T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 1747 U. S. L.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, censurandoli per erronea interpretazione e violazione della DGR n. VIII/10804/09, nonché per disparità di trattamento.

Si sono costituite in giudizio la Regione Lombardia e l’Azienda Sanitaria della Provincia di Monza e Brianza, eccependo l’infondatezza dell’impugnazione avversaria e chiedendone il rigetto.

Entrambe le parti hanno presentato documenti.

All’udienza del giorno 14.04.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1) Con DGR VIII/10804/09, avente ad oggetto la "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio – sanitario regionale per l’esercizio 2010" (presente in atti), la Regione Lombardia ha definito, tra l’altro, i requisiti minimi per ottenere l’autorizzazione ad eseguire prestazioni di chirurgia ambulatoriale in ambito ospedaliero, predisponendo un elenco delle prestazioni erogabili secondo tale modalità.

Nell’individuare i presupposti per l’erogazione di prestazioni sanitarie in ambito ambulatoriale, l’allegato 9 della DGR riconduce questo tipo di interventi – tra i quali si collocano gli interventi di cataratta con o senza impianto di lente intraoculare (cfr. allegato A della delibera) – ad una nuova macroattività denominata "Macroattività chirurgica a bassa complessità operativa ed assistenziale".

L’allegato 9 alla DGR specifica, a pag. 1, che l’attivazione di questa macroattività "sarà possibile solo in contesto ospedaliero e sarà subordinata alla contemporanea presenza nell’assetto accreditato di attività di degenza ordinaria e/o di day surgery i cui posti letto potranno essere trasformati in rapporto 1 ad 1 in posti letto tecnici da destinarsi a queste nuove attività".

In data 19.01.2010 il P.D.M. Casa di Cura Privata si rivolgeva all’A.S.L. di Monza e Brianza e, proprio in relazione alla macroattività chirurgica a bassa complessità operativa ed assistenziale di cui alla DGR VIII/10804/09, chiedeva all’amministrazione di precisare se l’intervento di cataratta (come già detto compreso nell’allegato 9/A della DGR) fosse erogabile dal Policlinico e con quali modalità.

L’A.S.L. in data 04.02.2010 si rivolgeva per chiarimenti alla Regione Lombardia, precisando che il Policlinico nel 2008 aveva già presentato una richiesta analoga al fine di potere effettuare l’intervento di cataratta in regime ambulatoriale, specificando che la domanda non aveva avuto seguito in quanto tale prestazione non veniva già erogata da parte della struttura al momento del suo inserimento nel nomenclatore tariffario ambulatoriale.

La Regione Lombardia, con nota del 9 marzo 2010 prot. n. H1 2010 0009413 (presente in atti), ha riscontrato la richiesta dell’A.S.L., precisando, in relazione ai contenuti della DGR VIII/10804/09, che "la nuova attività può essere riconosciuta solo in capo alle strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria dotate di UO di area chirurgica che già erogano anche prestazioni previste dall’allegato A".

Con l’atto impugnato, prot. n. 28567/10 del 26.03.2010, l’ASL di Monza e Brianza ha ribadito il parere negativo già espresso nel corso del 2008, richiamando la nota regionale del 9 marzo 2010, prot. n. H1 2010 0009413 e precisando che la valutazione negativa dipende dal fatto che la nuova attività di chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale può essere riconosciuta solo in capo alle strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria dotate di UO di area chirurgica che già erogano le prestazioni previste dall’allegato A delle regole di mandato per l’anno 2010, di cui alla DGR VIII/10804/09.

2) Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta, in termini di errata interpretazione e violazione della DGR VIII/10804/09, nonché di disparità di trattamento, che l’A.S.L. avrebbe erroneamente applicato le disposizioni regionali, in quanto il Policlinico attualmente eroga in regime di degenza ordinaria tutte le prestazioni elencate nell’allegato A alla DGR 10804/09 ad eccezione di quelle relative ai settori di oculistica e ginecologia.

In particolare, si sostiene che la citata disciplina regionale va interpretata nel senso di consentire lo svolgimento della nuova attività in regime ambulatoriale a condizione che almeno alcune delle attività descritte dall’allegato A della DGR siano già svolte in regime di degenza ordinaria dalla struttura interessata.

Viceversa, non sarebbe coerente subordinare la possibilità di intraprendere le attività in regime ambulatoriale alla circostanza che la struttura richiedente eroghi in regime di degenza ordinaria tutte le prestazioni comprese nell’allegato A, secondo quanto sostenuto – a detta della ricorrente – dall’A.S.L. di Monza e Brianza in sede di parere negativo.

