Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2010) 28-06-2011, n. 25714

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Verbania, con semenza del 21/6/09, resa a seguito di rito abbrevialo, dichiarava N.P. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b) perchè quale amministratore unico e legale rappresentante della Mirror s.n.c. istallando un terzo serbatoio non previsto nella domanda di autorizzazione, effettuava attività di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi, in assenza del prescritto titolo abilitativo: lo condannava alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed Euro 1.200.00 di ammenda: convertito l’arresto nell’ammenda di Euro 3.040.00, infliggeva la pena liliale di Euro 4.240.00 di ammenda.

La Corte di Appello di Torino, chiamala a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 13/4/2010, riqualificato il fatto come reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4 ha rideterminato la pena in giorni 40 di arresto ed Euro 600.00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva in quella pecuniaria di Euro 1.520.00 per complessivi Euro 2.120.00 di ammenda.

Propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore con i seguenti motivi: – mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa in ordine alla qualificazione del fatto, rilevando che la installazione del terzo serbatoio non può comportare la violazione contestata, perchè non trattasi nella specie di modifica sostanziale dell’impianto, necessitante di nuova autorizzazione, come evincesi da una corretta interprelazione della determinazione provinciale n. 39204.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, svolta in semenza, si palesa logica e correità.

Con la censura formulata si sostiene la insussistenza del reato ascritto all’imputato, in quanto la posa del terzo serbatoio non poteva considerarsi variazione sostanziale, perchè con dello intervento non sono state mutale le caratteristiche tecnologiche dell’impianto al punto da modificare le emissioni inquinanti dello stesso e perchè la collocazione del serbatoio de quo. in assenza di ulteriori modifiche, non poteva essere considerata variante sostanziale.

La tesi sostenuta è priva di pregio.

Rilevasi, infatti, che il giudice di merito prende a base del discorso giustificativo sviluppato il contenuto della determinazione dirigenziale n. 392 del 23/9/04, in particolare il punto 4 di essa, in cui erano enumerate le modifiche dell’impianto non costituenti variante sostanziale, tra le quali certo non rientrava l’aggiunta di un terzo serbatoio.

Precisa, altresì, il decidente come dalla comunicazione di n.r. della Provincia emerga che vi sia stato utilizzo di un terzo bacino, con realizzazione di opere connesse, quali tubazioni ed aumento della capacita dei relativo bacino di contenimento, pervenendo ad individuare nella condona contestata all’imputato la cristallizzazione degli clementi costituenti la contravvenzione contestata, perchè tutti gli interventi eseguiti dal N. si pongono al di fuori dalle previsioni disposte con l’atto autorizzatorio, nel mancato rispetto di esso, e quindi in chiara violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4.

Peraltro, la censura mossa si sostanzia in una contestazione in fatto, attinente alla valutazione interpretativa, data dal giudice di merito al provvedimento abilitativo in correlato con l’intervento effettuato dal prevenuto nell’impianto, sulla quale valutazione al giudice di legittimità è precluso.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *