Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-11-2011, n. 24013 Responsabilità civile responsabilità del proprietario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.C., M.V. e M.M., rispettivamente moglie, figlia e sorella di M.C., deceduto in un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) nel quale egli era trasportato a bordo di autovettura condotta da Lu.Ca., di proprietà della Europcar Italia S.p.A. ed assicurata per la responsabilità civile automobilistica dalla Tirrena Assicurazioni S.p.A., propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova con la quale – ritenuta la responsabilità paritaria dei conducenti dei tre veicoli coinvolti nel sinistro – L.A. e Lu.Ti., eredi di Lu.Ca., la Europcar Italia S.p.A. e la Tirrena Assicurazioni in LCA sono stati condannati in solido al pagamento a titolo risarcitorio, in loro favore, delle somme indicate in sentenza, con rivalutazione ed interessi.

Avverso detta sentenza propone altresì ricorso incidentale, in base a due motivi, l’INA Assitalia, assicuratrice di P.C., proprietario e conducente di altra autovettura coinvolta nel sinistro.

Al ricorso principale resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria, L.A. e Lu.Ti., rispettivamente moglie e figlia di Lu.Ca., proponendo altresì quattro motivi di ricorso incidentale.

Al ricorso incidentale di L.A. e Lu.Ti. resiste con controricorso l’INA Assitalia.

Al ricorso principale resiste con controricorso anche la Europcar Italia S.p.A., proponendo due motivi di ricorso incidentale.

Al ricorso incidentale di L.A. e Lu.Ti. ed a quello della Europcar Italia S.p.A. resiste con separati controricorsi N.N., conducente e proprietario di altra autovettura coinvolta nel sinistro.

Ai due ricorsi incidentali resiste anche la Milano Assicurazioni, assicuratrice del N. per la RCA, proponendo anche due motivi di ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. 2.- Con il primo motivo le ricorrenti principali, sotto il profilo della violazione di legge, lamentano il mancato calcolo degli interessi tra la data del decesso (22/1/90) e quella di riferimento nella liquidazione del danno non patrimoniale (1/1/04).

2.1.- Il primo motivo è inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 14 agosto 2008, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5. 3.- Con il secondo motivo le medesime ricorrenti deducono nullità della sentenza, per violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. e art. 2909 cod. civ., quanto al regolamento delle spese.

3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ. 4.- Con il primo motivo di ricorso incidentale L.A. e Lu.Ti., sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si dolgono della affermazione di colpa in pari misura concorrente fra i conducenti della Peugeot, condotta dal Lu.Ca., della BMW, condotta dal N., e della Lancia Thema, condotta da P.C., assumendo che dagli atti e documenti del processo penale, ad una più attenta ed approfondita lettura emerge, con evidenza, che la morte del Lu.Ca., conducente della Peugeot 309 e dei passeggeri occupanti i sedili posteriori della stessa vettura P.A. e M.C., è da attribuirsi ai violentissimi urti subiti prima dalla BMW di N.N. e poi dalla Lancia Thema di P.C..

4.1.- Il mezzo è inammissibile, sia per la mancanza del quesito di diritto e del momento di sintesi prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., sia perchè comunque si sollecita al giudice di legittimità una rivisitazione delle risultanze istruttorie.

5.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale le ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si dolgono della statuizione secondo cui esse, quali eredi di Lu.

C., sono tenute a manlevare la Europcar Italia S.p.A. Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si dolgono del rigetto dell’appello incidentale relativo al riconoscimento in loro favore del danno patrimoniale "differenziale".

Con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, le ricorrenti incidentali si dolgono del mancato calcolo degli interessi tra la data del decesso (22/1/90) e quella di riferimento nella liquidazione del danno non patrimoniale (1/1/04).

5.1.- I motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale di L.A. e Lu.Ti. sono inammissibili per la mancanza dei quesiti di diritto e dei momenti di sintesi prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. 6.- Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale la Europcar Italia S.p.A. chiede, nel quesito di diritto, se nel contratto di noleggio a breve termine di autoveicoli possa affermarsi – come ha ritenuto il giudice di appello – la responsabilità oggettiva e solidale del proprietario, ex art. 2054 c.c., comma 3, assumendo invece la responsabilità del noleggiante.

6.1.- Il primo motivo del ricorso incidentale della Europcar Italia S.p.A. è infondato.

Anche a prescindere dalla opinabilità della ritenuta assimilabilità del contratto di leasing a quello di noleggio a breve termine, resta il fatto che la tesi della ricorrente – contraria al tenore letterale dell’art. 2054 cod. civ. – è incentrata essenzialmente sul disposto dell’art. 91 del nuovo C.d.S. ( D.Lgs. n. 285 del 1992), norma che la giurisprudenza di questa Corte ritiene di carattere innovativo non retroattivo (Cass. 27 ottobre 1998, n. 10698), e dunque non utilizzabile nella fattispecie, essendo l’incidente avvenuto nel 1990 e cioè prima dell’entrata in vigore della norma, con conseguente sicura e piena applicabilità della norma codicistica (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22399).

7.- Con il secondo motivo di ricorso incidentale, sotto il profilo del vizio di motivazione, la Europcar si duole della ripartizione di responsabilità. 7.1.- Il secondo motivo è inammissibile, in difetto del momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. 8.- Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale la Milano Assicurazioni deduce la nullità della sentenza, sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quanto alla propria condanna ad un terzo delle spese di primo e secondo grado, sul rilievo che il giudice di primo grado aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e, in appello, nessuna domanda era stata avanzata nei suoi confronti.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale Milano Assicurazioni censura la stessa statuizione sotto il profilo della violazione di legge, assumendo che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non era stata appellata da alcuno e che la stessa era quindi passata in giudicato.

8.1.- I due motivi sono infondati, in quanto L.A. e L. T. avevano chiesto, con il proprio appello incidentale, che la responsabilità del sinistro fosse posta per il 50% a carico di N.N. e della Milano Assicurazioni S.p.A., con ciò dimostrando di non fare acquiescenza alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

9.- Il ricorso incidentale di INA Assitalia S.p.A. è sostanzialmente identico a quello della Milano Assicurazioni e va del pari rigettato, in quanto L.A. e Lu.Ti. avevano chiesto, con il proprio appello incidentale, che la responsabilità del sinistro fosse posta per il (residuo) 50% a carico di P.C. e della sua assicuratrice INA Assitalia S.p.A., con ciò dimostrando di non fare acquiescenza alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

10.- In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale di L.A. e Lu.Ti. vanno dichiarati inammissibili. I ricorsi incidentali della Europcar Italia S.p.A., della Milano Assicurazioni S.p.A. e di INA Assitalia S.p.A. vanno rigettati.

In considerazione dell’esito della vicenda, le spese vanno compensate tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale di L.A. e L.T.;

rigetta i ricorsi incidentali della Europcar Italia S.p.A., della Milano Assicurazioni S.p.A. e di INA Assitalia S.p.A.; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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