T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 5848 Agenti di assicurazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 21 marzo 2009 e depositato il 30 marzo 2009, Fabrizio Tempesta ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

– il ricorrente, già iscritto all’albo nazionale degli assicuratori e poi nel registro unico degli intermediari assicurativi, nel 2000 costituiva con il sig. Giampaolo Turetta Staccioli la società Investiass S.r.l., cui la compagnia assicuratrice Riunione adriatica di sicurtà – R.A.S. S.p.A. conferiva mandato di agenzia per la zona Roma Torrino Sud; nella compagine della Investiass entrava nel settembre 2005 anche Riccardo Motzo, nominato a sua volta dal gennaio 2006 delegato assicurativo, oltre al Tempesta e al Turetta Staccioli;

– a seguito di esposto anonimo, segnalante emissione di polizze false nel ramo vita, e in esito a visite ispettive eseguite dalla compagnia assicuratrice in data 15 settembre e 5 ottobre 2006, la R.A.S S.p.A. in data 26 novembre 2006 revocava il mandato d’agenzia, e con nota del 21 maggio 2007, ricevuta il 24 maggio 2007, rassegnava all’IS.V.A.P. dettagliata relazione, onde con nota n. 03/07/0001143 del 2 agosto 2007, a mezzo racc.ta a.r. ricevuta dall’interessato il 9 agosto 2007, era comunicato l’avvio del procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti, relativi all’emissione di "almeno 323 polizze vita" stipulate con contraenti ignari, di cui risultava pagata la sola prima annualità del premio, che avevano consentito all’agenzia di conseguire un "rappel’ (sovrapprovvigione liquidata in funzione del raggiungimento di prefissate soglie di fatturato) pari a circa Euro 1.600.000,00;

– con provvedimento n. 090109/PD/08 del 25 marzo 2008, in relazione all’esigenza, ravvisata dal Collegio di garanzia nell’adunanza del 19 dicembre 2007, di acquisire ulteriore documentazione, era disposta la sospensione del procedimento disciplinare per cinque mesi (e quindi sino al 25 agosto 2008), oltre ai paralleli procedimenti disciplinari nei confronti del Turetta Staccioli e del Motzo;

– in esito alla trasmissione da parte della R.A.S. S.p.A. della documentazione aggiuntiva, di cui alla nota della compagnia assicuratrice del 29 agosto 2008, pervenuta all’IS.V.A.P. il 2 settembre 2008, e dopo l’audizione dell’interessato avvenuta l’11 novembre 2008, il Collegio di garanzia, con deliberazione n. 1120/I, adottata nella stessa seduta dell’11 novembre 2008, proponeva l’irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti di Fabrizio Tempesta nonché di Giampaolo Turetta Staccioli, e della censura nei confronti di Riccardo Motzo;

– con provvedimento del Presidente dell’IS.V.A.P. n. 00229/PD/09 del 9 gennaio 2009, comunicato con nota n. 03/09/000169 di prot. del 20 gennaio 2009, ricevuta il 24 gennaio 2009, è stata disposta quindi, per quanto qui interessa, la radiazione del ricorrente, con conseguente cancellazione, dal registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Avverso gli atti e provvedimenti impugnati il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del regolamento IS.V.A.P. n. 6 del 20 ottobre 2006. Violazione e falsa applicazione del principio di perentorietà dei termini nei procedimenti disciplinari. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione di atti e fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di proporzionalità e di istruttoria.

Il provvedimento disciplinare è tardivo, perché emanato, oltre che comunicato, oltre il termine di 365 giorni dall’avvio del procedimento che, in assenza di legittima sospensione del medesimo, sono spirati sin dal 2 agosto 2008.

Peraltro, ove anche si considerasse il provvedimento di sospensione, e tenuto conto che la comunicazione d’avvio del procedimento risale al 2 agosto 2007, il provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare risulta emanato al 373° giorno.

