Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 30-06-2011, n. 25874 Conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9.6.2010 il giudice di pace di Thiene condannava B.G.G. per il reato di ingiuria continuata, commessa in Thiene, dal (OMISSIS), ai danni di P. V., nonchè per un episodio di lesioni, ai danni di quest’ultima, occorso in data (OMISSIS), sempre in Thiene, allorquando la donna fu aggredita dall’imputato, che le afferrò un seno strizzandoglielo con violenza, provocandole lesioni, refertate dai medici del pronto soccorso in pari data.

Contemporaneamente alla presentazione di gravame, la difesa del B. denunciava conflitto positivo di competenza, a seguito del quale il Tribunale di Vincenza – giudice dell’appello – trasmetteva gli atti a questa Corte, giusto il disposto dell’art. 31 c.p.p..

Secondo la difesa dell’imputato, il conflitto sussisterebbe perchè il fatto di lesioni giudicate dal giudice di pace di Thiene sarebbe lo stesso per il quale il B. riportò condanna infittagli dal Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, fatta oggetto di appello avanti la corte d’Appello di Venezia.

Secondo la difesa, l’episodio narrato nelle due sedi giudiziarie sarebbe lo stesso, per cui ricorrerebbe un’ipotesi di conflitto.

Motivi della decisione

La denuncia di conflitto è inammissibile e come tale va dichiarata.

Infatti è immediato rilevare che non ricorre alcuna ipotesi di conflitto, conflitto che è bene ricordare ricorre solo quando due giudici contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

Nel caso di specie tale situazione non ricorre per il semplice fatto che il reato già giudicato dal Tribunale di Vicenza aveva riguardo ad un episodio di lesioni a danno di P.V. e R. S., commesso in Zugliano il giorno (OMISSIS), fatto nettamente distinto da quelli giudicati dal giudice di pace di Thiene, che vedevano parte lesa la sola P. e che furono commessi, le lesioni personali, il giorno (OMISSIS) in Thiene, mentre le ingiurie, in periodo compreso dal gennaio all’agosto 2007, in Zugliano.

E’ di immediata percezione che si ha riguardo a fatti di lesione nettamente distinti tra loro, quanto a locus commissi delicti, mentre le ingiurie continuate nel tempo nei primi mesi del 2007, hanno una loro individualità e non possono identificarsi nella condotta aggressiva tenuta dal B., seppure nello stesso luogo, ma in epoca successiva di oltre quattro mesi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la denuncia di conflitto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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