Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-11-2011, n. 23860 Accertamento, opposizione e contestazione Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 23.4.2001 la Ortenzi Federico & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante e O.F. in proprio, proponevano opposizione avverso l’ordinanza, emessa in data 20.3.2001, dall’Amministrazione Provinciale di Macerata, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di L. 60.000.000, a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2 con sospensione, per un mese, di O. F. dalla carica di socio amministratore; in particolare veniva contestata la "mancata registrazione di alcun carico (produzione) di accumulatori al piombo esausti dei quali è stato effettuato lo scarico in data 19.4.1999… inoltre viene rilevata l’errata indicazione dei C.E.R. per filtri olio esausti sia nel M.U.D. 1997 che nel registro di carico relativo alla data di emissione del Ronchi al 10.8.98" . Resisteva in giudizio l’amministrazione convenuta. Con sentenza in data 25.10.2005 il GOT del Tribunale di Macerata rigettava il ricorso e confermava l’ordinanza-ingiunzione compensando fra le parti le spese del giudizio.

Rilevava il Tribunale: a) la non menzione espressa della sanzione accessoria nel verbale della Guardia di Finanza non comportava nullità della contestazione e della successiva ordinanza ingiunzione;

b) non via era obbligo del presidente della provincia di essere presente all’audizione richiesta dal soggetto cui era contestata la violazione;

c) l’obbligo di registrazione degli accumulatori era sorto nel momento in cui il possessore aveva deciso di disfarsene e la sola registrazione dello scarico non permetteva di risalire alla data di produzione del rifiuto;

d) non era applicabile la sanzione ridotta, perchè non era desumibile aliunde la data di produzione del rifiuto;

e) gli errori di compilazione del registro non consentivano di verificare che il manuale di transcondifica era entrato in vigore successivamente alla commissione del fatto.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, O.F., in proprio e quale legale rappresentante della società Ortenzi s.r.l, già Ortenzi Federico & C. s.n.c. Resiste con controricorso l’Amministrazione Provinciale di Macerata.

Motivi della decisione

I ricorrenti deducono:

1) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente l’eccezione di mancata comunicazione alla società ricorrente dell’inizio del procedimento amministrativo;

2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia inerente la mancata indicazione, nel verbale di contestazione, della sanzione accessoria relativa alla sospensione della qualifica di amministratore; peraltro l’amministrazione aveva individuato in O.F. il legale rappresentante della società Ortensi Federico &. C. s.n.c., benchè la stessa, all’epoca, fosse costituita da quattro soci cui spettava la rappresentanza e amministrazione della società stessa ex artt. 2257 e 2266 c.c.;

3) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 in quanto l’audizione dell’interessato che, come previsto in verbale, era stata richiesta al Presidente della Provincia, non era stata presieduta dal Presidente medesimo nè nel verbale di audizione si era dato atto di un’apposita delega;

4) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52 e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia concernente l’errata compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti ex art. 12 del D.Lgs. cit.; l’errore addebitato alla società Ortenzi era puramente formale in quanto la stessa aveva solo omesso di annotare nell’apposito registro la produzione di rifiuti pericolosi, costituiti da accumulatori di piombo, di regola forniti unitamente ai macchinari sui quali erano installati e che, ove divenuti inservibili, erano smaltiti dalla società a ciò incaricata; non avendo la stessa provveduto al loro ritiro, la società Ortensi che si occupava di commercio di prodotti ortofrutticoli, aveva annotato sull’apposto registro solo lo"scarico" senza riportarne il carico; le informazioni richieste dal D.Lgs. cit., art. 52 erano, peraltro, desumibili dalle fatture registrate prodotte sicchè sarebbe stata applicabile semmai la sanzione ridotta di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 4;

5) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia inerente la utilizzazione del codice rifiuti 150201 anzichè 130601; la erronea indicazione del codice di classificazione dei rifiuti, costituiti da filtri di oli esausti, trovava giustificazione nel fatto che, all’epoca dei fatti, non era ancora entrato in vigore il D.M. n. 372 del 1998, introduttivo del Manuale di Transcodifica elaborato dall’Anpa; in ogni caso si trattava di una violazione puramente formale, posto che, nella specie, il "percorso" seguito dal rifiuto era ricostruibile in base alla documentazione allegata. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Il primo motivo è inammissibile sia per la mancata denuncia della violazione dell’art. 112 c.p.c. e sia per carenza di interesse, in quanto " nei procedimenti per irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8 le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al "minimum" prescritto da detta normativa generale (Cfr. Cass. n. 14104/2010).

La seconda doglianza, per il punto concernente la mancata indicazione, nel verbale di contestazione, della sanzione accessoria, è anch’essa inammissibile, non essendo stata denunciata la relativa violazione di legge ed, in ogni caso, è infondata, giacchè: "in tema di violazioni amministrative, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione; notificato al trasgressore, della sanzione edittale da corrispondere non è di per sè causa di nullità della contestazione, non esistendo una previsione che ne impone la comunicazione al trasgressore, e non risultandone menomato il diritto di difesa di questi, a condizione che nel verbale siano correttamente indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore facendo uso della ordinaria diligenza" (Cass. n. 1412/2007); la seconda questione, prospettata col medesimo motivo, è inammissibile perchè nuova.

Il terzo motivo è inammissibile per carenza d’interesse, posto che, come affermato dalle S.U. della S.C. "in tema di ordinanza di ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo, L. n. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato, che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale" (Cass. S.U. n. 1786/2010).

La quarta censura è infondata, avuto riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, laddove è stato affermato che non era ricostruibile la data nella quale il rifiuto in questione era stato prodotto.

In ordine al quinto motivo si osserva che il D.M. 4 agosto 2001, n. 372 prevedeva, all’art. 7, l’utilizzo del manuale di transcodifica allegato al decreto e tale manuale è stato utilizzato dai ricorrenti, poichè entrambi i codici ai quali fanno riferimento sono quelli previsti dal decreto; ne consegue che non risulta attribuibile a caso fortuito o forza maggiore, ma a colpa dell’opponente, l’utilizzo per un rifiuto, di cui non è contestata l’appartenenza ai rifiuti pericolosi, di un codice previsto per i rifiuti speciali.

Al rigetto del ricorso consegue, secondo il principio della soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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