Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 28-06-2011, n. Motivi di ricorso 25747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 5.11.2000 il Tribunale della Libertà di Milano rigettava l’istanza di riesame proposta da L.R.A. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del locale Tribunale il 18.10.2010 per i reati di usura ed estorsione ai danni di G. P.. Ricorre il difensore, deducendo il vizio di omessa, contraddittoria e/o apparente motivazione e di illogicità manifesta della motivazione del provvedimento di riesame, in ordine a tutti i presupposti, sostanziali e di cautela, che devono giustificare l’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

La gravità indiziaria non sarebbe desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate, che dovrebbero anzitutto ritenersi inutilizzabili per il difetto di motivazione del decreto autorizzativo e comunque per il difetto dei presupposti di legge, e dalle quali non risulterebbe, in ogni caso, che il L. abbia mai rivolto richieste di denaro al G., potendosi rilevare che in realtà fosse in questione il prezzo non pagato dal G. per l’acquisto di un’autovettura a favore di una sua amica straniera, circostanza sulla quale non erano stati richiesti alla persona offesa i necessari chiarimenti; il G. sarebbe personaggio del tutto inaffidabile e inattendibile e i fatti contestati sarebbero incompatibili tra l’altro, anche con i buoni rapporti mantenuti anche in seguito dal G. con il ricorrente.

Sotto il profilo delle esigenze cautelari, non sarebbero ravvisabili rischi concreti di inquinamento probatorio, soprattutto considerando il già effettuato esame della persona offesa; non il pericolo di fuga, dal momento che l’imputato avrebbe avuto tutto il tempo di darsi alla fuga prima di essere arrestato; non, infine, il rischio di reiterazione dei reati, del tutto illogicamente desunto dal Tribunale sulla base di un risalente precedente dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta. E’ stata prodotta memoria difensiva con motivi aggiunti.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Le deduzioni difensive riguardo alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sono del tutto generiche, risolvendosi nell’affermazione secondo cui "il decreto ammissivo era immotivato perchè disposto nell’assenza di gravi indizi" e nel rilievo della asserita non indispensabilità delle attività di captazione.

2. Per il resto, la difesa, in punto di gravità indiziaria, propone nulla più che una diversa ricostruzione dei rapporti finanziari tra la persona offesa e il ricorrente, peraltro sulla base del generico rinvio al contenuto delle conversazioni intercettate nel corso delle quali non si parlerebbe mai di prestiti ma di debiti relativi all’acquisto di un’auto o di onorari di difesa. Non si vede poi perchè, secondo quanto risulta dal brano di una delle conversazioni ricordate dai giudici territoriali, il G. avrebbe dovuto "sistemare"(cioè pagare) anche l’avvocato del L..

3. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le desume correttamente dalle pressioni esercitate sulle persone offese dopo l’avvio del procedimento, ma anche dalla reiterazione delle richieste di pagamento da parte di soggetti legati al ricorrente, alcuni nemmeno identificati, in un sistema di relazioni criminali di effettiva valenza criminogena. La stessa difesa, poi, sia pure ad altri fini, ricorda i gravi precedenti penali dell’imputato. Nè rileva che il Tribunale non abbia considerato il pericolo di fuga, perchè le ipotesi previste dall’art. 274 c.p.p., alle lett. a), b) e c), sono tra loro alternative, nel senso che, una volta indicato un elemento che giustifica la scelta del giudice di merito, quest’ultimo non è tenuto a dimostrare anche l’esistenza delle altre condizioni cui la legittimità della privazione della libertà personale dell’indagato o imputato è subordinata (Cass. Sez. 5, n. 859 del 10/09/1991 Imputato: Mocerino ed altro). (Conf.) Generico e inconcludente è infine anche il riferimento della difesa ai buoni rapporti che sarebbero stati mantenuti tra le parti dopo i fatti.

I motivi aggiunti non rimediano alla lacunosità del ricorso principale, che va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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