Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 30-06-2011, n. 25807

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20.10.2006, il Tribunale di Ferrara dichiarò M.M. responsabile dei reati di ricettazione, truffa e falso in titoli di credito, unificati sotto il vincolo della continuazione e – ritenuta l’ipotesi lieve della ricettazione – lo condannò alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Con sentenza in data 28.11.2006 il Tribunale di Ferrara dichiarò M.M. responsabile del reato di ricettazione e – ritenuta l’ipotesi lieve della ricettazione – lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 100,00 di multa.

Avverso tali pronunzie l’imputato propose gravami e la Corte d’appello di Bologna, riuniti i procedimenti, con sentenza in data 13.10.2010, in parziale riforma delle decisioni di primo grado, dichiarò non doversi procedere in ordine ai reati di truffa e falso in titoli di credito perchè estinti per prescrizione e – ritenuta la continuazione fra i delitti di ricettazione – determinò la pena complessiva in mesi 11 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1 – violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto quale appropriazione indebita di cose smarrite o di furto semplice, con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela o per prescrizione;

2. violazione di legge perchè avrebbe dovuto essere preso a base, per la continuazione il reato di ricettazione del modulo poi compilato con l’ammontare più elevato.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è inammissibile non essendo stato dedotto con i motivi di appello.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La compilazione del modulo per assegno è successiva alla sua ricettazione sicchè è irrilevante ai fini della valutazione di gravità del reato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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