Il provvedimento è altresì inficiato sotto il profilo dell’eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche di cui alla rubrica, poiché, pur risultando la gran parte delle polizze emesse dal subagente Paolo Flamini, nei suoi confronti non è stato instaurato alcun procedimento disciplinare, travisando il significato della revoca del rapporto con il Flamini siccome disposta con recesso ad nutum e non per giusta causa, e senza considerare l’intervenuta transazione tra la compagnia assicuratrice e i soci della Investiass S.r.l.

Peraltro il numero delle polizze risultate false è stato significativamente, ancorché non puntualmente, ridimensionato.

La responsabilità del ricorrente è stata fondata sulla sola circostanza che, assieme al socio Turetta Staccioli, curava l’immissione informatica delle polizze vita, senza considerare che egli non si occupava del ramo vita, affidato al Flamini, sebbene soltanto della gestione del brokers assicurativi e del ramo danni.

Né, in relazione ad una eventuale culpa in vigilando, poteva irrogarsi sanzione superiore al reclamo o alla censura, anche tenuto conto che la compagnia assicuratrice non ha proceduto giudizialmente nei confronti del ricorrente e degli altri soci, né risultando prodotto alcun danno patrimoniale.

E’ poi viziata sotto il profilo della disparità di trattamento l’irrogazione ai soli Tempesta e Turetta Staccioli della sanzione disciplinare della radiazione, in rapporto alla ben più tenue sanzione della censura inflitta all’altro socio Motzo, per giunta senza aver sentito il Flamini.

2) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 7 e dell’art. 9 comma 1 del regolamento IS.V.A.P. n. 6 del 20 ottobre 2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione di atti e fatti, illogicità, ingiustizia manifesta.

Non è stata inviata alla società Investiass S.r.l. la contestazione degli addebiti con invito a partecipare al procedimento, ai sensi dell’epigrafata disposizione, essenziale poiché l’intermediazione assicurativa era esercitata nel caso di specie in forma societaria, ciò che vizia in radice il procedimento e il provvedimento disciplinare, tenuto conto che della compagine societaria facevano parte, oltre al ricorrente, al Turetta Staccioli e al Motzo, anche le sig.re Francesca Coppola e Daniela Tedeschi.

3) Incompetenza relativa. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 commi 3 e 5 del regolamento IS.V.A.P. n. 6 del 20 ottobre 2006 e sotto altro profilo dello stesso art. 3 commi 7 e 8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.

E’stato violato il termine di 90 giorni per la conclusione della fase istruttoria, che avrebbe dovuto essere computato dal ricevimento dell’esposto anonimo (9 maggio 2006) scaduto sin dal 7 luglio 2006, laddove invece si è erroneamente assunta quale data di conclusione dell’istruttoria quella, di gran lunga successiva, del 27 luglio 2007.

La comunicazione d’avvio del procedimento è stata adottata dal titolare della direzione coordinamento giuridico e non dal vice direttore generale o da dirigente delegato dal presidente dell’Istituto.

Costituitosi in giudizio, l’Istituto intimato, con memoria difensiva depositata il 16 aprile 2009, ha dedotto l’infondatezza del ricorso in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

– il procedimento disciplinare è stato sospeso per cinque mesi, dal 25 marzo al 25 agosto 2008, con formale provvedimento presidenziale, regolarmente spedito all’indirizzo del ricorrente quale risultante dalla sua iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi, al quale era già stata inviata, con buon fine, la comunicazione d’avvio del procedimento disciplinare;

– considerato il periodo di sospensione, e la data di ricezione della comunicazione d’avvio del procedimento disciplinare, è incontestabile che il provvedimento disciplinare è stato emanato al 364° giorno e quindi entro il termine perentorio, la cui violazione è erroneamente invocata dal ricorrente;

– la responsabilità del Tempesta, oltre che del Turetta Staccioli, delegati assicurativi che provvedevano all’immissione informatica delle polizze vita, è incontestabile e nessun rilievo può assumere la transazione da essi stipulata con la compagnia assicuratrice, mentre alcun provvedimento disciplinare poteva essere assunto nei confronti del Flamini non iscritto nell’albo degli intermediari, laddove la minore responsabilità del socio Motzo, entrato nella compagine della Investiass S.r.l. soltanto nel settembre 2005 e delegato solo dal gennaio 2006, del tutto estraneo alla gestione del ramo vita, giustifica la minore sanzione disciplinare inflittagli;

– nessun procedimento disciplinare poteva essere instaurato nei confronti della Investiass S.r.l. per essere i fatti addebitati anteriori al 31 dicembre 2006, e quindi assoggettati alla previgente disciplina normativa che non contempla sanzioni nei confronti delle società, in precedenza non soggette a iscrizione;

– la documentazione istruttoria è pervenuta solo il 24 maggio 2007, e quindi solo da tale data può computarsi il termine per la chiusura dell’istruttoria, ampiamente rispettato con la comunicazione d’avvio pervenuta all’interessato il 9 agosto 2007;

– in ragione del testo regolamentare applicabile ratione temporis, la competenza alla chiusura dell’istruttoria e all’avvio del procedimento disciplinare spettava proprio al titolare della direzione coordinamento giuridico.

Con memoria difensiva depositata in vista dell’udienza di discussione, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.

1.1) Giova premettere il quadro normativo di riferimento, legislativo e regolamentare.

1.1.1.) Nell’originario impianto dell’art. 18 della legge 7 febbraio 1979, n. 48 (recante "Istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione", abrogata dall’art. 354 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, introduttiva del codice delle assicurazioni private in relazione alla nuova disciplina dell’attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa), la radiazione, massima sanzione disciplinare di natura espulsiva, era irrogabile agli agenti assicurativi per "condotta" o "atti non conformi all’etica, alla dignità ed al decoro professionale", in relazione a "fatti di particolare gravità", con conseguente automatica cancellazione dall’albo ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera e).

Il procedimento era avviato dalla commissione per l’albo degli agenti d’assicurazione, istituita presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (anche su segnalazione delle commissioni provinciali per l’albo degli agenti assicurativi, istituite presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e da essa definito con provvedimento impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.

A seguito del trasferimento all’IS.V.A.P. anche delle funzioni già assegnate al Ministero dell’Industria dalla legge n. 48/1979, disposto dall’art. 1 comma 1 del d.lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, con un primo regolamento IS.V.A.P. 11 novembre 1999, n. 1338 furono introdotte nuove disposizioni in ordine ai procedimenti disciplinari, affidati ad un Collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi, composto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di cassazione o equiparato e due esperti (di cui uno scelto tra soggetti iscritti nella seconda sezione dell’albo e l’altro tra persone che abbiano svolto, essendone cessati, ruoli dirigenziali nel settore delle assicurazioni pubbliche o private o attività di mediatore o perito assicurativo).

Il procedimento disciplinare delineato dal regolamento n. 1338/1999, istruito da funzionario addetto all’apposito ufficio, era instaurato mediante notifica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata agli interessati, che nei venti giorni successivi potevano prendere visione del fascicolo disciplinare ed estrarne copia, con successiva comunicazione della data di trattazione, in vista della quale gli incolpati potevano presentare scritti, memorie e documenti, almeno venti giorni prima della data dell’adunanza (art. 4), con facoltà di audizione personale, anche con assistenza di un legale o di un iscritto all’albo o ruolo di appartenenza., di cui era redatto verbale (art. 7).

In esito alla trattazione il Collegio di garanzia proponeva l’archiviazione o l’applicazione delle sanzioni disciplinari (art. 8).

Il procedimento disciplinare, salve cause legittime di sospensione, doveva "…essere concluso entro 365 giorni dalla data di ricevimento dell’atto di contestazione ai sensi dell’art. 4 comma 4" (art. 9).

1.1.2) Con il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (recante "Codice delle assicurazioni private"), emanato in attuazione della delega di cui all’art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (come modificato dall’art. 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 2004, n. 136), è stata riformulata l’intera disciplina dell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa (titolo IX capi I, II, III) e il sistema disciplinare sanzionatorio, ora imperniato -per quanto qui interessa- sugli artt. 329, 330, 331.

Ai sensi dell’art. 329, le sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi (nonché dei produttori diretti, collaboratori e altri soggetti ausiliari dell’intermediario e periti assicurativi) sono graduate, in funzione della "gravità dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva", nel richiamo scritto, nella censura e nella radiazione.

Il richiamo "consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza".

La censura "è disposta per fatti di particolare gravità".

La radiazione "è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione".

La radiazione implica, ai sensi dell’art. 113 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 209/2005, la cancellazione dell’intermediario, produttore, collaboratore, ausiliario dalla relativa sezione del registro unico informatico istituito dal precedente art. 109 e disciplinato, in base alla medesima disposizione, con il regolamento IS.V.A.P. 16 ottobre 2006, n. 5.

La radiazione comporta, qualora l’attività d’intermediazione sia esercitata in forma assicurativa e la società sia stata a sua volta iscritta nel registro, anche "la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare", ai sensi dell’art. 330 comma 2 del d.lgs. n. 209/2005..

Il procedimento disciplinare è regolato dal successivo art. 332 e si articola attraverso la contestazione degli addebiti, che deve intervenire nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione (centottanta per i soggetti residenti all’estero), la sua trasmissione al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari (composto da "…un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative"), la facoltà dell’incolpato di proporre reclamo entro sessanta giorni dalla contestazione, con richiesta di audizione da parte del Collegio che, decorso tale termine, "…acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia", e che -salva l’archiviazione o richiesta d’integrazioni istruttorie- "trasmette al Presidente dell’ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare", che a sua volta provvede con decreto comunicato alle parti del procedimento.

1.1.3) In base alla delega di potere normativo secondario di cui all’art. 332 comma 3, è stato emanato il regolamento IS.V.A.P. 20 ottobre 2006, n. 6, in base al quale:

– l’istruttoria dei procedimenti disciplinari, affidata alla responsabilità di un funzionario, è curata dalla sezione consulenza legale dell’Istituto; il procedimento è istruito sulla base degli atti e documentazione ricevuti da altri servizi, con possibilità di richiedere, anche direttamente, atti e documenti alle imprese assicuratrici mandanti, nel termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, termine passibile d’interruzione per una sola volta per richiesta di atti e documenti, dal cui ricevimento il termine riprende a decorrere; in esito all’istruttoria, il funzionario responsabile propone l’archiviazione o l’avvio del procedimento disciplinare al vice direttore generale o dirigente delegato dal Presidente dell’Istituto, che provvede alla contestazione degli addebiti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all’estero, dalla data di conclusione dell’istruttoria -da comunicare con lo stesso mezzo alla società in caso di esercizio societario dell’intermediazione assicurativa o riassicurativa (art. 3);

– entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione l’interessato (e la società nel caso di esercizio societario dell’intermediazione) può accedere agli atti ed estrarne copia, presentare scritti, memorie, documenti, proporre reclamo alla contestazione e chiedere l’audizione dinanzi al Collegio di garanzia (art. 4), con facoltà di farsi assistere da legale o esperto di fiducia nell’adunanza del Collegio, in esito alla quale, salve integrazioni istruttorie (art. 8), l’organo di disciplina propone l’archiviazione o l’adozione motivata di un provvedimento disciplinare con deliberazione trasmessa al Presidente dell’Istituto che a sua volta decide, salva richiesta di riesame della proposta (art. 9), con provvedimento notificato all’interessato mediante lettera raccomandata, comunicato all’impresa assicuratrice mandante o agli intermediari presso cui l’interessato prestava incarico o collaborazione (art. 10);

– salve le cause legittime di sospensione, il procedimento disciplinare deve essere concluso nel termine di trecentosessantacinque giorni dall’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 (così dispone l’art. 11) ossia dalla contestazione degli addebiti all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

– ai procedimenti disciplinari "…per illeciti commessi entro il 31 dicembre 2006 si applicano le norme sostanziali di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48, alla legge 28 novembre 1984, n. 792 e alla legge 17 febbraio 1992, n. 166…", salva la competenza del Collegio di garanzia istituito dal regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 12).

1.2) Così delineato il quadro di riferimento normativo, risultano infondate sia le censure imperniate su vizi del procedimento disciplinare sia quelle concernenti vizi funzionali della motivazione.

1.2.1) La prima, più radicale, censura, svolta nel motivo sub 1) del ricorso, attiene all’estinzione del procedimento disciplinare in relazione all’invocata tardività del provvedimento sanzionatorio, in quanto emanato, e ovviamente poi comunicato, oltre il termine di conclusione del procedimento disciplinare, come fissato in trecentosessantacinque giorni dall’art. 11 del regolamento IS.V.A.P. 20 ottobre 2006, n. 6.

Il ricorrente sostiene che non potrebbe tenersi conto della sospensione del procedimento disciplinare, disposto con il provvedimento presidenziale n. 090109/PD/08 del 25 marzo 2008 per la durata di cinque mesi.

Nella memoria difensiva conclusiva, il ricorrente -in replica all’avversa deduzione che il suddetto provvedimento è stato comunque comunicato con racc.ta a.r., spedita allo stesso indirizzo, dichiarato in sede di iscrizione all’elenco (cui erano stati spediti sia la comunicazione d’avvio del procedimento sia il provvedimento irrogativo della sanzione), e restituita al mittente perché non potuta recapitare, con attestazione dell’agente postale "4/4/08 Avvisato", ha dedotto poi la nullità della notificazione a mezzo del servizio postale, nell’assenza delle indicazione e prova delle formalità di cui all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Com’è noto la disposizione da ultimo citata prevede, che nel caso di mancato recapito "per temporanea assenza del destinatario" o per "mancanza, inidoneità o assenza delle persone" abilitate alla ricezione, una serie di formalità:

– deposito del piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza;

– avviso in busta chiusa raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario della notifica, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, da affiggere in caso d’assenza del destinatario alla porta d’ingresso o da immettere nella cassetta della corrispondenza, contenente "…l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente";

– restituzione al mittente del piego, "…in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione".

Osserva il Tribunale che tali formalità attengono, però, solo ed esclusivamente alla notificazione degli atti giudiziari, in materia civile, penale e amministrativa, a cura degli ufficiali giudiziari e a mezzo del servizio postale raccomandato.

Esse sono evidentemente inapplicabili alla notificazione e/o comunicazione di provvedimenti amministrativi, che soggiacciono alle disposizioni generali concernenti il recapito della corrispondenza, anche raccomandata, per i quali, sia ai sensi dell’art. 40 comma 4 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 665 (recante il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale), che dell’art. 37 comma 3 del d.m. 9 aprile 2001 (di approvazione delle condizioni generali del servizio postale), è necessario e sufficiente che della giacenza sia dato avviso al destinatario.

Né, atteso il carattere di specialità delle disposizioni di cui alla legge n. 890/1982, regolanti in modo specifico la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, può sostenersene l’applicazione in via di analogia legis alla diversa fattispecie in esame (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Emilia Romagna, 12 dicembre 1995, n. 220).

Nel caso di specie, dunque, l’attestazione dell’agente postale "4/4/08 Avvisato" è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione che sono state svolte le formalità intese a portare il ricorrente a conoscenza della giacenza del plico raccomandato, peraltro restituito al mittente Istituto dopo la decorrenza dei termini di giacenza, onde la notificazione del provvedimento amministrativo deve ritenersi perfezionata col compimento di tutte le attività dovute dall’agente postale, non potendo l’inerzia del destinatario nel ritiro del plico implicarne l’invalidità.

Nel computo del termine d’estinzione del procedimento devono quindi "scorporarsi" i cinque mesi di sospensione (dal 25 marzo al 25 agosto 2008).

Né è fondata l’alternativa prospettazione del ricorrente, pure dedotta con il motivo sub 1) del ricorso, secondo la quale, anche considerando la sospensione, il provvedimento sanzionatorio sarebbe comunque tardivo perché emanato al 373° giorno.

Il ricorrente considera erroneamente come termine iniziale la data della comunicazione di cui alla nota n. 03/07/0001143, ossia il 2 agosto 2007.

Sennonché l’atto di contestazione degli addebiti ha chiara natura recettizia, poiché intanto può dispiegare effetti in quanto sia portato a conoscenza del destinatario.

L’art. 11 del regolamento 20 ottobre 2006, n. 6 fa discendere il computo del termine "…dall’avvio del procedimento di cui all’articolo 3, commi 6 e 7"; a sua volta l’art. 3 comma 6 dispone che "l’avvio del procedimento avviene con la contestazione degli addebiti all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento…" (mentre il comma 7 contiene analoga previsione per la comunicazione della contestazione alla società per il caso di esercizio dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa in forma societaria).

La disposizione non è dissimile da quella dell’art. 9 del previgente regolamento IS.V.A.P. n,. 1338/1999, che pure configurava come recettizio l’atto di contestazione degli addebiti.

Ne consegue che, dovendosi computare il termine ex art. 11 dalla data di ricevimento della contestazione degli addebiti, nella specie avvenuta il 9 agosto 2007, il provvedimento impugnato, emanato il 9 gennaio 2009, è tempestivo poiché intervenuto al 363° giorno (computando i 227 giorni sino al 24 marzo 2008 e cumulandovi i 136 dal 26 agosto 2008) o al limite al 364° giorno (computando 228 giorni comprensivi del 25 marzo 2008 e cumulandovi i 136 dal 26 agosto 2008).

1.2.2) Ancora con riferimento ai vizi del procedimento, vengono il rilievo le censure dedotte con il motivo sub 2.) relative all’omessa contestazione degli addebiti alla società Investiass S.r.l. in base all’assunto che nella specie l’attività d’intermediazione assicurativa sarebbe stata svolta in forma societaria.

Osserva il Tribunale che è agevole rilevare, in ordine alla palese inconsistenza giuridica della censura -e prescindendo dal rilievo che non è stato affatto documentato che la predetta società abbia richiesto e/o sia stata mai iscritta, a sua volta, nel registro unico delle imprese d’intermediazione assicurativa, secondo le disposizioni del regolamento IS.V.A.P. 16 ottobre 2006, n. 5, onde non si comprende come si sarebbe potuto disporne la cancellazione a seguito della radiazione del ricorrente- che la chiara disposizione transitoria dell’art. 12 del regolamento IS.V.A.P. 20 ottobre 2006, n. 6 stabilisce che per i fatti di rilievo disciplinare anteriori al 31 dicembre 2006 trovi applicazione la disciplina previgente al d.lgs. n. 209/2005, con ciò escludendo inequivocamente l’assoggettamento della società al disposto (di natura sostanziale, in quanto attinente non già al procedimento, sebbene all’applicabilità della sanzione) dell’art. 330 comma 2 del codice delle assicurazioni, secondo l’esatta deduzione dei difensori dell’Istituto.

In altri termini, non potendo configurarsi nella specie, quale conseguenza della radiazione del ricorrente, la cancellazione della società dal registro degli intermediari, non era dovuta alla Investiass S.r.l. alcuna comunicazione dell’atto di contestazione degli addebiti.

1.2.3) Con il motivo di ricorso sub 3.) il ricorrente ha poi dedotto sia la violazione dei termini per il compimento dell’istruttoria, (novanta giorni dal ricevimento degli atti), sia l’incompetenza del funzionario che ha emanato la comunicazione d’avvio del procedimento.

