T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 1748 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 19 maggio 2005, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo: – di essersi trasferita con la propria famiglia (compagno e figlia) presso l’abitazione del sig. R. SAVERIO, assegnatario dell’alloggio "E.R.P." sito in Milano Largo Boccioni n. 10, allo scopo di prestargli assistenza in quanto malato, ottenendo dal marzo 2002 la residenza anagrafica; – di aver continuato ad abitare presso tale appartamento anche dopo che il sig. R. era deceduto nel gennaio 2004; – di aver formulato, nel settembre 2004, domanda di emergenza abitativa; – di aver ricevuto la notifica del decreto di rilascio in questa sede impugnato.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di annullare il provvedimento impugnato in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza resa in camera di consiglio del 25 maggio 2005, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris.

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 16 giugno 2011, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.

2. Il Collegio, confermando quanto sostenuto in sede cautelare, ritiene che il ricorso non possa essere accolto per i seguenti motivi. Sono utili, preliminarmente, alcuni spunti ricostruttivi.

2.1. In via ordinaria, l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica presuppone la partecipazione ad una procedura concorsuale regolata mediante apposito bando debitamente pubblicato. In deroga al suddetto principio, la Legge Regionale Lombardia n. 28 del 1990 (modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91 concernente la disciplina dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) consentiva di assegnare alloggi in favore dei soggetti colpiti da provvedimento esecutivo nella percentuale massima del 30%.

2.2. In particolare, l’art. 46 (applicabile ratione temporis sebbene abrogato in forza del combinato disposto dell’articolo 31 del R. Reg. Lombardia n. 4 del 02042003 e L. Reg. Lombardia 3042001 n.6) stabiliva che, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, qualora non fossero reperibili alloggi sufficienti a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari nei confronti dei cui componenti sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto, i Comuni potevano riservare una quota di alloggi, non superiore al 30% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini, per i nuclei familiari suddetti e per i quali la data di rilascio dell’alloggio fosse anteriore alla presumibile data di soddisfacimento della domanda. La quota riservata, sommata alle quote previste dal primo e secondo comma dell’art. 10, della LR 5 dicembre 1983, n. 91 non poteva comunque eccedere complessivamente il 50% degli alloggi da assegnarsi annualmente alla generalità dei cittadini. Le assegnazioni avvenivano secondo le modalità previste dall’ottavo comma dell’art. 10 della LR 5 dicembre 1983, n. 91.

2.3. Una ulteriore riserva era prevista dall’art. 10 della L.R. n. 28 del 1990 cit. (che aveva sostituito l’art. 10 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 ed anch’essa applicabile ratione temporis). Quest’ultima prevedeva, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari per necessità di pubblica utilità, per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio e, in genere, per far fronte a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, anche con riferimento al fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria, la possibilità per il Comune di riservare una quota di alloggi, non superiore al 20% degli alloggi da assegnare annualmente alle generalità dei cittadini, situati nel proprio ambito comunale, e da utilizzarsi per esigenze presenti nell’ambito territoriale del bando di concorso. Il Comune poteva inoltre riservare, su motivata richiesta dell’ente gestore, una quota di alloggi anche eccedente a quella prevista dal precedente primo comma e in misura non superiore al 5% degli alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini: a) per gli interventi previsti dall’art. 31 della Legge 5 agosto 1977, n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 2), lett. c). I beneficiari degli alloggi riservati dovevano possedere i requisiti di cui all’art. 2 legge n. 28 cit. pur non avendo partecipato al bando di concorso. Per i soggetti in questione il possesso dei requisiti per l’accesso non era richiesto ove si trattasse di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienicosanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che necessitassero di assistenza sanitaria domiciliare, o si trattasse di sistemazione provvisoria non eccedente la durata di due anni dal momento della consegna dell’alloggio all’interessato, nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamità da parte delle autorità competenti, ovvero conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico, ovvero nel caso di sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche. Le assegnazioni dovevano essere effettuate sulla base di un regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.

2.4. Dunque, mentre la procedura extrabando prevedeva una riserva di posti per soggetti che versino in particolari situazioni di emergenza abitativa, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di E.R.P. (così il comma 4 dell’art. 10 della l.r. n. 28/1990), la disciplina di cui all’art. 10, comma 6, consentiva di attivare una procedura di assegnazione a favore di soggetti non in possesso dei requisiti per accedere a detti alloggi, in casi particolari e cioè: – ove si tratti di garantire un alloggio adeguato sotto il profilo igienico – sanitario a soggetti con patologie croniche invalidanti con prognosi infausta, i quali abbiano necessità di assistenza sanitaria domiciliare; – o si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni dal momento della consegna dell’alloggio all’interessato; – o nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamità, da parte delle competenti autorità, o conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico; – o, ancora, laddove si tratti di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche. Come si vede dalle fattispecie elencate, si trattava di ipotesi eccezionali, sottoposte a un regime di ulteriore deroga rispetto a quello di assegnazione extrabando ex art. 10 cit., a propria volta derogatorio (perché basato sulla riserva di posti) rispetto al bando ordinario.

3. Nel caso di specie, è pacifica tra le parti (e, quindi, non forma oggetto dal "thema probandum") la circostanza che la ricorrente (con i suoi familiari) ha convissuto per diverso tempo nell’abitazione ERP di cui era assegnatario il sig. R. senza aver ricevuto alcuna autorizzazione da parte dell’amministrazione (come, invece, richiesto dall’art. 20 l. reg. 1/2004). La ricorrente, tra l’altro, non ha dedotto e neppure dato prova della sussistenza del requisito della convivenza non inferiore a tre anni, indefettibilmente richiesto ai fini del subentro (art. 20, comma 4, l. reg. 1/2004).

3.1. Come più volte ricordato dal Collegio, l’occupazione e il godimento di fatto di alloggi popolari ed economici in mancanza di un provvedimento di assegnazione non può dare luogo ad alcun valido ed efficace rapporto tra l’ente proprietario o gestore dell’immobile e l’occupante, onde il provvedimento di rilascio intimato all’occupante abusivo è atto essenzialmente vincolato correttamente motivato sulla scorta del solo suo presupposto applicativo.

In disparte l’esatta configurazione e precettività del diritto sociale all’abitazione, la norma in questione, sanzionando il divieto di farsi ragione da sé con lesione dell’altrui, ripropone un principio fondante lo Stato di diritto e non sembra porsi in irrimediabile contrasto con il quadro dei valori solidaristici di cui è intessuto l’ordinamento giuridico anche sovranazionale dal momento che (riprendendo qui l’insegnamento della Corte Costituzionale, sentenza 24 gennaio 1992 n. 16) non si può non rilevare che una normativa consolidante situazioni di fatto costituitesi illegalmente a danno di assegnatari già individuati in pubbliche graduatorie, è di per sé causa di ben più gravi e durature tensioni sociali, oltre che esempio di diseducazione civile, dimostrandosi ai cittadini rispettosi delle leggi che essi, anziché tutelati, sono spogliati delle loro spettanze a favore di chi, anche se spinto dall’impulso di soddisfare l’esigenza fondamentale dell’abitazione ha violato la legge.

3.2. In definitiva, stante l’occupazione sine titulo dell’alloggio pubblico, il presupposto dell’art. 24, comma 2, reg. reg. n. 1 del 2004 è, pertanto, pacificamente integrato.

4. Con riguardo, poi, alla domanda di assegnazione straordinaria, in data 1317 maggio 2005 è intervenuto decreto di rigetto (cfr. doc. 6 allegazione resistente); tale atto, secondo quanto dedotto dall’amministrazione resistente (ed in ciò non contraddetta da controparte), è rimasto inoppugnato.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la condizione di disagio abitativo comunque documentata dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso e compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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