T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 174 6 Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione di legge, in relazione agli artt. 22 bis e 24 del d.p.r. 2001 n. 327, nonché per eccesso di potere e ne chiede l’annullamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Carnago, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure proposte e chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

Durante la Camera di Consiglio del 25.08.2010 è stato disposto il rinvio al merito della domanda cautelare.

All’udienza del 14 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1) Con il decreto impugnato il Comune di Carnago ha disposto l’occupazione d’urgenza di una parte di due terreni di proprietà della ricorrente, individuati catastalmente ai mappali n. 4828 e n. 6458, foglio 8 Censuario di Carnago e compresi nell’espropriazione connessa alla realizzazione della bretella di collegamento tra le vie San Bartolomeo e C. Battisti (tangenziale di Rovate) comprensiva della costruzione di una rotatoria.

Dalla motivazione del provvedimento di occupazione (doc. 1 di parte ricorrente) risulta che l’opera pubblica suindicata è finalizzata ad una migliore e più razionale organizzazione dei flussi veicolari in rapporto alle mutate caratteristiche di traffico e alle relative esigenze in continuo divenire.

Inoltre, il decreto evidenzia, in relazione ai presupposti per disporre l’occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22 bis del d.p.r. 2001 n. 327, che sussiste "l’urgenza qualificata di realizzare una infrastruttura viabilistica finanziata e tesa a risolvere problematiche di sicurezza stradale e di miglioramento dei collegamenti in comparto estremamente trafficato e che rende difficile/pericolosa la circolazione in assenza della programmata bretella".

In data 28 giugno 2010 il decreto di occupazione è stato portato ad esecuzione mediante l’immissione in possesso e le operazioni compiute sono descritte nel relativo processo verbale (doc. 3 di parte ricorrente).

2) Con il primo ed il secondo dei motivi proposti – che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico – la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 22 bis del d.p.r. 2001 n 327, contestando, in particolare, la carenza di motivazione rispetto alle ragioni di urgenza sottese all’occupazione, anche in considerazione del tempo trascorso dall’apposizione del vincolo espropriativo.

I motivi sono infondati.

Per la parte che qui interessa, l’art. 22 bis del d.p.r. 2001 n. 327 prevede che "qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell’articolo 20 con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti".

Proprio la circostanza che il decreto sia adottato senza particolari indagini e formalità conduce a ritenere che, ai fini dell’adempimento del dovere motivazionale, è sufficiente che dall’atto risultino, anche per relationem o con espressioni sintetiche, le ragioni di urgenza sottese all’occupazione.

Tale situazione sussiste nel caso di specie, in quanto il decreto – come ricordato al punto sub 1 della motivazione – correla espressamente l’urgenza di occupare le aree ad esigenze viabilistiche connesse a problematiche di sicurezza stradale e di miglioramento dei collegamenti in un comparto estremamente trafficato, al fine di consentire la sollecita realizzazione di una infrastruttura viabilistica tesa a risolvere le attuali difficoltà della circolazione stradale.

Insomma, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il decreto gravato riferisce in modo adeguato le ragioni di urgenza ad esso sottese, in coerenza con il generale dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

Del resto, la giurisprudenza ha già precisato, con orientamento condiviso dal Tribunale, che ai fini dell’occupazione anticipata è sufficiente che in concreto vi siano oggettive esigenze di celerità connesse alla natura delle opere, "come normalmente si verifica per gli interventi relativi alla viabilità, dove è immediatamente percepibile l’interesse collettivo alla sicurezza della circolazione" (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 22 settembre 2010, n. 3557).

Tali conclusioni non sono superabili in ragione del tempo intercorso tra l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’occupazione d’urgenza, in quanto ciò che rileva è l’attualità di ragioni d’urgenza al tempo dell’occupazione e tale circostanza, riferita nel provvedimento impugnato, non è smentita dalle allegazioni e dalle produzioni di parte ricorrente.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure in esame.

3) Parimenti, è infondato il terzo motivo di gravame, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 del d.p.r. 2001 n. 327, in quanto l’immissione in possesso sarebbe avvenuta senza la presenza di due testimoni, nonostante l’assenza della proprietaria.

L’art. 24, comma 3, del d.p.r. 2001 n. 327 specifica che "lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene".

Dal verbale di immissione in possesso e dalla documentazione ad esso allegata (cfr. doc. 3 di parte ricorrente) emerge che, nel caso di specie, le operazioni sono state compiute anche alla presenza dell’architetto A.M. espressamente delegato dalla ricorrente a rappresentarla per l’immissione in possesso rispetto alle aree di cui si tratta.

Ne deriva che l’immissione in possesso non è avvenuta in assenza della proprietaria, né con sua opposizione, atteso che alle operazioni era presente il rappresentante dell’interessata, espressamente nominato a tal fine e, pertanto, titolare del potere di assistere alle operazioni in nome e per conto della F..

La presenza della proprietaria, per il tramite del rappresentante appositamente nominato, rende del tutto irrilevante la mancanza di due testimoni, secondo quanto previsto dal citato art. 24.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza del motivo in esame.

4) Con il quarto e ultimo dei motivi proposti, la ricorrente contesta le scelte progettuali dell’amministrazione, lamentando la collocazione del sedime stradale a ridosso dell’accesso del manufatto esistente sulle aree occupate.

La doglianza è inammissibile, come esattamente eccepito dall’amministrazione resistente.

Invero, la ricorrente ha impugnato, con il ricorso in esame, solo il provvedimento di occupazione d’urgenza e il successivo atto di immissione in possesso, senza contestare gli atti presupposti della procedura espropriativa, quali l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e i provvedimenti di approvazione dei progetti con effetto di dichiarazione di pubblica utilità.

Questi ultimi integrano dei provvedimenti immediatamente lesivi, che devono essere tempestivamente impugnati, ma che non sono mai stati contestati nel caso di specie.

Del resto, la ricorrente con memoria depositata in data 28 marzo 2011 ha ribadito che l’impugnazione ha ad oggetto il provvedimento che ha disposto l’occupazione d’urgenza, che viene censurato per "vizi propri".

Tuttavia, l’occupazione d’urgenza non esprime alcuna scelta discrezionale in ordine alla collocazione dell’opera, né esprime valutazione tecniche di tipo progettuale, che restano riservate ai provvedimenti tramite i quali l’amministrazione sviluppa i diversi livelli della progettazione dell’opera.

In via di ulteriore precisazione va, comunque, osservato che le censure di cui si tratta non consistono in precise contestazioni delle scelte di discrezionalità tecnica compiute dall’amministrazione, ma in allegazioni del tutto generiche, prive di elementi di risconto, così evidenziando una estrema genericità della doglianza in questione, che, anche per tale motivo, risulta inammissibile.

4) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso C.U..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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