Quanto alla prima censura, essa si fonda sull’erroneo assunto che il termine per il compimento dell’istruttoria decorresse dal ricevimento dell’esposto anonimo, laddove esso può coincidere, al più, dal ricevimento della relazione della compagnia assicuratrice R.A.S. S.p.A., che ricostruiva dettagliatamente gli esiti delle ispezioni e degli accertamenti compiuti sull’attività dell’agenzia, e quindi individuava il quadro storicofattuale delle condotte addebitabili, ossia dal 24 maggio 2007, onde la comunicazione di contestazione del 2 agosto 2007, pervenuta all’interessato il 9 agosto 2007, è intervenuta ben entro il termine "di fase", che scadeva il 22 agosto 2007.

Non ha maggior pregio l’altra censura, perché, secondo quanto esattamente osservato dal difensore dell’Istituto, la previsione regolamentare applicabile, ratione temporis, è quella dell’originario art. 3 comma 5 del regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006, che attribuiva proprio al Responsabile della direzione coordinamento giuridico la competenza a disporre l’avvio del procedimento disciplinare, con la contestazione degli addebiti, laddove soltanto con il provvedimento n. 2564 del 26 novembre 2007 in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. n. 282 del 4 dicembre 2007), è stato modificato l’art. 3 attribuendo la suddetta competenza al Vice direttore generale ovvero ad altro dirigente delegato dal Presidente.

1.2.4) Le residue censure, dedotte con il motivo di ricorso sub 1.) e attinenti a vizi funzionali sono, a loro volta, destituite di fondamento giuridico.

La vicenda è puntualmente ricostruita nella relazione della compagnia assicuratrice richiamata nella deliberazione del Collegio di garanzia e, nei suoi tratti essenziali, si compendia nella stipulazione di un notevole numero di polizze assicurative nel ramo vita, dal 2004 al 2006, di cui era stato pagato il solo primo premio annuale, e sulle quali erano state corrisposte le relative provvigioni, che consentivano agli agenti di conseguire un c.d. rappel (sovrapprovvigione liquidata in funzione del raggiungimento di prefissate soglie di fatturato) pari a circa Euro 1.600.000,00; di tali polizze 131 figuravano acquisite da tale Paolo Flamini (dipendente di impresa di telecomunicazioni e non iscritto nell’elenco dei collaboratori assicurativi) e 99 da Francesca Coppola, moglie di Fabrizio Tempesta; tali polizze erano emesse in favore non solo di clienti dell’agenzia ma anche di altre "entità del gruppo" o di persone del tutto estranee e non clienti, alcuni dei quali, interpellati dalla compagnia, negavano di averle stipulate e di aver versato alcun premio.

L’immissione informatica dei contratti era curata direttamente dagli agenti Tempesta e Buretta Staccioli, e per nessun contratto era "reperibile in agenzia copia del documento di identità del cliente (e) per nessuno risulta reperibile in azienda copia del mezzo di pagamento utilizzato dal cliente".

Il mandato di subagenzia al Flamini reca, sempre secondo la relazione, data non veritiera (15 luglio 2005) poiché redatto su carta intestata che riporta l’indicazione quale delegato assicurativo del socio Motzo, entrato nella compagine societaria della Investiass S.r.l. soltanto nel settembre 2005 e solo dal gennaio 2006 investito della delega.

Orbene, sotto un primo aspetto è del tutto infondata la censura relativa alla mancata instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del Flamini, poiché secondo quanto rilevato dal difensore dell’Istituto, il medesimo, non essendo iscritto nell’elenco degli intermediari assicurativi, nemmeno quale collaboratore, non era ovviamente assoggettabile al potere disciplinare dell’IS.V.A.P.

Né la circostanza che non sia stata raggiunta la certezza sul numero di polizze assicurative "false", in quanto stipulate con persone del tutto ignare e con sottoscrizione apocrifa -non avendo ritenuto la compagnia assicuratrice di provocare un accertamento giudiziario, anche penale, sul punto, può scalfire la circostanza che certamente false sono risultate almeno otto polizze (intestate a Iacobelli Stefano, Barboni Giulia, Santocco Dario, Orati Anna Maria, Fedre Maurizio, Sbrana Rosellina, Nanni Norma, oltre che quella intestata a Todeschi Roberta, cognata dell’agente Giampaolo Buretta Staccioli) e che per tutte le altre non risultavano acquisiti alla documentazione disponibile in agenzia né le carte d’identità dei presunti sottoscrittori, né la copia del mezzo di pagamento della prima (e unica) rata di premio annuale versato.

