DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010

Determinazione delle quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia, di cui ai commi 7 e 7-bis, dell’articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31-12-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta

DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’INTERNO

e con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il suo art. 61, comma 23, che
ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi
derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico Fondo;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante
interventi urgenti in materia di funzionalita’ del sistema
giudiziario, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e successive modificazioni, e, in particolare, il suo
art. 2, commi 1 e 2, che hanno denominato Fondo Unico Giustizia il
Fondo di cui all’art. 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112
del 2008, nonche’ integrato e specificato il novero delle somme di
denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano
nel Fondo Unico Giustizia;
Visto il comma 7 dell’art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e
successive modificazioni, che ha previsto, fra l’altro, che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell’interno, sono stabilite le
quote delle risorse intestate Fondo Unico di Giustizia da destinare
mediante riassegnazione in misura non inferiore ad un terzo al
Ministero dell’interno ed al Ministero della giustizia, nonche’
all’entrata del Bilancio dello Stato;
Visto il comma 7-bis del predetto art. 2, in base al quale le quote
minime delle risorse intestate Fondo Unico di Giustizia di cui alle
lettere a) e b) del comma 7 dello stesso art. 2 possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
caso di urgenti necessita’, derivanti da circostanze gravi ed
eccezionali, del Ministero dell’interno o del Ministero della
giustizia;
Visto l’art. 7 del decreto 30 luglio 2009, n. 127, del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell’interno, recante il regolamento di
attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008,
nonche’ dell’art. 2, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive
modificazioni, in materia di Fondo Unico Giustizia;
Considerato che l’interpretazione teleologica, sistematica e
letterale delle disposizioni di cui ai citati commi 7 e 7-bis del
predetto art. 2 e’ tale per cui le percentuali delle quote di risorse
da destinare ai Ministeri dell’interno e della giustizia ben possono
superare la percentuale minima di un terzo, per essi prevista dalle
lettere a) e b) del medesimo comma 7 del citato art. 2, in caso di
urgenti necessita’, derivanti da circostanze gravi ed eccezionali,
dei predetti Ministeri;
Considerata la necessita’ di garantire l’attuazione da parte del
Ministero dell’interno delle misure strategiche individuate
nell’ambito di un complessivo e straordinario intervento di contrasto
alla criminalita’ finalizzato ad assicurare una maggiore tutela della
sicurezza sull’intero territorio nazionale, con particolare
riferimento anche all’interessamento criminale per lo svolgimento di
eventi internazionali, alla esecuzione di imponenti opere di
ricostruzione ed alla realizzazione di importanti opere pubbliche;
Considerata, in particolare, la improrogabile necessita’ di porre
in essere un impegno straordinario con l’attivazione di nuovi moduli
organizzativi per contrastare la criminalita’ organizzata in quelle
aree del territorio in cui essa ha assunto livelli elevati di
minaccia, anche in attuazione degli impegni derivanti dal Piano
straordinario contro le mafie approvato con la legge 13 agosto 2010,
n. 136;
Considerata altresi’ la necessita’ di rafforzare l’attuazione di
iniziative straordinarie assunte dal Ministero dell’interno in
materia di soccorso pubblico atte a fronteggiare le ricorrenti
situazioni di gravi ed eccezionali emergenze nazionali;
Considerata l’urgente necessita’ del Ministero della giustizia di
adottare misure volte all’adeguamento delle proprie strutture in
funzione delle straordinarie esigenze della giustizia;
Considerato altresi’ che, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, di attuazione della delega di cui all’art. 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni in materia di
mediazione, la quota di risorse del Fondo Unico Giustizia destinate
al Ministero della giustizia deve assicurare anche la copertura degli
oneri derivanti dalle misure di cui al predetto decreto legislativo
n. 28 del 2010, e che conseguentemente tale quota di risorse deve, a
causa di norme sopravvenute nel tempo, risultare sufficientemente
ampia;
Ritenuto che ricorrono oggettivamente i presupposti di cui ai commi
7 e 7-bis dell’art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive
modificazioni, in quanto l’adozione di tutte le predette misure
comporta nuovi ed aggiuntivi oneri finanziari a carico dei Ministeri
dell’interno e della giustizia;
Ritenuto, pertanto, che la percentuale prevista dai commi 7 e 7-bis
del predetto art. 2 debba essere assolutamente preponderante in
favore dei Ministeri dell’interno e della giustizia e che
conseguentemente possa essere riservata a ciascuno di essi una quota
di risorse pari al quarantanove per cento, destinandosi il residuo
due per cento all’entrata del bilancio dello Stato;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

Art. 1

1. Le quote delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia alla data
del 31 dicembre 2009, sono stabilite:
a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell’interno per
la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, anche in
relazione all’attuazione del piano straordinario contro le mafie,
approvato con la legge 13 agosto 2010, n. 136, fatta salva
l’alimentazione del Fondo di Solidarieta’ per le vittime delle
richieste estorsive di cui all’art. 18, comma 1, lettera c), della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di Rotazione per la
Solidarieta’ delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’art.
1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura pari al 49 per cento al Ministero della Giustizia
per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli Uffici
Giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nonche’ per
assicurare la copertura degli oneri connessi all’applicazione del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla mediazione civile;
c) in misura pari al 2 per cento all’entrata del bilancio dello
Stato.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 2, comma 5, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive
modificazioni, citato in premessa, relativamente alle somme di denaro
per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato
decreto, ai sensi dell’art. 676, primo comma, del codice di procedura
penale, e’ stata decisa dal giudice dell’esecuzione, ma non ancora
eseguita, la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
3. La riassegnazione delle predette quote al Ministero dell’interno
e al Ministero della giustizia e’ effettuata nelle forme e secondo le
modalita’ previste dall’art. 7 del regolamento di attuazione emanato
con decreto 30 luglio 2009, n. 127.
Roma, 30 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell’interno
Maroni

Il Ministro della giustizia
Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8
Economia e finanze, foglio n. 309

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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