Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 28-06-2011, n. 25715

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 2 novembre 2011, il Tribunale di Potenza, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Matera del 22 ottobre 2010, con cui è stata applicata al prevenuto la misura della custodia cautelare in carcere, in riferimento al reato di violenza sessuale commesso ai danni di un minore affetto da ritardo mentale di grado medio. Dalla motivazione di detta ordinanza, risulta che il quadro indiziario a carico dell’odierno ricorrente e di altri due soggetti è costituito dalle dichiarazioni del minore, il quale ha affermato – in sede di sommarie informazioni di polizia giudiziaria di avere subito ripetute violenze da parte dei tre nel periodo fra il 2007 e l’aprile 2009, consistite nell’essere stato costretto a masturbarli e a sottostare a dolorose penetrazioni anali.

2. – Avverso tale decisione il prevenuto ha proposto ricorso in cassazione, per i seguenti motivi: a) nullità relativa dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza di incidente probatorio presentata dal pubblico ministero, sul rilievo che tra detta ordinanza e la relativa udienza sarebbe decorso un termine superiore a 10 giorni, in violazione dell’art. 398 c.p.p., comma 2, lett. c);

b) nullità dell’ordinanza emessa in sede di incidente probatorio all’udienza dell’11 ottobre 2010, sul rilievo che "tale pronuncia ha riguardato questioni relative alla fondatezza della richiesta"; c) illegittimità dell’acquisizione delle sommarie informazioni della persona offesa, perchè questa non avrebbe firmato il relativo verbale e non sarebbe stato assistito dalla presenza di uno psicologo o di un genitore, ma solo dell’assistente sociale; d) violazione di legge, per l’irregolare acquisizione al fascicolo dell’incidente probatorio di rilievi fotografici contenuti nel fascicolo del pubblico ministero; e) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all’esistenza delle esigenze cautelari, per l’insussistenza del pericolo di reiterazione del delitto, anche in relazione al lasso di tempo trascorso dal momento dell’acquisizione della notizia di reato; f) difetto di motivazione, per travisamento del fatto relativo alle emorragie di sangue che la violenza subita avrebbe provocato al minore; fatto che non emergerebbe dagli atti.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – Il motivo di ricorso sub d), con cui si lamenta la violazione di legge, per l’irregolare acquisizione al fascicolo dell’incidente probatorio di rilievi fotografici contenuti nel fascicolo del pubblico ministero deve essere analizzato per primo, perchè logicamente pregiudiziale.

Il motivo non è fondato.

In punto di prova, il tribunale osserva che il problema dell’utilizzabilità degli atti dell’incidente probatorio può al più riguardare il giudizio di merito; mentre per fondare i gravi indizi di colpevolezza che sono oggetto del giudizio di riesame, sono sufficienti le sommarie informazioni rese dalla persona offesa il 29 giungo 2009 e l’individuazione fotografica da questo posta in essere di fronte alla polizia giudiziaria. Lo stesso tribunale prosegue, poi, enunciando analiticamente le ragioni per cui tali elementi sono posti alla base del rigetto della richiesta di riesame ed evidenzia che: a) le dichiarazioni della vittima sono lineari, coerenti e pienamente credibili, oltre che prive di animosità e intenti calunniatori; b) lo stato di inferiorità psichica nel quale si trova il minore non gli preclude di avere sufficienti capacità mnesiche, nè di essere parzialmente orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, di talchè deve ritenersi attendibile e in grado di riferire i fatti dei quali è a conoscenza; c) la vittima ha ribadito la sua versione dei fatti in modo attendibile e coerente al consulente del pubblico ministero; d) altri soggetti informati dei fatti hanno riportato elementi riferiti loro dalla vittima – quali i dolori all’ano e i continui richiami verbali e mimici al sesso; che rafforzano la credibilità delle sue dichiarazioni; e) le contraddizioni emerse dal racconto della vittima attengono a profili del tutto marginali.

Una tale motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è da ritenersi ampiamente sufficiente e logicamente coerente, perchè da dettagliato conto di tutti gli elementi di prova a disposizione del giudicante, considerandoli sia singolarmente sia nel loro complesso e facendone emergere un quadro organico.

3.2. – Le considerazioni appena svolte circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza già in base alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni rendono superfluo – come sopra anticipato – l’esame dei motivi a), b) e c), relativi a pretesi vizi dell’incidente probatorio; vizi che potranno essere fatti valere eventualmente nel giudizio di merito.

3.3. – Quanto alla denunciata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’esistenza delle esigenze cautelari, va rilevato che, sul punto, l’ordinanza impugnata contiene un motivazione completa e coerente.

Infatti, il tribunale ha evidenziato che sussiste un significativo pericolo di recidiva da parte del ricorrente, tenuto conto che: 1) egli ha posto in essere una condotta particolarmente grave, con modalità brutali; 2) le circostanze di tempo e luogo sono caratterizzate dalla sistematicità e dalla serialità; 3) i fatti sono sintomatici della personalità prevaricatrice dell’indagato, incurante delle conseguenze dannose provocate. Ad un tale rischio di recidiva – definito "elevatissimo" – il tribunale ha correttamente fatto conseguire l’applicazione della misura cautelare più afflittiva, ritenendola l’unica proporzionata alla situazione concreta.

A fronte di una siffatta motivazione – la quale appare, come visto, del tutto completa e coerente – le censure del ricorrente, ivi comprese quelle relative al lungo lasso di tempo trascorso dall’acquisizione della notizia di reato, si esauriscono nella richiesta di riesame del materiale probatorio con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari; riesame precluso in sede di legittimità.

Ne discende la manifesta infondatezza del relativo motivo di ricorso.

3.4. – In relazione, infine, al prospettato difetto di motivazione, per travisamento del fatto relativo alle emorragie di sangue che la violenza subita avrebbe provocato al minore, è sufficiente qui rilevare che si tratta di una circostanza del tutto secondaria rispetto agli elementi posti a fondamento dell’impugnata ordinanza;

circostanza che potrà essere compiutamente vagliata nel giudizio di merito.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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