Nessun rilievo, tale da elidere la responsabilità disciplinare del ricorrente e dell’altro socio Buretta Staccioli, può poi assumere la circostanza che la compagnia assicurativa abbia consentito alla stipulazione di una transazione, con liquidazione forfetaria del danno subito, sia perché il profilo della responsabilità disciplinare è autonomo e indipendente rispetto al profilo della responsabilità civile contrattuale nei confronti della compagnia assicuratrice, sia perché, come pure osservato dal Collegio di garanzia, l’accettazione di una transazione a condizioni onerose denota che gli agenti assicurativi non hanno ritenuto di assumere l’alea di giudizi civili (e/o anche penali) nella consapevolezza della concreta possibilità di esiti ancora più sfavorevoli, laddove non è plausibile, come pure notato dal Collegio di garanzia, che essi siano stati indotti alla stipulazione del contratto di transazione dall’aspettativa di un eventuale affidamento di altro mandato, chiaramente precluso dall’incontestata revoca per giusta causa del mandato agenziale.

Sotto altro aspetto è evidente la diretta ed esclusiva responsabilità del Tempesta e del Buretta Staccioli in ordine all’immissione informatica delle polizze assicurative, e quindi, quod minus, l’omessa vigilanza sulla loro regolarità (in uno alla accettazione delle medesime senza acquisizione di documenti essenziali quali le carte d’identità dei presunti sottoscrittori e la copia del mezzo di pagamento della prima (e unica) rata di premio annuale versato), la cui natura e consistenza esclude altresì la fondatezza della censura di disparità di trattamento in relazione alla diversa e minore sanzione irrogata nei confronti del Motzo, del tutto estraneo alla loro condotta.

Da ultimo, e in relazione alla dedotta violazione del principio di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alle condotte contestate e accertate, deve rammentarsi che l’irrogazione delle sanzioni disciplinari nel settore della vigilanza assicurativa rispecchia ambiti di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo sotto i profili della correttezza del procedimento, della esattezza dei presupposti di fatto e della correlazione logica delle conseguenze sanzionatorie.

In tale contesto, già solo il mancato versamento dei premi assicurativi "…pregiudica la fiducia che può essere riposta nell’agente di assicurazione, e quindi in ordine alla sua preposizione ad un’attività che comporta necessariamente il maneggio di denaro altrui", posto che "la garanzia di affidabilità richiesta all’agente di assicurazione consiste, in primo luogo, nella capacità di assolvere ai propri obblighi, ed in particolare a quelli che attengono al deposito ed alla gestione di denaro altrui", esigendosi una diligenza che "…non è limitata alla mera assenza di comportamenti dolosi, volti ad appropriarsi indebitamente, o comunque a trattenere per un tempo superiore al dovuto, le somme delle quali è depositario, ma si estende alla diligenza necessaria ad assicurare la sollecita consegna delle suddette somme agli aventi diritto" (Cons. Stato, Sez. VI, 19 maggio 2008, n, 2278).

A fortiori, la stipulazione di contratti fittizi e/o falsi, finalizzata a lucrare provvigioni, o anche come nella specie particolari "rappels", rappresenta condotta di straordinaria gravità perché denotante consapevole, reiterata violazione dei doveri contrattuali, professionali e deontologici dell’intermediario assicurativo, obiettivamente lesiva del rapporto fiduciario che deve sussistere tra Compagnia ed agente per l’intera durata del rapporto di agenzia, che di per se assume quella connotazione di particolare gravità della condotta dell’agente assicurativo, tale da giustificare l’irrogazione della sanzione espulsiva della radiazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 novembre 2008, n. 10053).

2.) Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

3.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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