Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-11-2011, n. 23845 Danno a persona

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.9 – 19.10.2006 la Corte d’Appello di Milano, pronunciando sul gravame proposto dal Ministero della Salute nei confronti di A.A. e C.M.A., eredi di A.B., e della ASL della Provincia di Milano n. (OMISSIS), confermò la sentenza di prime cure che aveva condannato il Ministero alla corresponsione, a favore degli eredi di A.B., dell’assegno una tantum di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 3 sul presupposto della sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni di sangue e l’epatite e tra questa malattia e la morte; a sostegno del decisum, per quanto ancora qui rileva, la Corte territoriale osservò che, nel giudizio di primo grado, il Ministero della Salute non aveva in alcun modo contestato l’esistenza del nesso causale tra le trasfusioni e la morte e che pertanto, in mancanza di una specifica contestazione sul punto, il Giudice di primo grado aveva correttamente considerato tale elemento riconosciuto e pacifico e, per conseguenza, ritenuto superflua qualsiasi attività istruttoria, considerato anche che nella propria memoria difensiva il Ministero non aveva articolato mezzi di prova, nè formulato richiesta di consulenza tecnica.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero della Salute ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Gli intimati A.A. e C.M.A. hanno resistito con controricorso.

L’intimata ASL della Provincia di Milano n. (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.

All’udienza di discussione il difensore dei Ministero ricorrente ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso, con il quale aveva eccepito che, sulla base della normativa di riferimento, nei giudizi relativi ad istanze di indennizzo presentate in via amministrativa in data precedente il 1. 1.2001 ovvero il 21.2.2001 la legittimazione passiva deve essere riconosciuta alle Regioni.

Motivi della decisione

1. L’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per essere stato loro notificato in un’unica copia è infondata, poichè, secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace, in virtù della generate applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati, tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 29290/2008; Cass., nn. 18034/2009;

6051/2010).

2. Con il secondo motivo di ricorso (il primo, come detto, essendo stato rinunciato) il Ministero ricorrente denuncia vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), negando l’avvenuta corretta applicazione del principio di non contestazione, stante la posizione processuale da esso ricorrente assunta con la memoria difensiva di primo grado e con il ricorso d’appello.

2.1 Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, a mente dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis alla presente controversia), la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). Nel caso che ne occupa con il motivo all’esame è stato denunciato vizio di motivazione, ma il motivo stesso è privo della formulazione de momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali; ne discende quindi l’inammissibilità del motivo.

3. Con il terzo motivo il Ministero ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., dolendosi che la Corte territoriale abbia erroneamente addebitato ad esso ricorrente l’onere probatorio di negare l’esistenza del nesso causale.

3.1 Il motivo è inconferente, poichè, come già esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha deciso facendo applicazione del principio di non contestazione e il rilievo aggiuntivo ("considerato anche") secondo cui "nella propria memoria difensiva il Ministero non aveva articolato mezzi di prova, nè formulato richiesta di consulenza tecnica", letto nel contesto complessivo della motivazione, sta solo a ribadire la rilevata mancanza di una specifica contestazione.

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese a favore dei controricorrenti seguono la soccombenza. Non è luogo a provvedere al riguardo quanto alla ASL della Provincia di Milano n. (OMISSIS), che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, che liquida complessivamente in Euro 50,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge; nulla per le spese quanto alla ASL della Provincia di Milano n. (OMISSIS).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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