Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-11-2011, n. 23864 Accertamento, opposizione e contestazione Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22.4.2005 la Coop, Consumatori Nordest società cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Gorizia, in data 22.3.2005, con cui veniva ingiunto a P.F., quale direttore dell’esercizio commerciale e trasgressore principale ed a S.R., legale rappresentante di detta cooperativa, obbligato in solido, il pagamento della somma di Euro 511,00 per violazione del D.Lgs. n. 95 del 1992, art. 6, comma 3, lett. A), per non aver messo a disposizione della propria clientela ed esercitato un idoneo impianto per il ritiro e lo stoccaggio di olio usato.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza 21.11.2005 il Tribunale di Gorizia rigettava il ricorso confermando l’ordinanza impugnata. Rilevava che i precetti di cui all’art. 6 cit. non sono tra loro alternativi, ma vanno riferiti a tutti coloro che esercitano l’attività di rivendita al dettaglio di oli fluidi lubrificanti per motori in quanto il legislatore, al D.Lgs. n. 95 del 1992, art. 6, lett. c), stabiliva che "chiunque" esercita attività di rivendita deve consentire, ove non vi provveda direttamente, nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito, che il Consorzio installi presso i locali in cui è svolta l’attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico; il legislatore avrebbe così lasciato la possibilità di scegliere, in capo al gestore dell’attività di rivendita al dettaglio di oli "quale delle due alternative utilizzare per lo stoccaggio e lo smaltimento degli oli usati: provvedervi in proprio o consentire che vi provveda il Consorzio". Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Coop Consumatori Nordest sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Provincia di Gorizia.

Motivi della decisione

La società ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 95 del 1992, art. 6, comma 3, lett. a), b) c), e del D.M. n. 392 del 1996, art. 2, comma 4 in relazione all’art. 111 Cost. ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli Obblighi previsti sub a) e b) dell’art. 6 cit. si riferivano esclusivamente agli esercenti che effettuano la sostituzione degli oli usati, mentre solo il disposto sub e) riguardava gli adempimenti a carico dei rivenditori di oli lubrificanti che non provvedono alla loro sostituzione e consistenti nel "consentire che il Consorzio Obbligatorio Oli Usati (C.O.O.U.) installi, a titolo gratuito, presso i locali in cui è svolta l’attività gli impianti di stoccaggio a disposizione del pubblico".

Tale interpretazione trovava conferma nel D.M. n. 392 del 1996, art. 2, comma 4 che prevedeva, per i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell’olio, la esposizione di una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell’olio usato ed a conferirlo nell’apposito "centro di stoccaggio", termine quest’ultimo significativo di una raccolta di oli esausti di dimensioni superiori a quelli di un semplice "impianto di stoccaggio". La Cooperativa ricorrente aveva, peraltro, dichiarato la propria disponibilità affinchè il C.O.O.U. provvedesse ad installare l’impianto di stoccaggio presso i propri punti vendita, ma il Tribunale non aveva dato rilievo a tale circostanza, adottando un’interpretazione del D.Lgs. n. 95 del 1992, art. 6 difforme dalla volontà del legislatore. Il ricorso è infondato.

Il Tribunale ha correttamente interpretato il disposto del D.Lgs. n. 95 del 1992, art. 6 evidenziando che il disposto della lett. c) del decreto stesso non è derogatorio rispetto a quello della lettera a), laddove è previsto, per "chiunque" eserciti l’attività di rivendita al dettaglio di oli o fluidi lubrificanti dei motori, l’adempimento a tutti gli obblighi contenuti nei paragrafi a), b), c) del comma 3, consistenti: a) nel mettere a disposizione della propria clientela ed esercitare un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell’olio usato;

b) ritirare e detenere l’olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; c) consentire, ove non vi provveda direttamente, nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito, che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta l’attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione di pubblico.

Il termine "consentire", contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non esclude l’obbligo del rivenditore di oli usati di installare un impianto per il loro stoccaggio, nel caso in cui il consorzio non vi provveda, sia perchè la lett. a) dell’art. 6 cit., estende detto obbligo a "chiunque",senza distinguere fra i rivenditori che provvedono direttamente al cambio dell’olio e quelli che non vi provvedono e sia perchè il D.M. n. 392 del 1996, art. 2, comma 4 nel prevedere per i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell’olio, l’esposizione di una targa ben visibile, "che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell’olio usato ed a conferirlo nell’apposito centro di stoccaggio", non può che riferirsi ad un impianto ubicato presso i locali in cui si svolge l’attività di rivendita e cioè "presso i detentori di cui al D.Lgs. n. 95 del 1992, art. 6", come precisato nell’art. 1 del citato D.M. n. 392 del 1996, art. 2 facendovi, quindi, rientrare anche i detentori che non effettuano il cambio dell’olio. Un ulteriore riscontro alla interpretazione in tal senso del D.Lgs. n. 95 del 1992, art. 6 è costituito del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, art. 3, comma 11 ove è chiarito che " i soggetti di cui al Decreto 16 maggio 1996, n. 392, art. 2, comma 4" (ovvero i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell’olio) "sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa".

Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato. Consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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