T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 5847 Incarichi extra-giudiziari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 26 maggio 2008 e depositato il 20 giugno 2008, Floretta Bruna Rolleri ha proposto le cumulative domande di accertamento e condanna in epigrafe meglio precisate, senza rubricazione di motivi.

La ricorrente, magistrato di Cassazione fuori ruolo perché destinato a funzioni extragiudiziarie sin dal 1993, è stata nominata Vice Capo Dipartimento per gli Affari della giustizia del Ministero della giustizia, con decreto del Presidente del Consiglio n. 16308 del 14 marzo 2005.

A seguito della tornata elettorale politica del 2006, e dell’insediamento di nuovo Governo, con decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 2006 veniva rinnovato l’incarico di Capo Dipartimento per gli Affari di giustizia, sempre nella persona di Augusta Iannini, che già aveva ricoperto l’incarico con il precedente governo.

La ricorrente sostiene di aver avuto comunicazione formale della cessazione dal proprio incarico a seguito della nota del Capo Dipartimento n. 39/57/2 recante comunicazione degli estremi del d.P.R. 26 luglio 2006, mentre soltanto in data 14 settembre 2006 era formalizzata la nomina del nuovo Vice Capo Dipartimento, nella persona di Tina Cardone.

Con ritenute stipendiali effettuate dal novembre 2006 l’Amministrazione recuperava la somma di Euro 8.872.45, corrispondenti all’emolumento accessorio connesso all’incarico ministeriale per il periodo successivo al 26 luglio 2006 e sino al 30 settembre 2006.

La ricorrente sostiene che il recupero dell’emolumento accessorio è illegittimo perché essa ha continuato a svolgere le funzioni connesse all’incarico sino al 30 settembre 2006, e propone, pertanto, la correlata domanda di accertamento e condanna di cui in epigrafe, articolata in via principale sulla restituzione dell’intera somma e in via subordinata sulla ripetizione della minore somma di Euro 6.654,33, rapportata al periodo sino al 7 settembre 2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Sotto altro profilo, la ricorrente deduce che non avrebbe fruito di 32 giorni di ferie (4 relative al 2005 e 28 al 2006) per improrogabili esigenze di servizio dell’Amministrazione, sempre connesse allo svolgimento delle funzioni inerenti all’incarico ministeriale, e vi connette l’altra domanda di accertamento e condanna di cui in epigrafe, concernente il pagamento del compenso sostitutivo delle ferie non godute, indicato in complessivi Euro 15.737,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Costituitosi in giudizio il Ministero della giustizia, con memoria depositata il 24 giugno 2010 l’Avvocatura generale dello Stato ha dedotto a sua volta l’infondatezza del ricorso, sulla base dei rilievi di seguito sintetizzati:

a) la decadenza dall’incarico di Vice Capo Dipartimento si connette in via automatica alla scadenza dell’incarico di Capo Dipartimento, onde -a seguito del rinnovo della nomina di quest’ultimo (a nulla rilevando che si sia trattato della stessa persona già officiata nel precedente governo)- cessato l’incarico a suo tempo conferito alla ricorrente, è consequenziale la perdita del trattamento accessorio, ormai privo di titolo giuridico; pienamente legittimo è, dunque, il recupero degli emolumenti indebitamente erogati alla ricorrente quale trattamento accessorio in epoca successiva al 24 luglio 2006, peraltro disposto con rateazione della cui congruità la ricorrente non si è doluta;

b) non è comprovato in alcun modo che la ricorrente non abbia usufruito delle ferie per esigenze di servizio inderogabili, poiché non risulta che esse siano state richieste e negate dal Capo Dipartimento, ed anzi è documentato che la stessa ricorrente abbia, di sua iniziativa, revocato alcune istanze di ferie per autoasserite esigenze di servizio; peraltro il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 ha introdotto disposizione che reca espresso divieto di liquidazione di compensi sostitutivi per le ferie non godute.

All’udienza pubblica del 23 marzo 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.

1.1) La prima domanda di accertamento e condanna attiene al trattamento economico accessorio connesso all’incarico di Vice Capo Dipartimento.

La ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre il recupero degli emolumenti corrispondenti al periodo dal 26 luglio al 30 settembre 2006, perché:

– soltanto nel settembre 2006 -e in specie con nota del Capo di Gabinetto del Ministro n. 0027656.U del 14 settembre 2006, sottoscritta "per presa visione" il "27/9/2006", esibita dall’Avvocatura dello Stato- le è stata comunicata la cessazione dall’incarico;

– non era affatto certa la decadenza, in relazione al rinnovo dell’incarico di Capo Dipartimento in capo alla stessa persona fisica già titolare del medesimo nel precedente Governo (Augusta Iannini), e perché solo in data 14 settembre 2006 sarebbe stato nominato altro Vice Capo Dipartimento (nella persona di Tina Cardone);

– essa avrebbe comunque continuato a svolgere le attribuzioni connesse all’incarico sino a tutto il 30 settembre 2006, e/o quantomeno sino alla nomina del nuovo Vice Capo Dipartimento (avvenuta appunto il 14 settembre 2006).

L’assunto è privo di pregio giuridico.

La struttura dipartimentale dei Ministeri rispecchia il disegno organizzativo introdotto dall’art. 5 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che affida ai dipartimenti "…l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero…(ossia)…compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite" (comma 1).

A ciascun dipartimento è preposto un Capo, con incarico ai sensi "…dell’art. 19 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni" (ora art. 19 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), e quindi con incarico di funzione dirigenziale, in particolare di "…direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali", conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente (art. 19 comma 3), attribuibile e a soggetti muniti di "…di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione…", anche provenienti "…dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato…".

Tale incarico, al pari di quello di segretario generale dei ministeri, è collegato alla durata del Governo, onde cessa comunque "…decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo".

Con specifico riferimento ai dipartimenti del Ministero della giustizia, l’art. 3 del d.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 stabilisce che il Capo del Dipartimento è "coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due, nominati, per la durata del suo mandato" (comma 3), il cui incarico è di livello dirigenziale generale (comma 5) ed è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

Orbene, è del tutto evidente che l’incarico di Vice Capo Dipartimento ha durata commisurata all’incarico di Capo Dipartimento, posto che esso "cessa" alla scadenza di quest’ultimo, che a sua volta decade allo spirare del novantesimo giorno dal voto di fiducia al Governo, ovvero, se anteriore, con la nuova nomina del Capo del Dipartimento.

Nel caso di specie, il voto di fiducia al Governo Prodi fu espresso nelle sedute del Senato della Repubblica del 19 maggio 2006 e della Camera dei Deputati del 23 giugno 2006, e prima della scadenza del termine ex art. 19 comma 8 del d.lgs. n. 165/2001 fu formalizzata la nomina del nuovo Capo Dipartimento con il d.P.R. 24 luglio 2006.

L’incarico di Vice Capo Dipartimento, assegnato alla ricorrente, è pertanto cessato dal 24 luglio 2006, non potendo assumere alcun rilievo giuridico la circostanza che il nuovo incarico di Capo Dipartimento sia stato attribuito alla stessa persona fisica (Augusta Iannini) che già lo aveva svolto nel precedente Governo Berlusconi, attesa la stretta consequenzialità tra la durata dell’incarico precedente di Capo Dipartimento, cessato con il nuovo provvedimento di nomina del 24 luglio 2006, e quello di Vice Capo Dipartimento.

In funzione dell’automaticità dell’effetto giuridico stabilito dall’art. 3 comma 3 del d.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, non può rivestire del pari alcun pregio la circostanza che la ricorrente abbia avuto "formale" conoscenza del d.P.R. 24 luglio 2006 in epoca successiva, a seguito della nota del Capo di Gabinetto del Ministro in data 14 settembre 2006, tenuto conto, peraltro, che il decreto presidenziale di nomina non poteva non essere ampiamente noto negli uffici ministeriali e all’interno del Dipartimento.

E’ evidente, pertanto, che, cessato l’incarico di Vice Capo Dipartimento, nessun titolo giuridico consentiva l’attribuzione ulteriore del trattamento economico accessorio, del quale l’Amministrazione non poteva che disporre il recupero per la parte indebitamente erogata dal 24 luglio al 30 settembre 2006.

Nè può assumere alcun rilievo la circostanza che alla ricorrente, con il decreto di affidamento dell’incarico di Vice Capo Dipartimento, fossero stati assegnati, secondo quanto dalla stessa evidenziato, anche specifici obiettivi, afferenti alla realizzazione del nuovo sistema informatico del casellario giudiziale, poiché essi erano testualmente ricondotti allo "…svolgimento dell’incarico" di Vice Capo Dipartimento, e quindi non si trattava di autonomo incarico di funzioni dirigenziali, sebbene di attribuzioni inerenti all’incarico, destinate a cessare con il medesimo.

Né può ostare, infine, alla restituzione degli emolumenti indebitamente percepiti la circostanza che la ricorrente, non avendone titolo alcuno, abbia continuato a frequentare gli uffici del Dipartimento.

1.2) La seconda domanda di accertamento e condanna inerisce al rivendicato diritto al compenso sostitutivo per ferie non godute (nella misura di 4 giorni per il 2005 e 28 per il 2006).

La ricorrente sostiene che la mancata fruizione delle ferie sia dipesa da improrogabili esigenze di servizio dell’Amministrazione, connesse allo svolgimento delle funzioni inerenti all’incarico ministeriale.

Ribadito che, in conseguenza dell’automatica cessazione dell’incarico di Vice Capo Dipartimento, nulla poteva ostare alla fruizione del periodo di congedo ordinario per ferie, deve rammentarsi che, in linea generale, anche i magistrati, ivi compresi quelli nella peculiare posizione di status della ricorrente (fuori ruolo), debbono fruire del congedo per ferie "…in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio…", nel qual caso possono cumularli "entro il primo semestre dell’anno successivo" (art. 15 legge 11 luglio 1980, n. 312; analoga regola era stabilita nell’art. 36 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; l’una e l’altra disposizione sono applicabili ai magistrati ordinari in virtù del rinvio generale residuale alla disciplina stabilita per gli impiegati civili dello Stato, di cui all’art. 276 comma 3 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, secondo quanto esattamente osservato dall’Avvocatura generale dello Stato).

E’ noto, peraltro, che l’art. 10 del d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro"), richiamato dall’Avvocatura generale dello Stato, ha disposto che il periodo di ferie "…non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro".

Sotto un primo profilo, dunque, poiché la disciplina recata dal d.lgs. n. 66/2003 si applica, ai sensi del precedente art. 2 "…a tutti i settori di attività pubblici e privati…" (con la sola espressa esclusione del lavoro marittimo, del personale di volo dell’aviazione civile e dei c.d. lavoratori mobili), deve negarsi in linea di principio, la monetizzazione del congedo ordinario per ferie, esulando nella specie la deroga costituita dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

La ricorrente, infatti, benché nominata componente del C.N.I.P.A. (ora DigitPA) dal 3 ottobre 2006, certamente non era cessata dall’impiego in magistratura, permanendo nella posizione di fuori ruolo, onde ha conservato il diritto a fruire delle ferie alla scadenza del nuovo incarico e al rientro in ruolo.

Sotto altro profilo, peraltro, ove anche volesse escludersi l’applicabilità dell’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, nondimeno esula la prova che la ricorrente non abbia potuto fruire delle ferie per improrogabili esigenze di servizio dell’amministrazione, posto che manca qualsivoglia atto dal quale risulti che le ferie siano state negate o che sia stato imposto di non fruirne (sulla necessaria rilevanza del rigoroso accertamento di tale condizione, ai fini della corresponsione del compenso sostitutivo, cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 6229 e 21 aprile 2008, n. 1765, nonché Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4942).

Dalla documentazione versata in giudizio risulta, anzi, che sia stata la stessa ricorrente a "revocare" la domanda di congedo ordinario per dichiarate, ma non altrimenti comprovate, "esigenze di servizio", ciò inclina piuttosto a opinare che il mancato godimento delle ferie sia dipeso proprio dalla sua volontà (Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 338; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 gennaio 2006, n. 272).

2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

3.) In relazione alla relativa novità delle questioni affrontate, sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe n. 6277 del 2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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