Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-11-2011, n. 24014 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.M., B.R. e V.S., propongono ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, contro la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il loro appello contro la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda risarcitoria da essi proposta, quali congiunti di A. V., nei confronti di M.S., V.C., conducenti delle due autovetture coinvolte nel sinistro, della Milano Assicurazioni S.p.A., della RAS S.p.A., di M.V. e I. V., proprietarie dei due veicoli, in relazione ad un incidente stradale avvenuto In (OMISSIS), nel quale aveva perso la vita V.A..

Resistono con controricorsi, illustrati da successive memorie, la Allianz S.p.A. (già RAS S.p.A.) e V.I. e la Milano Assicurazioni S.p.A.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con l’unico motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti chiedono alla Corte, nell’unico quesito, se l’art. 2054 c.c., species di illecito extracontrattuale riconducibile nel genus di cui all’art. 2043 c.c., si strutturi, al pari di quest’ultimo, secondo un rapporto di causalità materiale o ed. di fatto tra la condotta e il danno ingiusto (o evento di danno) e se, ai fini dell’interpretazione e dell’accertamento del nesso causale, il Giudice debba fare rinvio, per analogia juris, al principio di cui sono espressione gli artt. 40 e 41 c.p..

2.1.-Il mezzo è inammissibile.

Non solo infatti manca, per quanto riguarda il vizio di motivazione, il momento di sintesi che deve concludere il motivo, giusta l’art. 366-bis cod. proc. civ., secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, ma comunque, per quanto riguarda la violazione di legge, il quesito appare de tutto astratto e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, cosicchè da esso non è neanche dato di comprendere quale sia la censura rivolta alla sentenza.

3.- A ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate, per ciascuna dei due, in Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate, per ciascuno dei due controricorrenti, in Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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