T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 5841 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto in precedenza indicato, la Corte d’Appello di Roma – sezione equa riparazione, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a corrispondere, in favore dell’odierno ricorrente:

– la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi legali dal 23 marzo 2009 fino al soddisfo

– la somma di Euro 1.200,00 quali spese del procedimento, di cui Euro 800,00 per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Girolamo Rubino e Fabrizio Paoletti.

A fronte della notificazione dell’anzidetto decreto in data 6 novembre 2009, l’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri ometteva di provvedere all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra, assistito da forza di giudicato per effetto dell’omessa impugnazione.

Chiede pertanto il ricorrente che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

– ordini alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dare piena ed integrale attuazione al predetto decreto, mediante pagamento delle somme, in esso indicate, in favore dei ricorrenti medesimi;

– disponga, in caso di perdurante inadempimento, che a tanto provveda un commissario ad acta.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 22 giugno 2011.

Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, il decreto indicato in narrativa non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto del 10 settembre 2009, reso dalla Corte d’Appello di Roma – sezione equa riparazione; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione dei seguenti importi:

– Euro 6.000,00, oltre interessi legali dal 23 marzo 2009 fino al soddisfo

– Euro 1.200,00 quali spese del procedimento, di cui Euro 800,00 per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Girolamo Rubino e Fabrizio Paoletti.

Ove a tanto la suindicata Autorità non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al decreto in data 10 settembre 2009, reso dalla Corte d’Appello di Roma – sezione equa riparazione, provvedendo alla corresponsione degli importi indicati in motivazione;

– DISPONE che, ove la predetta Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), in favore del ricorrente sig. M.S..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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