Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-11-2011, n. 23863 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26.2.2004 il Comune di Montefalcone nel Sannio proponeva opposizione avverso l’ordianza-ingiunzione n. 23 del 20.1.2004, emessa dalla Provincia di Campobasso per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1, essendo stato accertato che nel registro di carico e scarico dei rifiuti erano state omesse, a far tempo dall’11.5.2000, le annotazioni dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune e da esso smaltiti in discarica con proprio automezzo. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza in data 25.10.2005 il Tribunale di Campobasso annullava l’ordinanza impugnata e compensava fra le parti le spese processuali.

Rilevava che il Comune non era sottoposto all’obbligo di tenuta dei registri previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, non rientrando tra i soggetti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3, posto che il successivo comma 4 ripeteva per i Comuni gli adempimenti di cui al comma 3 e ne aggiungeva altri, "in tal modo disegnando una disciplina specifica ad autonoma per i Comuni ed altri soggetti, non compresi, pertanto, nel novero di quelli destinatari(soltanto) dei precetti di cui al comma 3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Provincia di Campobasso, in persona del presidente p.t., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune, in persona del Sindaco p.t.

Motivi della decisione

L’amministrazione ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3 e art. 12, comma 1;

il giudice di prime cure, attraverso un’interpretazione meramente letterale del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, commi 3 e 4, aveva erroneamente ritenuto che per i Comuni fosse stata prevista dall’art. 11, comma 4 una disciplina speciale rispetto a quella generale di cui al comma 3, non riguardante le amministrazioni comunali; nel caso specifico della gestione di discarica, attività espletata dal Comune resistente, era, invece, tenuto alla tenuta dei registri "chiunque" effettuasse tale gestione, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1 e art. 11, comma 3; sul piano logico- giuridico il discrimen tra il comma 3 ed il comma 4 dell’art. 11 doveva ravvisarsi, infatti, nel tipo di attività di gestione esercitata e non già nella qualità rivestita dai soggetti esercitanti tale attività, posto che l’obbligo di comunicare la "quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio" poteva essere adempiuto solo attraverso il controllo del materiale caricato e scaricato;

2)violazione e falsa applicazione dell’art. 12 dfisp. Gen. ( D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2 che qualifica la gestione dei rifiuti attività di pubblico interesse; art. 14 sul divieto generale di abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio; art. 17 sulla bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti; art. 11 sul catasto dei rifiuti);

3)insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5), posto che gli obblighi previsti dalla legge miravano al controllo e monitoraggio continuo dei rifiuti ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione; la motivazione della sentenza impugnata era,peraltro, in contrasto con la sentenza penale n. 12122/ 2002, che, "in tema di gestione dei rifiuti, affermava che l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, grava su tutti coloro che effettuano operazioni di recupero", D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 33. Il ricorso è fondato.

Il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, adottato in attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, prevede l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ufficio del registro, sui cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto, a carico dei "soggetti di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3".

Quest’ultima norma individua tali soggetti in "chiunque" effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonchè "le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi …", compresi, quindi, i Comuni.

La mancata esclusione dei Comuni da detto obbligo trova conferma nel menzionato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, u.c., introdotto dalla L. n. 179 del 2002, art. 23 che esonera espressamente dall’obbligo in questione solo alcune categorie di Consorzi e non anche le amministrazioni comunali.

La giurisprudenza della S.C. è conforme a detta inter-pretazione normativa (Cfr. Cass. n. 16719/06; n. 12122/2002) mentre contraddice quella della sentenza impugnata, contrastante, peraltro, con la ratio delle disposizioni esaminate, diretta ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, secondo il principio generale contenuto nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2.

L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Campobasso che si uniformerà alla interpretazione normativa suddetta e provvederà anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altro giudice del Tribunale di Campobasso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *