T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 04-07-2011, n. 1132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Riferisce l’odierno istante, Vice Brigadiere del’Arma dei Carabinieri, di aver fatto parte della missione MSU denominata "Operazione Antica Babilonia" in Nassirya (Iraq), quale addetto all’unità di manovra, alloggiato preso la base "Maestrale" e di essere stato ivi presente nella giornata del 12.11.2003, durante la quale è stato compiuto il noto grave attentato alle forze militari italiane, così da conseguire il conferimento della Croce Commemorativa per l’attività di soccorso internazionale in Iraq.

Con domanda del 13.1.2006 il ricorrente chiedeva il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 "nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", essendo stata riconosciuta a suo carico un’invalidità dovuta al pregresso disturbo posttraumatico da stress connesso con il richiamato attacco terroristico, domanda che tuttavia, con il provvedimento qui impugnato – decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 559/C/3/E/8/CC.F del 19.4.2007 – è stata respinta con la seguente motivazione "mancato coinvolgimento… nei fatti del 12 novembre 2003, in quanto lo stesso non risultava coinvolto in vicende sanitarie e tantomeno annoverato nell’elenco dei feriti".

Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale è stato denegato il riconoscimento dei benefici di cui alla richiamata normativa, con contestuale accertamento della sussistenza dei requisiti previsti e conseguente ordine al Ministero competente di provvedere attribuendo i richiesti benefici.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, la cui difesa, dopo aver preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto fattispecie rientrante nell’ambito della giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria, ha comunque concluso chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in ragione della patologia riscontrata a carico del ricorrente e del rapporto della stessa con i tragici avvenimenti, con conseguente impossibilità di ricondurre il caso rappresentato dall’istante fra quelli suscettibili dell’attribuzione del benefici di cui alla legge n. 206/2003.

All’udienza del 12 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio, attesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, ritiene di aderire all’orientamento prevalente in giurisprudenza secondo cui le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

A tale riguardo si richiama l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha più volte ribadito che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla citata normativa, essendo la Pubblica amministrazione priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell’evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata e dovendo considerarsi, peraltro, che nell’accertamento del requisito previsto dall’art. 1 punto b della legge n. 302/1990, l’Amministrazione si limita ad attuare un accertamento di natura costitutiva (Cass. SS.UU 21 luglio 2003, n. 11337, 11 febbraio 1998 n. 1442, riferite alla normativa anteriore alla legge n. 302 del 20. 10. 1990 e cioè alla legge 13. 8. 1980 n. 466).

Più particolarmente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che l’attività diretta all’accertamento dei requisiti previsti dalla legge, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa; dal che consegue che l’indennità in questione, in applicazione di tali principi, è "oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione, non residua alcun margine di discrezionalità, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l’istruttoria" (cfr., in tale senso, Cass. Sez. unite n. 11337/2003 cit.).

Il principio affermato nella pronuncia anzidetta, anche se riferito alla legge 23. 8. 1980, n. 466, è stato ritenuto dalla medesima Corte regolatrice pure pertinente alla successiva legge n. 302/1990, che ha disciplinato l’indennità in parola come obbligazione a carico della Pubblica amministrazione, la quale è priva, come accennato, di potestà discrezionale sia relativamente ai presupposti dell’elargizione, prestabiliti normativamente, che relativamente ai presupposti dell’erogabilità.

Detto orientamento è stato infine ribadito di recente dalla stessa Corte di Cassazione con le decisioni nn. 26626 e 26627 del 18 dicembre 2007 ed è stato recepito anche dalla giurisdizione amministrativa (T.A.R. Lazio Sez. I^ ter, 23 settembre 2003 n. 772; T.A.R. Calabria Reggio Calabria 4 febbraio 2004 n. 63; T.A.R. Campania Sez. V Napoli 5/7/07 n. 6523; Cons. Stato Sez.VI 14 marzo 2006 n. 1338; T.A.R. Lazio Sez. I ter 10/7/08 n. 6619).

Detti principi sono applicabili anche al caso di specie, nel quale il beneficio era stato richiesto in base alla disciplina recata dalla L. 206/04: la nuova normativa ha infatti inciso sull’entità del contributo, ma non sulla qualificazione della posizione giuridica del beneficiario che continua a vantare un diritto soggettivo all’elargizione.

Sulla base di tale orientamento, confermato ancora una volta dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 19.1.2011, n. 505; II, 24.9.2010, n. 32433 e Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 6.9.2010, n. 1137), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito, con le modalità ed i termini di cui agli artt. 59, comma 2 della legge n. 69/2009 e 11, comma 2 del D.lgs. n. 104/2010.

Sussistono motivi di equità per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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