Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-04-2011) 28-06-2011, n. 25718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20.02.2009 il Tribunale di Ferrara dichiarava M.A., M.F. e B.A. responsabili di rapina a mano armata porto, detenzione di armi da guerra ed esplosivi e riciclaggio dei veicoli utilizzati per commettere la rapina. Il solo M.A. del tentato omicidio in danno di guardie giurate e poliziotti intervenuti sul luogo della rapina e riconosciuta la continuazione tra i reati e ritenuta la recidiva li condannava,rispettivamente, M. A. alla pena anni venti e mesi sei di reclusione ed Euro 6000,00 di multa e B.A. alla pena di anni sedici e mesi sei di reclusione ed Euro 5000,00 di multa. Assolveva da tutti i reati M.F..

1.1 Avverso tale sentenza proponevano appello i difensori ed il P.M. per l’assoluzione di M.F., e la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 07.07.2010, in parziale riforma, assolveva i due M. dal tentato omicidio in danno delle guardie giurate, condannava M.F. per la rapina, il tentato omicidio in danno dei poliziotti ed il riciclaggio delle targhe dei due furgoni utilizzati e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni diciotto di reclusione ed Euro 5400,00 di multa riducendo la pena inflitta a B.A. ad anni sedici di reclusione e a M.A. alla pena di anni diciotto ed Euro 5400,00 di multa.

1.2 Avverso tale sentenza ricorrono i difensori dei tre imputati, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

M.A. e M.F.:

a) – Con il primo motivo il vizio di motivazione in relazione all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), lamentano che il rinvio dell’udienza del 10.4.208 era stato determinato dalla contemporanea fissazione di altro processo a carico degli stessi e pertanto gli imputati non erano in alcun modo responsabili del rinvio sicchè protrarre i termini della custodia non appariva legittimo;

b) – con il secondo motivo la carenza di motivazione o mera apparenza della stessa per inosservanza di norme di legge (artt. 523, 603, 187, 192 e 238 bis c.p.p.). Il Tribunale di Ferrara, all’esito della discussione, aveva emesso un’ordinanza nelle quale si affermava la necessità di acquisire la sentenza del Tribunale di Padova del 05.06.2008, quella della Corte d’appello di Venezia del 26.06.2008 a carico di B.A.. Con tutta evidenza i giudici, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., hanno ritenuto di assoluta decisività l’apporto probatorio che tali sentenze davano all’istruttoria dibattimentale che pertanto si dimostrava di esito incerto. Ma avrebbero dovuto motivare l’acquisizione ai sensi dell’art. 187 c.p.p., in ordine alla rilevanza e pertinenza dell’acquisizione probatoria, posto che i fatti per i quali si era proceduto negli altri procedimenti non erano in alcun modo connessi con quelli per cui è processo;

– c) Con il terzo motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), con particolare riferimento al giudizio di attendibilità di G.S. giustificato dal richiamo ai plurimi giudizi di attendibilità delle dichiarazioni emessi in altri processi ove lo stesso dichiarante era stato ascoltato il giudizio della Corte di merito, di attendibilità del G. riposa esclusivamente sul rinvio al giudizio reso negli altri processi avendo così recepito, senza farne specifica valutazione di tenuta, le dichiarazione del dichiarante G.. d) – con il quarto motivo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), la carenza di motivazione, la mera apparenza e illogicità della motivazione in relazione alla violazione delle norme che regolano la valutazione delle prove (art.192 c.p.p., commi 3 e 4, con riferimento alla necessità dei congrui e specifici riscontri esterni individualizzanti per ciascun imputato). La Corte di merito ha dato valore, come elementi individualizzanti, ad una serie di elementi assolutamente generici e per nulla individualizzanti come le caratteristiche fisiche dei rapinatori o una frase detta da M.A. e riferita solo dal dichiarante. Nè ha rilevato le vere e proprie falsità insite nelle dichiarazioni del G. e relative al lavoro svolto da M.A.: in particolare per quanto riguarda:

1) B., la carenza di motivazione è assoluta posto che non è in alcun modo giustificato il concorso morale;

2) per quanto riguarda M.A. è contraddittoria la motivazione della condanna dell’imputato che era stato assolto, dalla sentenza del Tribunale di Padova, dall’accusa di aver fatto parte dell’associazione a delinquere; contraddittoria anche l’accusa di contiguità con tale Br. che però è stato assolto da tali fatti per cui è processo; del tutto generici sono gli elementi relativi alle caratteristiche fisiche del soggetto.

