in qualità di capogruppo cooptante di una costituenda ATI con l’impresa cooptata G. s.r.l., per l’affidamento dei lavori di adeguamento e ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel territorio comunale di San Martino Valle Caudina.

2.- Nella seduta del 17.3.2010, la Commissione, verificate le certificazioni acquisite dai partecipanti, contestava all’impresa cooptata G., la posizione di irregolarità contributiva, come risultava dal DURC dell’INPS per la provincia di Benevento, in base a visura telematica effettuata in data 15.3.2010.

3.- Con nota prot. n. 2252 del 22.3.2010, il Comune di San Martino Valle Caudina comunicava l’esito della seduta di gara del 17.3.2010, con il parere della Commissione e l’invito a produrre al documentazione richiesta.

4.- In data 19.3.2010, la cooptata G. presentava una richiesta di rateizzazione all’INPS per il debito di Euro 37.960,00 verificatosi, secondo quanto asserito da parte ricorrente, per un mero errore burocratico ad essa non imputabile.

Nel frattempo, le ricorrenti riscontravano la richiesta di chiarimenti della commissione, con la nota del 24.3.2010.

5.- Nella seduta di gara del 29.3.2010, la Commissione di gara ravvisava la gravità delle irregolarità specificate.

L’amministrazione comunale, con nota prot. n. 2598 del 6.4.2010, comunicava la determinazione di esclusione della ricorrente, in considerazione del difetto dei requisiti ai sensi dell’art. 38 d. lgs. 163 del 2006.

6.- In data 1° aprile 2010, l’impresa G., con nota acquisita al protocollo del comune n. 2559, trasmetteva ulteriore documentazione a sostegno della regolarità della propria posizione.

Con nota assunta al protocollo del Comune di San Martino Valle Caudina n. 2959 del 19.4.2010, l’impresa M. formulava istanza di annullamento dell’esclusione dalla gara sulla base dei rilievi ivi contenuti e dell’esame della documentazione allegata.

7.- In conseguenza del mancato riscontro, da parte del comune alle suddette richieste, le società M. e G., comunicavano l’intento di proporre ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. n. 53/2010.

8.- Il ricorso è stato quindi proposto con atto notificato il 6.5.2010 e depositato il 13 successivo ed è affidato ai seguenti motivi: violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dell’art. 38, comma 1, lett. I, d. lgs. 163/2006, dell’art. 95, comma IV, d.p.r. 554/19999; eccesso di potere per sviamento e manifesta irragionevolezza.

9.- Parte ricorrente ha chiesto quindi l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione, vinte le spese.

10.- Il comune si è costituito in giudizio presentando memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

11.- Con ordinanza cautelare n. 509 del 20 maggio 2010, il TAR ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare con ordinanza n. 3296 del 14 luglio 2010.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

12.- I motivi di ricorso, considerati i profili di omogeneità e le connessioni negli stessi presenti possono ricevere trattazione congiunta.

Il ricorso è infondato.

13.- Osserva la ricorrente che, al 5.12.2009, data di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta, G. risultava in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come risulta dal DURC rilasciatole il 4.11.2009. Ciò in applicazione dell’art. 39septies del d.l. 30.12.2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 (contenente definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), secondo cui il DURC ha validità trimestrale.

Solo in un momento successivo alla partecipazione alla gara, ossia nel marzo 2010, l’INPS statuiva la non favorevole posizione di G. che apprendeva della sussistenza di una posizione ancora non definita a suo carico.

Il 19 marzo, prima ancora di ricevere la comunicazione del 22.3.2010, G. avanzava richiesta all’INPS di autorizzazione alla rateizzazione del debito.

Dall’estratto della Sportello unico dell’INPS, datato 13.4.2010, G. risulta in regola con le contribuzioni dovute all’istituto previdenziale.

Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente in sintesi sostiene che:

a. la regolarità del DURC, rilasciato il 4.11.2009, dal quale non risultano pendenze a carico dell’impresa cooptata;

b. l’omessa considerazione da parte della commissione di gara, di una richiesta di rateizzazione, accordata dall’INPS il 19.3.2010;

c. la non gravità della violazione, collegabile ad un disguido burocratico, conosciuto solo in un momento successivo alla partecipazione alla gara;

d. le irregolarità contestate riguarderebbero esclusivamente l’impresa cooptata e che, pertanto, non dovrebbero riflettersi sulla partecipazione alla gara della società cooptante, M. (argomento ex art. 94 d.p.r. 554/1999).

14.- Gli argomenti di cui sopra non appaiono al Collegio sufficienti per censurare le determinazioni dell’amministrazione comunale e per riconsiderare la posizione di parte ricorrente.

14.1.- In merito alla lett. a) di cui sopra, va osservato che, contrariamente alle affermazioni di parte ricorrente, il DURC recante l’indicazione della regolarità è stato rilasciato unicamente dallo Sportello unico previdenziale di Oristano; le successive verifiche presso lo sportello unico previdenziale della provincia di Benevento hanno mostrato la presenza di irregolarità contributive.

14.2.- In merito alla lett. b) di cui sopra, la richiesta di rateizzazione del debito, da parte di G., cooptata dall’ATI M., è intervenuta in un momento successivo non solo al 9 dicembre 2009 (termine della gara) ma anche al 15 marzo 2010, data di ultima verifica on line del DURC. Di conseguenza, alla mandante non può essere affidata al quota del 20% delle opere per le irregolarità contributive riscontrate, consistenti nel debito di Euro 37.760,000 per contributi arretrati nei confronti dell’INPS di Benevento, a fronte del pagamento parziale di Euro 15.143,00.

Costante giurisprudenza amministrativa ha affermato infatti che la regolarità contributiva per l’aggiudicazione di un appalto pubblico è requisito indispensabile per la partecipazione alla gara e deve sussistere durante l’intero svolgimento delle gara: essa è pertanto richiesta sino all’eventuale aggiudicazione definitiva e conseguente stipulazione del contratto; non può quindi riconoscersi alcun effetto sanante alla regolarizzazione spontanea del relativo debito, intervenuta successivamente alla data di autodichiarazione di correttezza contributiva (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 10 agosto 2010, n. 5556).

14.3.- In merito alla lett. c), appaiono al Collegio non rilevanti le opinioni espresse dalla commissione di gara nel verbale del 17 marzo 2010 circa la non gravità delle violazioni contributive emerse dalla verifica telematica del DURC. La regolarità contributiva in tema di oneri previdenziali costituisce requisito di carattere generale per l’ammissione alla gara ed indice rilevatore circa l’affidabilità e la moralità dell’impresa partecipante cui eventualmente affidare i lavori. Non appare quindi riconducibile ad un mero disguido burocratico il fatto che il requisito di regolarità sia stato espresso pur in assenza del documento di regolarità contributiva dell’INPS di Benevento, provincia presso la quale l’impresa G. ha la sede legale.

14.4.- In merito alla lett. d), se è vero che le finalità della "cooptazione" consistono nel consentire alle imprese la possibilità di maturare capacità tecniche in categorie di lavori diverse rispetto a quelle per le quali le stesse siano già iscritte, tuttavia, questo aspetto non elide l’esigenza che siano sussistenti in capo sia alla cooptante sia alla cooptata il possesso originario di tutti i requisiti di carattere generale (e non meramente tecnici) richiesti ai fini della partecipazione alla gara (cfr. CGA Sicilia, 4 novembre 2008, n. 897).

15.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso numero di registro generale 772 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di San Martino Valle Caudina, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di onorari e spese, oltre Iva e Cassa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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