DECRETO 21 dicembre 2010, n. 230

Regolamento concernente la modifica al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31-12-2010

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta attivita’ tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, concernente l’ordinamento del personale dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono
che l’accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente
tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel
limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per
titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al
comma 1, lettera b, dei sopra citati articoli;
Visti gli articoli 8, 35 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono
l’adozione di un apposito regolamento recante le modalita’ di
svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto di esame, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109 recante norme
per la disciplina dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo
dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato ed, in
particolare, l’articolo 5 del predetto decreto ministeriale che
disciplina lo svolgimento delle prove preselettive;
Considerato che la disposizione di cui all’articolo 5, non
indicando al comma 1, il numero minimo di candidati necessari per
l’attivazione della prova preselettiva, ha comportato, in alcune
circostanze, la necessita’ di svolgere la medesima prova pur in
presenza di un numero esiguo di partecipanti;
Ritenuto di dover individuare un criterio piu’ restrittivo per
l’attivazione delle prove preselettive, allo scopo di conseguire, in
concreto, la semplificazione della procedura concorsuale onde
favorirne la rapida conclusione;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3462/2010, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 luglio
2010, in relazione al quale e’ stato riformulato l’articolo 1, al
fine di meglio specificare «la soglia minima oltre la quale deve
comunque attuarsi la predetta prova preselettiva», a prescindere dal
rapporto tra il numero dei posti ed il numero dei candidati;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n.
400, che ha espresso il nulla osta in data 17 novembre 2010;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Modifica al decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 2002, n. 109,
recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l’accesso alla
qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia
di Stato».
Art. 1

1. L’articolo 5, comma 1, primo periodo del decreto del Ministro
dell’interno 16 maggio 2002, n. 109, e’ sostituito dal seguente:
«1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
dieci volte il numero dei posti messi a concorso, si effettua una
prova preselettiva per determinare l’ammissione dei candidati alle
successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si
effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 21 dicembre 2010

Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010
Ministeri istituzionali – Interno, registro n. 20,foglio n. 364.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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