3) M.F. è stato condannato sul generico rinvio alla sentenza del Tribunale di Padova senza dare adeguata motivazione, con elementi specifici, delle prove a carico del M.. E’ frutto di travisamento, sicuramente, l’accusa di aver utilizzato nella rapina di (OMISSIS) il fucile mitragliatore "di cui al lotto 4", per la detenzione del quale l’imputato è stato condannato dal Tribunale di Padova, perchè il fucile utilizzato a (OMISSIS) è un altro, come si evince dalla lettura del capo di imputazione. e) con il quinto motivo il ricorrente deduce che è stata erroneamente applicata la normativa della recidiva, che non è sicuramente obbligatoria, dovendosi applicare quella previgente alla modifica;

f) con il sesto motivo deduce l’erronea applicazione della norma sul riciclaggio posto che in via di logica, tutti gli imputati devono aver concorso nel reato presupposto di furto, visto che hanno minuziosamente attuato un piano criminoso complesso.

Motivi della decisione

2. Il ricorso non è fondato 2.1 Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, relativo alla sospensione dei termini. A tal proposito la Corte di merito ha rilevato che il rinvio fu chiesto dal difensore degli imputati che avevano scelto di presenziare all’udienza avanti al Tribunale di Padova e che pertanto, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a), si è imposta la sospensione dei termini. La decisione è legittima e non merita censure.

2.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, che è la pedissequa ripetizione di analogo motivo prospettato con l’appello, la Corte di merito ha puntualizzato che l’episodio criminoso giudicato a Ferrara è stato individuato nell’ambito di una più articolata e complessa indagine relativa ad una associazione a delinquere volta alla perpetrazione di numerose rapine a mano armata ed altri gravi delitti ed il processo autonomo è scaturito dalla decisione del GUP del Tribunale di Padova, in sede di udienza preliminare, di dichiarare la propria incompetenza territoriale solo per l’episodio della rapina ai portavalori commessa in (OMISSIS). La Corte si è anche espressa per la sostanziale connessione dei fatti giudicati in (OMISSIS) ed a (OMISSIS) affermando che: "sia l’ordinanza (di custodia cautelare) del GIP di Padova che quella del GIP di Ferrara hanno superato il vaglio del tribunale del riesame dei rispettivi distretti, che hanno ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia G.S., che costituiscono l’ossatura portante dell’impianto accusatorio, non solo sono provenienti da fonte attendibile, e sono altresì convalidate, quanto ai singoli episodi, da rilevanti e sicuri riscontri, ma sono anche munite di specifici riscontri individualizzanti idonei a soddisfare le esigenze di garantismo affermate dall’orientamento giurisprudenziale recente in materia di valutazione della portata probatoria della chiamata in correità.; tali riscontri sono stati acquisiti nel contesto dell’indagine sfociata nel procedimento originario avanti all’A.G. di Padova e pertanto a tale procedimento deve continuare a farsi riferimento per quanto attiene l’origine delle fonti di conoscenza, salva ovviamente, la autonomia delle modalità di acquisizione della prova dei singoli e distinti dibattimenti". Stabilita così la pertinenzialità della acquisizione documentale già censurata dal ricorrente, la Corte, con una valida e congrua motivazione, ha precisato che le decisioni del processo principale di Padova sono state acquisite ai sensi degli artt. 236 e 238 bis c.p.p., trattandosi di plurime pronunce,tutte emesse nel medesimo contesto, ma che, in conseguenza della scelta del rito, si è frazionato in più momenti decisionali.

2.3 Anche il terzo e quarto motivo di ricorso non sono fondati.

Secondo il ricorrente,il rinvio, in punto di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni di G.S., alle motivazioni delle plurime decisioni relative ai diversi riti del processo principale di Padova oltre che a quelle del primo grado del processo di Ferrara ed ai relativi giudizi cautelari, renderebbero la motivazione meramente apparente.

A ben vedere, però, con la sentenza n. 17 del 2000 le Sezioni Unite di questa Corte, già avevano affermato la legittimità della motivazione per relationem quando essa sia riconducibile alle tre specifiche caratteristiche di seguito indicate: 1) – faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) – fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) – l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione. SS.UU. N.. 17 del 2000 Rv. 216664.

La motivazione del provvedimento in esame si attiene scrupolosamente alle predette direttive: le sentenza cui fa rinvio sono state acquisite nel contraddittorio e sono ben note alla difesa che peraltro non avanza, sul punto specifiche censure limitandosi a contestare le modalità di redazione della motivazione.

2.4 Nè,peraltro, la Corte si è sottratta all’esame degli specifici punti oggetto delle censure dell’appellante, sia per quanto riguarda il valore da dare alle caratteristiche fisionomiche dei rapinatori;

alle pretese imprecisioni delle dichiarazioni di G. sull’attività lavorativa di M.A.; al valore di dare al dictum di quest’ultimo, che il G. si è limitato a riportare tal quale senza aggiungere valutazioni.

2.5 La censura di non aver indicato elementi di riscontro univoci, esterni ed individualizzanti alle dichiarazioni del G., che costituisce l’essenza del quarto motivo di ricorso, è, poi, manifestamente infondata.

2.6 La Corte di merito, infatti ha affrontato tale censura, già prospettata, nei medesimi termini in appello, dalla pagina 26 alla pagina 35 della motivazione,ove, dopo aver premesso la distinzione tra indizio e riscontro, ed aver corretto l’affermazione del primo giudice in punto di qualificazione dell’elemento "riscontro" secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 36267 del 2006, ha puntualmente analizzato, indicandoli,con motivazione logica, esaustiva e congrua, tutti gli elementi individualizzanti, con riferimento specifico ai singoli imputati, emergenti dagli atti ponendo ben rilievo che la prova della partecipazione dei tre ricorrenti ai fatti per cui è processo è pur sempre la testimonianza di G..

2.7 A tale proposito ritiene questo collegio, che in relazione alla particolare complessità e non ordinarietà dell’azione criminosa, qual’è quella di un assalto ad un furgone blindato portavalori, con l’uso di esplosivo ed armi da guerra e predisposizione di un gruppo di fuoco che agisce in sincronia per coprire la fuga dei complici (elementi tutti che richiamano alla mente indicazioni precise di addestramento all’uso delle predette armi oltre che all’azione comune), il rinvenimento dello stesso tipo di arma nella disponibilità dei soggetti indicati come compartecipi della rapina dal dichiarante sia un elemento di non comune riscontro, al pari della identità di modalità dell’azione; della contestualità temporale degli altri episodi criminosi; della identità di fisionomia degli imputati con la descrizione dei rapinatori fatta dai testi oculari. Elementi tutti messi in rilievo dalla Corte di merito,oltre agli altri già individuati dal giudice di prime cure,ai quali ha fatto rinvio.

2.8 Nè pregio ha la censura sul preteso travisamento del fatto con riferimento al fucile mitragliatore rinvenuto nella disponibilità di M.F., perchè la Corte, lungi dall’affermarne l’identità dell’arma,la ha specificamente esclusa (pag. 31:

"accertata sua responsabilità per la detenzione di un fucile mitragliatore di tipo analogo (non se ne può affermare nè escludere la identità) rispetto a quelli usati dai sei autori della rapina in esame…").

2.9 Non è fondato il quinto motivo di ricorso : la Corte territoriale,infatti, riconoscendo la facoltatività della recidiva, si è limitata a motivare adeguatamente l’opportunità di tale riconoscimento, dando un semplice significato rafforzativo di tale opportunità all’aggettivo "doveroso". 2.10. Non merita accoglimento il sesto motivo, posto che il reato presupposto del riciclaggio non risulta contestato a chi materialmente cambiò le targhe dei veicoli utilizzati per la rapina.

2.11. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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