Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-11-2011, n. 24064 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini INVIM con il quale, in relazione ad un conferimento d’azienda, venivano disconosciute le spese incrementati ve denunciate perchè non inerenti ai fabbricati conferiti ed azzerato il valore iniziale dichiarato, in quanto già computato in altre precedenti cessioni di immobili oggetto del medesimo atto di provenienza di quelli ceduti.

Il ricorso della società contribuente era accolto in primo e in secondo grado, ma la Corte di Cassazione, adita dall’amministrazione, cassava la sentenza d’appello escludendo il contrasto tra la tassazione cui era stato assoggettato il conferimento e la direttiva comunitaria n. 335/69/CEE e riconoscendo il dedotto vizio di motivazione, rinviando la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale competente.

Riassunto il giudizio, il giudice d’appello, nella nuova composizione, confermava la sentenza di primo grado in merito al disconoscimento delle spese incrementative, del quale stabiliva l’erroneità, e in merito alla congruità del valore iniziale sulla base di perizie giurate di stima ex art. 2343 c.c. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l’amministrazione con tre motivi.

Resiste la società contribuente con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudice di merito abbia dato rilevanza alle perizie giurate di stima ex art. 2343 c.c. ai fini della determinazione del valore iniziale, mentre questo non può che essere determinato dalla dichiarazione INVIM relativa all’atto di provenienza. Il motivo è fondato, in quanto ai fini del pagamento dell’INVIM, che è legittimamente applicabile ad una operazione di conferimento di ramo di azienda da parte di una società commerciale il valore iniziale (v. Cass. n. 4222 del 2004), dell’immobile trasferito, da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’incremento di valore assoggettato all’imposta, è quello risultante dall’atto di acquisto (Cass. n. 21133 del 2009) e non da una perizia di stima ex art. 2343 c.c. Con il secondo motivo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, l’erronea determinazione del giudice di merito in ordine al disconoscimento delle spese incrementative dichiarate dalla società contribuente: sia per non aver spiegato compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto le spese incrementative dichiarate come inerenti, sia per aver ritenuto che dette spese facciano riferimento a "qualsiasi costruzione anche se unita al suolo a scopo transitorio" e non "quelle che rechino modifiche strutturali del bene (o predispongano opere accessorie o lo liberino da pesi, oneri o vincoli)".

Le censure, prescindendo dalla genericità della loro formulazione, non sono fondate in quanto, nella fattispecie si tratta di un conferimento di azienda di cui fanno parte impianti che non sono valutabili separatamente dalle mura, in quanto tali impianti costituiscono una componente strutturale ed essenziale dei fabbricati nella loro funzionalità aziendale.

Deve essere, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, rigettati i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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