T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 04-07-2011, n. 5817 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che, con istanza in data 17 maggio 1996 la sig.ra S.L. chiedeva di essere autorizzata alla successione nel contratto di locazione relativo all’immobile indicato in epigrafe, già assegnato al padre della stessa sig. Silvano Lenci e che, con la nota impugnata il Comune di Roma comunicava il diniego dell’istanza per mancanza del requisito reddituale di cui all’art. 31 comma 1 della L.R. n. 33 del 26.6.1987, come successivamente modificata dalla L.R. 12/99, avendo la ricorrente negli anni 2001 e 2003 superato il limite di reddito prescritto;

Considerato che la ricorrente lamenta l’illegittimità della determinazione impugnata assumendo, per un verso, che l’accertamento inerente il difetto del requisito avrebbe dovuto essere effettuato con riguardo a due anni consecutivi e, per altro verso, sostenendo l’erroneità dei calcoli espletati;

Premesso che, con ordinanza del 23 maggio 2007, il Tribunale disponeva la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, ravvisando profili di fondatezza delle censure;

Ritenuto, nel merito, che è fondato il primo motivo di censura con il quale si lamenta il mancato accertamento del requisito reddituale con riguardo a due annualità consecutive;

Ritenuto infatti che, ai sensi dell’art. 31 comma 1 della L.R. n. 33 del 26.6.1987, ai fini della decadenza dell’assegnazione già disposta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, come anche per la sua mancata voltura, deve essere accertato il difetto del requisito reddituale prescritto per almeno due annualità consecutive, mentre nei confronti dell’odierna ricorrente, come risulta espressamente dalla motivazione del diniego impugnato, la determinazione inerente la voltura è stata adottata sulla base di accertamenti riferiti a due annualità non consecutive (anni 2001 e 2003);

Ritenuto che, a fronte di una specifica previsione normativa nel senso sopra menzionato, non può un provvedimento negativo essere fondato su un accertamento incompleto e, tanto meno, sulla presunzione del permanere della medesima situazione reddituale negli anni intermedi, invece concretamente non verificata;

Ritenuto che la rilevata insufficienza dell’istruttoria, rende il diniego impugnato per ciò stesso illegittimo, a prescindere dalla correttezza o meno dei calcoli espletati per gli anni oggetto di accertamento, cosicchè possono considerarsi assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso relativi all’illegittimità ed erroneità degli accertamenti effettuati per gli anni 2001 e 2003;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso va accolto, con pronuncia di annullamento dell’atto impugnato e conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di riesame dell’istanza e reiterazione dell’intero procedimento;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compnsate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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