T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 1741 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Preliminarmente va considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità;

Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha disposto la revisione della patente di guida, in quanto da una comunicazione effettuata da un medico convenzionato dell’Asl Milano 2 è emerso che il ricorrente beneficia dell’esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria "per il codice 014 che corrisponde alle tossicodipendenze" ed ha ritenuto che tali circostanze facciano dubitare sulla persistenza dei requisiti di idoneità psico fisica prescritti per il possesso della patente di guida.

Come già rilevato in sede di decreto cautelare presidenziale – decreto n. 943/11 depositato in data 10.06.2011 – non merita condivisione il primo dei motivi proposti, con il quale si lamenta la violazione del d.l.vo 2003 n. 196, in quanto il provvedimento impugnato si fonderebbe su un trattamento illecito di dati sensibili asseritamente effettuato dal sanitario che ha segnalato l’esenzione del ricorrente dalla spesa sanitaria per ragioni correlate alla tossicodipendenza.

In particolare, la segnalazione di cui si tratta non è stata effettuata in violazione delle regole che presiedono il trattamento di dati da parte dei sanitari in quanto: a) l’art. 26, quarto comma, del Codice della privacy consente il trattamento dei dati sensibili quando ciò si renda necessario per garantire la tutela della vita o dell’incolumità fisica di un terzo, previa autorizzazione del Garante; b) l’art. 76, primo comma lett. b, del Codice autorizza per la stessa finalità gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici al trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, anche senza il consenso dell’interessato e previa autorizzazione del Garante; c) con deliberazione del Garante n. 38 del 16 dicembre 2009 (punto c n.1) è stata rilasciata l’autorizzazione di carattere generale cui si riferiscono le norme appena richiamate, con conseguente infondatezza del motivo in esame.

Viceversa, è fondato e presenta carattere assorbente il terzo dei motivi proposti con il quale si lamenta la violazione dell’art. 7 della legge 1990 n. 241, in quanto il provvedimento di revisione non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

L’art. 128 del d.l.vo 1992 n. 285 dispone che "Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall’art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente".

Il provvedimento di revisione, disposto come nel caso di specie per dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica, presenta carattere discrezionale e la sua adozione deve essere preceduta dalla previa comunicazione di avvio del procedimento.

In tal senso, la giurisprudenza considera che la valutazione circa i dubbi sulla "persistenza" dei requisiti di idoneità comporta una cognizione sommaria dei fatti alla base dell’esercizio del potere dell’amministrazione, ma nello stesso tempo anche estesa logicamente a tutti gli aspetti della attribuibilità al destinatario stesso di conseguenze contrarie ai precetti dell’ordinamento in materia di circolazione. Si tratta, dunque, di un’attribuzione sommaria di responsabilità che ha un carattere anticipatorio e quindi una funzione latamente cautelare, ma non al punto da caratterizzarsi per l’immediatezza e la celerità dei provvedimenti d’urgenza in senso stretto, non essendo cioè insite automaticamente nella previsione normativa quelle "particolari esigenze di celerità" che giustificano in ogni caso l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Anzi, l’instaurazione del contraddittorio, stante la natura sommaria della cognizione propria del procedimento applicativo delle misure sanzionatorie in questione, può risultare preziosa per la stessa amministrazione, che acquisisce così maggiori possibilità di orientarsi correttamente non solo in ordine all’"an" dell’applicazione delle misure, ma, ancor più, relativamente a quale, tra le misure alternativamente previste, sia più opportuno applicare (cfr. tra le altre, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 28 giugno 2010, n. 2642; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2434; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 06 giugno 2005, n. 1180).

Dal provvedimento impugnato e dalla documentazione versata in atti emerge che il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e, inoltre, nel caso in esame non è configurabile alcuna delle ipotesi che giustificano una deroga al principio sancito dall’art. 7 della legge n. 241/1990, con particolare riferimento ad eventuali ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità, ragioni che non emergono dagli atti di causa e, comunque, non sono desumibili dalla natura del provvedimento impugnato, né nello stesso risultano esplicitate.

Del resto, neppure ricorrono le condizioni "esimenti" di cui all’art. 21 octies, secondo comma, della legge 241/90, come modificata con la legge n. 15/05, trattandosi di un provvedimento avente natura discrezionale e non avendo l’amministrazione fornito in giudizio la dimostrazione che il contenuto del provvedimento medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura in esame, che presenta carattere assorbente e consente di prescindere dall’esame delle ulteriori doglianze articolate nel ricorso.

In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e merita accoglimento.

La peculiarità della situazione di fatto posta a fondamento del ricorso proposto, consente di ravvisare giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento n. 2/2677 del 12.04.2011, adottato dal Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Milano.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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