Le censure non meritano condivisione.

In primo luogo, il Tribunale rileva che non vi sono i presupposti per acquisire d’ufficio il documento esibito solo in udienza pubblica dalla difesa della ricorrente – e pertanto non prodotto nei termini di cui all’art. 73 del codice del processo amministrativo – in quanto non afferente ai motivi di impugnazione proposti.

Invero, si tratterebbe di un documento risalente al 2003 e asseritamente diretto a dimostrare l’accreditamento del Policlinico per 10 posti letto nell’unità di oculistica, ma l’unico motivo di gravame proposto si fonda espressamente sulla circostanza, neppure contestata in punto di fatto, che il Policlinico non svolge attività di degenza ordinaria in materia di oculistica e ciò nonostante ha richiesto di svolgere in regime ambulatoriale l’intervento di cataratta, pertanto, da un lato, è del tutto irrilevante un eventuale accreditamento relativo al 2003 perché non incide sulle prestazioni concretamente erogate, dall’altro, trattandosi di un documento dichiaratamente risalente nel tempo, non vi sono i presupposti per consentirne il deposito tradivo ai sensi dell’art. 54 del codice del processo amministrativo, anche considerando che la parte ricorrente non ha in alcun modo dimostrato che l’omessa produzione tempestiva sia dipesa da condizioni di estrema difficoltà, secondo quanto precisato dalla norma da ultimo richiamata.

Nel merito la doglianza non è condivisibile, in quanto, come ricordato la DGR VIII/10804/09 condiziona espressamente lo svolgimento di attività in regime ambulatoriale alla circostanza che vi sia la contemporanea presenza nell’assetto accreditato di attività di degenza ordinaria, prevedendo anche la trasformazione dei posti letto esistenti in altri tecnici da destinare alla nuova attività.

La ratio della norma è quella di consentire che un certo tipo di attività sia svolto in regime ambulatoriale solo se l’ente interessato gestisce già quel tipo di intervento in regime di degenza ordinaria, così da assicurare la sussistenza, sul piano sanitario ed organizzativo, di un apparato che garantisca l’effettiva capacità di erogare un certo tipo di prestazione anche a livello ambulatoriale a tutela degli utenti del servizio sanitario.

Del resto, è del tutto coerente con tale esigenza la nota regionale del 9 marzo 2010 prot. n. H1 2010 0009413 – cui si è uniformato il parere negativo dell’ASL – nella parte in cui specifica che le nuove attività possono essere riconosciute solo in capo alle strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria dotate di UO di area chirurgica che già erogano anche prestazioni previste dall’allegato A.

Tale precisazione riflette proprio l’esigenza di assicurare la corrispondenza tra attività svolte in regime di degenza ordinaria e attività erogabili anche in via ambulatoriale, mentre è del tutto irragionevole la tesi, prospettata dalla ricorrente, secondo la quale basterebbe svolgere in regime di degenza ordinaria alcune delle attività comprese nell’allegato A della DGR VIII/10804/09 per potere effettuare interventi in regime ambulatoriale in ambiti diversi da quelli svolti in regime di degenza ordinaria.

Difatti, in tale modo una struttura sanitaria che attualmente non svolge in concreto un certo tipo di intervento in regime ordinario – a prescindere dalla mera esistenza dell’accreditamento – potrebbe erogare tale prestazione in regime ambulatoriale, ma tale situazione non garantirebbe gli utenti in ordine all’esistenza nel particolare settore di un adeguato apparato di supporto, anche in termini di esperienza clinica, per fronteggiare situazioni di emergenza o esigenze specifiche.

Ecco, allora, che il parere negativo dell’A.S.L. non contrasta con i contenuti della DGR VIII/10804/09, ma ne rispetta la lettera e la ratio, in coerenza con la nota interpretativa adottata dalla Regione in data 9 marzo 2010.

Anche la lamentata disparità di trattamento non è ravvisabile nel caso concreto.

Difatti, la posizione dell’ente che eroga una certa prestazione in regime di degenza ordinaria e può pertanto estenderne lo svolgimento anche alla modalità ambulatoriale, è oggettivamente diversa da quella dell’ente che non svolge una certa attività in modalità ordinaria ma pretende di intraprenderla in regime solo ambulatoriale; in particolare, nel secondo caso la mancanza di un apparato già utilizzato per l’erogazione in modalità ordinaria e di una specifica esperienza clinica nel settore, giustifica, a tutela della qualità del servizio sanitario e della salute degli utenti, l’esclusione della possibilità dello svolgimento di un cero tipo di intervento sola in via ambulatoriale.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure di cui si tratta.

3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso C.U..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *