Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 30-06-2011, n. 25876

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30.9.2010, il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta a carico di M.G., indagato del reato di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, per aver fatto parte dell’associazione mafiosa, denominata ndrangheta ed in particolare per avere, quale partecipe nella locale di Natile di Careri, operato per assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipando alle riunioni ed eseguendo le direttive dei vertici della società e dell’associazione, occupandosi degli affari riconducibili all’associazione.

Il compendio probatorio veniva ritenuto integrato dall’esito di conversazioni telefoniche, intercorse tra soggetti ritenuti ai vertici della struttura organizzativa dell’associazione de qua, associazione risultata organizzata orizzontalmente come affermato da sentenze definitive.

In particolare, venivano ricordati:

a) il colloquio intercorso tra D.F., T. F. e C.C., nel corso del quale veniva affermato che il M. "era un soldato";

b) la conversazione nel corso della quale il giorno 11.3.2010 P. G., raccontò a M.G. ed a Ma.Gi. l’intera vicenda relativa alla nomina del capo locale di Roghudi e nell’ambito della quale il M.G. manifestò perfetta conoscenza dei soggetti che il P. andava menzionando;

c) il colloquio intercorso il 27.11.2008, nel corso del quale O.D., parlando con O.M., riferì che M. deteneva la carica per il territorio ionico;

d) il colloquio intercorso il 4.9.2009, tra O.P. e tale C., nel corso del quale venne ribadito che M. P. era "quello della ionica";

e) conversazione registrata nell’agrumeto di O.D. con O.D. e O.P., occorso il 20.8.2009, nell’ambito del quale il primo riferì di quanto accaduto al matrimonio della figlia del P. e venne fatta menzione del M., indicato ancora una volta come un soldato del P..

Veniva poi aggiunto che il M. venne identificato in data 26.7.2009 presso il terreno di O.D., in quanto sottoposto a controllo a bordo di auto su cui viaggiavano L. G., P.A. e R.B..

Tale base inferenziale veniva ritenuta dimostrativa del coinvolgimento del M. nel consorzio criminoso, con ruolo di vertice nella zona ionica, come era stato riferito dai maggiorenti del gruppo, con alto grado di probabilità;

il quadro indiziario così delineato veniva quindi ritenuto grave.

Quanto alle esigenze cautelari, l’elevatissimo coefficiente di allarme sociale portava a ritenere non superabile la presunzione di pericolosità sociale di cui all’art. 275 c.p.p., anche se l’indagato aveva stabile attività lavorativa.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’indagato per dedurre:

2.1 violazione artt. 27 e 294 c.p.p., in quanto sarebbe stato omesso l’interrogatorio dell’indagato da parte del giudice competente, tanto più che il M. aveva esplicitato avanti al gip incompetente la riserva di farsi interrogare dal gip del Tribunale di Reggio Calabria.

2.2 Violazione dell’art. 274 c.p.p. per insussistenza delle esigenze cautelari, essendo stato trascurato che l’indagato è incensurato ed aveva stabile attività lavorativa, che non ebbe a subire il rito di iniziazione all’interno dell’associazione.

Si duole la difesa che la motivazione del periculum cautelare non sia stata individualizzata per l’indagato, per il quale sono stati spesi gli stessi argomenti utilizzati per gli altri. Non ricorrerebbe nè il pericolo di inquinamento, nè il pericolo di fuga, poichè l’indagato venne arrestato a Torino, solo perchè aveva accompagnato la moglie, gravemente ammalata, per motivi di salute.

2.3 mancanza, contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta partecipazione alla consorteria, poichè M. mai ebbe un ruolo attivo, il significato di soldato venne mal interpretato, atteso che in altro passaggio di conversazione venne detto che il M. era condizionato dal P.; le stesso non avrebbe rivestito alcuna carica; non fu mai presente ai summit di Polsi, non fu presente al matrimonio della figlia del P..

Tutto ciò avrebbe dovuto portare a concludere che mancano i dati probanti l’adesione alla consorteria, con il che l’addebito non sarebbe fondato.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato: è principio consolidato quello secondo cui in tema di misure cautelari non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia, qualora la misura cautelare disposta dal giudice incompetente sia rinnovata ad opera di quello competente, in quanto in forza dell’art. 27 c.p.p., l’estinzione della misure si determina solo quando il giudice competente non abbia provveduto ad emettere nuova ordinanza ex art. 292 c.p.p. nel termine di venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti, sempre che non siano stati contestati all’indagato fatti nuovi, ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o esigenze cautelari in tutto o in parte diversi, rispetto a quelli posti a fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez. Un. 26.9.2001, n. 39618 e in ultimo Sez. 5^, 27.10.2009, n. 3399), circostanza quest’ultima che non ricorre nel caso di specie.

Anche il secondo motivo è privo di fondatezza, in quanto il Tribunale ha motivato sulla sussistenza del periculum libertate, non ipotizzando nè pericolo di fuga, nè pericolo di inquinamento probatorio (a cui invece ha fatto riferimento la difesa nel ricorso), bensì esigenze di prevenzione sociale, sul rilievo che dalla gravità del fatto di notevolissimo allarme sociale, il soggetto si connota ad alto tasso di pericolosità, ancorchè incensurato e stabilmente inserito nel mondo del lavoro: tali elementi di sicuro segno positivo, sono stati ritenuti soccombenti in sede di bilanciamento con il dato della pericolosità sociale, avendo operato – in ipotesi d’accusa – il M. in un ambito mafioso, in frontale contrapposizione con lo Stato.

Quanto infine al terzo motivo, deve essere sottolineato che non è ravvisarle alcun profilo di carenza o contraddittorietà della motivazione, atteso che il tribunale ha posto come base inferenziale il copioso materiale raccolto grazie all’ascolto a distanza di conversazioni, conversazioni nel corso delle quali emergeva da più voci assolutamente concordanti tra loro, che il M. ricopriva una carica in seno alla locale ionica ed era conosciuto per uno stretto rapporto di dipendenza dal P., boss di san Luca.

Le conversazioni captate si connotano di forte attitudine dimostrativa, provenendo da soggetti intranei, dunque pienamente a giorno degli assetti e consapevoli della portata delle singole cariche nella dimensione piramidale della compagine criminosa.

La captazione è stato correttamente ritenuto che abbia offerto risultati di elevatissima portata indiziaria, poichè ha consentito di disporre di rivelazioni colte in un contesto di ampia spontaneità e genuinità, di provenienza da soggetti a giorno degli assetti, perchè a loro volta titolari di posizione di vertice nell’ambito del sodalizio; trattasi di contributi a carattere rappresentativo con elevato indice di affidabilità, perchè proveniente da fonti dirette, con il che si connotano di una autonoma ed integrale valenza probatoria, senza soggiacere alla regola dettata dall’art. 192 c.p.p., comma 3 (cft. Cass. Sez. 4^ 2.7.2010, n 34807).

Gli spunti offerti dalla difesa dimostrativi, a contrario, dello scarso ruolo rivestito dal M. (che non partecipò ai festeggiamenti per il matrimonio della figlia del P., che non presenziò alla riunione di Polsi, che non fu mai indicato in sede di annotazioni di pg quale rappresentata della ndrangheta nella fascia ionica), sono stati correttamente ritenuti privi di incidenza sufficiente per prevalere sulla pesante portata dei contributi suindicati.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle pese processuali.

La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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